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Provvedimento del 16 aprile 2015 [4079687]

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[doc. web n. 4079687]

Provvedimento del 16 aprile 2015

Registro dei provvedimenti
n. 236 del 16 aprile 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 15 gennaio 2015 nei confronti di Credemleasing S.p.A. con cui XY, rappresentato e difeso dall´avv. Aldo Antonio Pazzaglia, beneficiario dal novembre 2010 di un contratto di leasing relativo ad un´unità immobiliare di proprietà della Credemleasing S.p.A., lamentando l´ingiusto addebito di oneri condominiali relativi ad un periodo anteriore alla sottoscrizione del citato  contratto,  di cui la società avrebbe ripetutamente sollecitato il pagamento dopo averne ricevuto richiesta da parte  dall´amministratore condominiale, ha chiesto la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano relativi ai solleciti ed estratti conto riferiti agli oneri condominiali in questione, la conferma che la Credemleasing S.p.A. abbia ricevuto copia dei rendiconti dal 2006 al 2012 inviati dall´amministratore condominiale il 12 febbraio 2014, la conferma che i dati rinvenibili da tali solleciti ed estratti conto siano trattati in modo lecito, "estrapolando dagli stessi quelli che riguardano il periodo antecedente la sottoscrizione del contratto di leasing" o, in alternativa, inserendo "la dicitura che "il credito di CredemLeasing nei confronti del sig. XY è contestato" in ogni comunicazione relativa a detto credito vantato", nonché di conoscere l´origine, le finalità e la logica applicata al trattamento, oltre agli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 19 gennaio 2015  con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 13 marzo 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 29 gennaio 2015 con la quale Credemleasing S.p.A., nell´evidenziare le differenze fra il contratto di leasing e il contratto di locazione ordinaria, ha sostenuto che, in virtù di specifiche clausole delle condizioni generali applicabili al contratto di leasing in questione, l´obbligo del pagamento delle spese condominiali oggetto di contestazione graverebbe sul ricorrente, utilizzatore del bene, e non della Credemleasing S.p.A. in quanto proprietaria; in relazione alle puntuali domande del ricorrente, la società ha fornito le conferme richieste dando altresì indicazioni in ordine ai restanti profili;

VISTA la memoria datata 2 febbraio 2015 con la quale il ricorrente, nel dichiararsi parzialmente soddisfatto del riscontro ottenuto dalla controparte, ha comunque ribadito la richiesta di ottenere, nelle more dell´eventuale giudizio dinanzi all´autorità giudiziaria ordinaria per la tutela dei propri diritti, l´inserimento della dicitura che il credito di Credemleasing S.p.A. nei confronti del ricorrente è contestato, in ogni atto relativo a detti crediti,;

VISTA  la nota del 9 febbraio 2015 con la quale Credemleasing S.p.A. ha precisato che, non avendo la società pagato le somme richieste dall´amministratore condominiale, non ha allo stato operato alcun addebito sul conto leasing del ricorrente pertanto atteso che "non vi sono (…) "debiti" annotati per il titolo invocato (…) non vi è necessità alcuna di precisarne l´avvenuta contestazione"; in ogni caso, la citata società "è disposta a confermare che qualora dovesse essere inserita nel conto leasing una qualsiasi posta a debito del sig. XY riferita ad oneri condominiali antecedenti alla stipula del leasing in essere, la contestazione verrebbe annotata già in fase di creazione del dato medesimo";

RITENUTO, alla luce della documentazione in atti, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro, sia pure nel corso del procedimento, alle richieste del ricorrente;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione della peculiarità della vicenda esaminata;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 16 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia