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Newsletter del 29 novembre 2012

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NEWSLETTER N. 366 del 29 novembre 2012

Cambio di sesso: su diploma di laurea privacy garantita
Schedine d´albergo via web: ok del Garante alle nuove regole
Sperimentazione clinica su pazienti traumatizzati


Cambio di sesso: su diploma di laurea privacy garantita
La ristampa del diploma di laurea non deve contenere alcun riferimento al nome originario

 

La ristampa del diploma di laurea degli studenti che hanno cambiato sesso non deve contenere alcun elemento idoneo a rivelare l´avvenuta  rettificazione di attribuzione di sesso, quali il  nome originario  dell´interessato o l´annotazione della motivazione della ristampa.

Lo ha stabilito il Garante per la privacy rispondendo a due richieste di chiarimenti: la prima di uno studente che dopo il cambio di sesso voleva ottenere il diploma di laurea con indicati solo i nuovi dati anagrafici, e la seconda dell´Università interessata che proponeva il rilascio di un secondo diploma con la nuova identità ritenendo, che l´ipotesi alternativa - con l´annotazione  della motivazione della ristampa  sul diploma di laurea - potesse ledere la riservatezza dello studente. La soluzione prospettata dall´Università è stata accolta dal Garante perché ritenuta idonea a tutelare adeguatamente la dignità della persona e il suo diritto a vedere correttamente rappresentata la propria identità sessuale.

L´Autorità inoltre, ha prescritto a tutte le  Università  di adottare, nell´ambito della propria autonomia, accorgimenti e cautele, anche simili a quelli individuati nel caso esaminato, in modo da non rilasciare certificazioni o documentazione dalle quali possano desumersi il cambiamento di sesso e il nome originario dell´interessato.  Informazioni, queste ultime, contenute in atti o documenti che l´Università è comunque obbligata a conservare a norma di legge.

Il provvedimento del Garante è stato trasmesso al Miur e alla Conferenza dei Rettori delle Università italiane affinché valutino l´adozione di eventuali iniziative volte a orientare in modo corretto e omogeneo le procedure delle Università in casi analoghi.

 



Schedine d´albergo via web: ok del Garante alle nuove regole

 

Il Garante della privacy ha dato parere favorevole sullo schema di decreto riguardante la comunicazione esclusivamente per via telematica alle autorità di pubblica sicurezza dell´arrivo di persone che alloggeranno in strutture ricettive. Il testo predisposto dal Ministero dell´interno, come suggerito dal Garante, sostituisce completamente la normativa precedente, così da evitare eventuali incertezze applicative tra gli operatori, e consentendo un utilizzo sicuro delle nuove tecnologie per la trasmissione delle cosiddette "schedine d´albergo".

In base al nuovo decreto, i gestori delle strutture ricettive dovranno provvedere a comunicare i dati delle persone alloggiate (le generalità, gli estremi del documento di riconoscimento e il numero dei giorni di permanenza) alle questure competenti entro 24 ore dal loro arrivo, tramite un apposito servizio attivato sul web dal Centro Elettronico Nazionale (Cen) della Polizia di Stato.

Per tutelare la riservatezza dei dati sono previste particolari procedure e misure di sicurezza sia per gli esercenti, sia per gli operatori di polizia.

Gli alberghi e le altre strutture ricettive dovranno innanzitutto chiedere un apposito certificato elettronico per abilitarsi al servizio di trasmissione via web. Nel caso in cui, per motivi di natura tecnica, il servizio web risultasse non funzionante, gli operatori potranno comunque inviare i dati dei clienti tramite fax o posta elettronica certificata (Pec). I dati trasmessi dovranno essere cancellati subito dopo l´invio, mentre le ricevute di trasmissione dovranno essere conservate per cinque anni al fine di consentire eventuali controlli.

Una volta inviate, le informazioni saranno registrate, presso una struttura informatica del Cen, in aree di memoria logicamente separate in base all´ufficio territoriale competente, così da consentire un accesso selettivo al personale della Polizia di Stato espressamente autorizzato. Per quindici giorni i dati potranno essere consultati dai soli operatori incaricati per finalità di prevenzione, di accertamento e repressione dei reati, nonché di tutela dell´ordine e della sicurezza pubblica. Trascorso tale periodo, i dati sulle persone alloggiate potranno essere consultati esclusivamente dagli ufficiali di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza della Polizia di Stato addetti ai servizi investigativi con profilo di accesso a livello nazionale. Trascorsi 5 anni dalla registrazione, le schedine d´albergo dovranno essere definitivamente cancellate anche dal Cen.



Sperimentazione clinica su pazienti traumatizzati
Sì del Garante al trattamento dei dati quando gli interessati non sono in grado di rilasciare il consenso, ma occorrono specifiche garanzie

 

Il Garante ha autorizzato una società farmaceutica statunitense ad utilizzare i dati personali dei pazienti per effettuare una sperimentazione clinica su malati gravemente traumatizzati anche qualora questi non siano temporaneamente in grado di prestare il loro consenso. Il consenso potrà infatti essere richiesto a chi esercita legalmente la potestà, ad un prossimo congiunto, ad un familiare, ad un convivente oppure, in loro assenza, al responsabile della struttura ospedaliera. E´ comunque previsto che il consenso alla prosecuzione dello studio venga richiesto direttamente al paziente non appena le sue condizioni di salute lo consentano.

Lo studio verrà effettuato a Roma presso l´Ospedale San Camillo Forlanini e all´estero presso altri settantaquattro centri di sperimentazione. Si tratterà di valutare l´efficacia della terapia con il farmaco sperimentale, in aggiunta alle cure ordinarie, in pazienti adulti con gravi lesioni traumatiche e shock emorragico. Questi pazienti necessitano di interventi di soccorso immediato e sono spesso in stato di incoscienza per cui non è possibile né informarli né ottenere il loro consenso. Per questo motivo il Garante ha dato indicazioni affinché vada privilegiato il consenso della persona più vicina al paziente, perché meglio in grado di interpretarne le volontà, e solo in assenza di questa, in condizioni di emergenza, si possa coinvolgere il medico responsabile dell´ospedale, fermo restando che questo consenso può essere revocato dai familiari qualora si rendessero disponibili successivamente.

A garanzia della privacy dei pazienti, essendo molto ridotto il numero dei traumatizzati da inserire nella sperimentazione (solo cinque) presso il San Camillo Forlanini, il Garante ha prescritto alla società farmaceutica e all´ospedale di assegnare a ciascun malato un codice alfanumerico casuale che non contenga le iniziali del suo nome e cognome. I dati raccolti saranno utilizzati solo per finalità statistiche e di ricerca medica, allo scopo di valutare la sicurezza e l´efficacia delle terapie e saranno comunicati ad altri soggetti che collaborano alla sperimentazione in Paesi non UE solo in forma codificata e nel rispetto delle garanzie previste dal Codice privacy. Le informazioni saranno conservate dal centro di sperimentazione per sette anni al massimo. A tutela della privacy dei traumatizzati dovranno essere inoltre adottate specifiche misure di sicurezza e adeguati accorgimenti tecnici. Resterà fermo l´obbligo di raccogliere direttamente il consenso informato dei pazienti ad effettuare la sperimentazione qualora siano in condizioni di fornirlo.

 

L´ATTIVITÁ DEL GARANTE - PER CHI VUOLE SAPERNE DI PIÚ
Gli interventi e i provvedimenti più importanti recentemente adottati dall´Autorità

 


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