g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 29 novembre 2012

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 2248935]

Provvedimento del 29 novembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 375 del 29 novembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso fatto pervenire il 1° ottobre 2012 dai Sig.ri Antonio Italiano e Anna Mancuso, rappresentati e difesi dagli avv.ti Davide Ramazzotti e Chiara Catalani, nei confronti del Condominio di Piazzale dei Partigiani 7 in Roma, con il quale gli interessati hanno manifestato una sostanziale opposizione al trattamento dei dati connesso all´avvenuta installazione di un impianto di videosorveglianza presso il condominio nel quale risiedono;

VISTA la nota di regolarizzazione dell´11 ottobre 2012 con la quale l´Ufficio ha, tra l´altro, rilevato che tra la documentazione allegata al ricorso non era presente, così come richiesto dall´art. 146 del Codice, un´istanza validamente proposta ai sensi dell´art. 7 del Codice in relazione al trattamento dei dati personali specificamente riferiti agli odierni ricorrenti;

RILEVATO infatti che, fra gli allegati, compare unicamente una lettera a firma del legale dei ricorrenti, definita "comunicazioni ai fini della verbalizzazione per l´assemblea condominiale (…) del 14 settembre 2012" nella quale compaiono numerosi riferimenti estranei al campo di applicazione della legge sulla protezione dei dati personali, mentre i riferimenti alla normativa sulla privacy sono volti essenzialmente ad ottenere dal condominio resistente la documentazione afferente una asserita autorizzazione che, a giudizio dei ricorrenti, doveva essere acquisita presso l´Autorità;

VISTO che, in risposta alla richiesta di regolarizzazione formulata dall´Ufficio, uno dei legali dei ricorrenti ha inviato il 23 ottobre 2012 una nota nella quale ha sostenuto che "ai sensi dell´art. 146 del Codice della privacy l´interpello non è stato proposto poiché avrebbe sottoposto i ricorrenti a pregiudizio imminente e irreparabile";

RITENUTO che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto lo stesso risulta proposto al Garante in via di urgenza (come asserito esplicitamente dai ricorrenti) senza che, alla luce della documentazione in atti, risulti comprovato il pregiudizio "imminente e irreparabile" che sarebbe potuto derivare ai ricorrenti dal decorso del breve termine previsto dall´art. 146, comma 2, del Codice per il corretto esercizio dei diritti di cui all´art. 7 del medesimo Codice; ciò, considerato anche che l´ipotizzato pregiudizio alla data di presentazione del ricorso doveva considerarsi, semmai, già configurato, visto che il contestato impianto di videosorveglianza risultava a tale data essere già in funzione da alcuni mesi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

DICHIARA

l´inammissibilità del ricorso.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 29 novembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia