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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Novello Elena - 4 aprile 2013 [2925435]

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[doc. web n. 2925435]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Novello Elena - 4 aprile 2013

Registro dei provvedimenti
n. 167 del 4 aprile 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Settore Polizia Municipale, reparto contravvenzioni, del Comune di Padova, ha effettuato degli accertamenti presso NEC Distribuzione S.a.s. di Novello E. & C., con sede in Vigonza (PD), via Meucci n. 63, riscontrando la presenza di un impianto di videosorveglianza costituito da n. 3 telecamere posizionate all´interno del locale (in cui viene esercitata la vendita al dettaglio di prodotti del settore alimentare a mezzo distributori automatici), collegate al relativo monitor posto su una parete all´interno dello stesso locale, le quali permettevano l´identificazione delle persone inquadrate. A fronte di tale sistema, è stata riscontrata l´assenza dell´informativa di cui all´art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice");

VISTO il verbale del 16 febbraio 2011 con cui è stata contestata alla sig.ra Novello Elena, nata a Padova il 6.05.1975, residente a Pianiga (VE), via Roma n. 38, in qualità di legale rappresentante della "NEC Distribuzione S.a.s. di Novello E. & C.", la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO che dal rapporto predisposto del Settore Polizia Municipale, reparto contravvenzioni, del Comune di Padova, non risulta effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con cui la parte ha fatto presente che "all´esterno del locale (…) era stato inizialmente collocato il cartello di cui all´art. 3.1. del provvedimento del Garante datato 8 aprile 2010, purtroppo rimosso da ignoti prima dell´accesso della Polizia Locale (…)" , affermando peraltro che "le immagini riprese non vengono registrate (…) e nel locale è presente e ben indicato un monitor 42" che trasmetteva, all´epoca dei fatti, un filmato (…) contenente un´ulteriore informativa sulla presenza di telecamere", e pertanto ha chiesto l´archiviazione;

VISTE le controdeduzioni del Reparto Contravvenzioni della Polizia Municipale, Comune di Padova, con cui si precisa che "al momento dell´accertamento il monitor cui il ricorrente si riferisce trasmetteva un filmato della durata di tre minuti circa che veniva ciclicamente ripetuto, contenente per lo più messaggi pubblicitari seguiti da un messaggio raffigurante una videocamera, accompagnato dalla frase in lingua inglese "CCTV in operation 24 Hours", quest´ultimo della durata di circa 14 secondi", ritenendo pertanto tale messaggio non idoneo a dare una corretta informativa agli interessati in quanto non conforme al dettato normativo;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee per escludere la responsabilità della società in relazione alla contestazione della violazione amministrativa per non aver rilasciato un´idonea informativa. Si deve preliminarmente osservare che la registrazione o meno delle immagini riprese da un impianto di videosorveglianza non influisce sulla configurabilità di un trattamento di dati personali che, infatti, si realizza anche nel caso in cui le immagini vengono unicamente visionate in tempo reale. Inoltre, il provvedimento sulla videosorveglianza dell´8 aprile 2010 [in www.gpdp.it doc. web 1712680] prevede che, con riferimento all´obbligo di informativa, venga utilizzato nelle aree videosorvegliate un modello semplificato di informativa "minima", dal quale risulti chiaramente l´indicazione del titolare;

RILEVATO, pertanto, che la "NEC Distribuzione S.a.s. di Novello E. & C.", in qualità di titolare, ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, senza rendere un´idonea informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del medesimo Codice, anche in considerazione di quanto previsto dal provvedimento del Garante sulla videosorveglianza datato 8 aprile 2010 [doc. web 1712680];

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTO l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 161 del Codice in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a Novello Elena, nata a Padova il 6.05.1975, residente a Pianiga (VE), via Roma n. 38, in qualità di legale rappresentante della "NEC Distribuzione S.a.s. di Novello E. & C.", di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 4 aprile 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia