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Provvedimento del 13 febbraio 2014 [3111575]

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[doc. web n. 3111575]

Provvedimento del 13 febbraio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 78 del 13 febbraio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato in data 8 novembre 2013 nei confronti di Vodafone Omnitel B.V. (già Vodafone Omnitel N.V.), con cui XY, lamentando l´avvenuta ricezione, sul numero di utenza fissa intestato al medesimo, di comunicazioni telefoniche non desiderate di carattere commerciale, ha ribadito le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice") ed ha chiesto di ottenere la comunicazione dei dati personali che lo riguardano in forma intelligibile, di conoscerne l´origine, gli estremi identificativi del titolare, del responsabile del trattamento e dei soggetti e/o delle categorie di soggetti cui i dati possano essere stati comunicati; il ricorrente ha altresì manifestato la propria opposizione all´ulteriore trattamento per finalità di carattere commerciale, chiedendo che tale volontà sia portata a conoscenza dei soggetti cui i dati stessi siano stati eventualmente comunicati, chiedendo altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 21 novembre 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 30 dicembre 2013 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, datata 9 dicembre 2013, con cui la resistente, ritenendo di corrispondere alla richiesta di elementi avanzata dall´Autorità con l´invito ad aderire, ha inviato un riscontro in realtà riferito ad una vicenda che, pur coinvolgendo le medesime parti, era in realtà confluita in un distinto procedimento;

VISTA la nota, trasmessa via e.mail il 23 gennaio 2014, con cui Vodafone Omnitel B.V., ponendo rimedio al disguido verificatosi, ha trasmesso il corretto riscontro, richiamando quanto già comunicato a seguito dell´interpello preventivo presentato dall´interessato e precisando che tra i dati personali del ricorrente di cui è in possesso non risulta presente il numero di utenza fissa intestato al medesimo "motivo per cui nessuna informazione è stata fornita circa l´origine del dato"; il titolare del trattamento, con riferimento agli altri dati personali di cui il ricorrente ha chiesto di conoscere l´origine, ha rappresentato che "il Suo ultimo recapito (…) è stato da Lei stesso fornito con l´istanza" di previo interpello con cui ha comunicato l´indirizzo presso cui inviare il riscontro, mentre "gli estremi identificativi dei Suoi documenti di identità (…) sono stati acquisiti in occasione dell´attivazione delle utenze telefoniche" al medesimo riferibili; la resistente ha infine richiamato quanto in precedenza dichiarato in merito all´avvenuta registrazione della volontà del ricorrente di opporsi al trattamento dei suoi dati per fini di comunicazione commerciale, precisando comunque che il consenso originariamente prestato dall´interessato a tal fine era comunque relativo all´utenza di telefonia mobile;

VISTA la nota, datata 30 gennaio 2014, con cui il ricorrente ha preso atto del riscontro fornito dal titolare del trattamento, pur lamentandone il ritardo ed ha ribadito la richiesta di liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, secondo comma, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese inerenti l´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500 considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del medesimo e ritenuto di porli a carico di Vodafone Omnitel B.V., nella misura di euro 150, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che vengono posti, nella misura di 150 euro, a carico di Vodafone Omnitel B.V. la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 13 febbraio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia