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No a raccolte indiscriminate sull'Hiv negli studi medici [1686068]

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[doc. web n. 1686068]

vedi anche
[Linee guida in tema FSE e dossier sanitario]
[Prescrizioni del Garante - 12 novembre 2009]
[Gruppo ex Articolo 29 - WP 131]

[newsletter]

No a raccolte indiscriminate sull´Hiv negli studi medici

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

Vista la segnalazione presentata dall´Associazione NPS Italia onlus (Network persone sieropositive) in data 20 maggio 2009 nei confronti dello studio dentistico odontoiatrico "La Rete" di Brescia;

Vista la richiesta di informazioni in atti;

Vista la documentazione inviata dallo studio dentistico odontoiatrico "La Rete" di Brescia;

Visti gli atti d´Ufficio;

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135 (Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l´AIDS) e il decreto del Ministro della Sanità del 28 settembre 1990 (Norme di protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private);

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO

L´Associazione NPS Italia onlus (Network persone sieropositive) ha segnalato al Garante che nello studio dentistico odontoiatrico "La Rete" di Brescia, all´atto dell´accettazione dei pazienti è distribuito un questionario denominato "Questionario per anamnesi odontoiatrica", la cui compilazione costituirebbe una condizione indispensabile per accedere ai servizi dentistici offerti dallo studio. Nel suddetto questionario si chiede al paziente di evidenziare il proprio stato di salute ed, in particolare, se si è affetti da "infezione da HIV (AIDS)".

Lo studio dentistico odontoiatrico "La Rete", nel dare riscontro ad una richiesta di informazioni dell´Ufficio, ha sostenuto che la compilazione del suddetto questionario è finalizzata a conoscere la storia clinica del paziente, al fine di impostare un "piano di trattamento personalizzato". La conoscenza dello stato di sieropositività del paziente non sarebbe acquisita -secondo quanto affermato dal suddetto studio medico- per scongiurare il rischio di un possibile contagio dell´operatore sanitario, bensì solo per raccogliere informazioni utili a comprendere "come la cura proposta possa influire sulla salute del paziente".

OSSERVA

Gli esercenti le professioni sanitarie, previa acquisizione del consenso informato del paziente, possono trattare i dati sanitari dello stesso per finalità di tutela della sua salute o incolumità fisica, fermi restando i casi di prestazioni d´urgenza per i quali si può prescindere dal consenso dell´interessato (artt. 75 e ss. del Codice).

Prima ancora di procedere all´attività di cura dell´interessato, infatti, l´esercente la professione sanitaria deve fornire allo stesso una completa informativa sul trattamento dei dati personali che intende effettuare, nonché acquisire il suo consenso anche oralmente. In tal caso il consenso è documentato con annotazione scritta da parte dell´esercente la professione sanitaria (artt. 13 e 81 del Codice).

Sia nell´informativa da rendere all´interessato che nell´ambito dei colloqui con il medico curante, quest´ultimo deve rendere edotto il paziente in merito all´importanza di ricostruire un quadro il più possibile completo delle informazioni sanitarie che lo riguardano, al fine di potergli offrire un migliore percorso di cura. In tale contesto, si inserisce il dovere del medico di illustrare al paziente le scelte diagnostiche o terapeutiche che intende perseguire e le relative prevedibili conseguenze; ciò, al fine di consentire allo stesso di aderire o meno alle proposte diagnostico-terapeutiche avanzate dal medico (cfr. art. 33 del Codice di deontologia medica del 16 dicembre 2006).

Con riferimento alla raccolta di informazioni relative all´eventuale stato di sieropositività, è, dunque, compito del medico curante illustrare al paziente l´importanza di conoscere anche tale informazione in relazione al tipo di intervento o al piano terapeutico da eseguire. Qualora ritenga, infatti, che la conoscenza dello stato di sieropositività sia indispensabile in relazione al trattamento sanitario o terapeutico che intende porre in essere, è suo compito illustrare al paziente le conseguenze che la mancata conoscenza di tale informazione potrebbe determinare.

Fermo restando, pertanto, che il medico è tenuto a raccogliere un´anamnesi dettagliata del paziente ed a illustrare a quest´ultimo l´importanza di tale raccolta di dati personali, l´interessato è comunque libero di scegliere, in modo informato -e quindi consapevole - di non comunicare al medico alcune informazioni sanitarie che lo riguardano, ivi compresa la sua eventuale sieropositività, senza per ciò subire alcun pregiudizio sulla possibilità di usufruire delle prestazioni sanitarie richieste (cfr. Linee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico (Fse) e di dossier sanitario del 16 luglio 2009 [doc. web n. 1634116], par. n. 3, con particolare riferimento al diritto riconosciuto all´interessato di non comunicare ad un medico informazioni sanitarie che lo riguardano; cfr. altresì Documento di lavoro sul trattamento dei dati personali relativi alla salute contenuti nelle cartelle cliniche elettroniche (Cce) adottato il 15 febbraio 2007 dal Gruppo di lavoro per la tutela dei dati personali previsto dall´art. 29 della direttiva 95/46/CE, in particolare par. III, n. 1).

Il medico è, infatti, tenuto ad agire nel rispetto della libertà e della autonomia decisionale del paziente (art. 38 del richiamato codice di deontologia medica).

La raccolta di informazioni relative all´eventuale stato di sieropositività di ogni singolo paziente da parte dello studio dentistico odontoiatrico "La Rete" deve avvenire, pertanto, in conformità al quadro normativo sopra delineato ed ai princìpi di pertinenza e non eccedenza dei dati rispetto alle finalità del trattamento riconducibili alle specifiche attività di cura dell´interessato (art. 11, comma 1, lett. a) del Codice).

La raccolta di informazioni relative all´eventuale stato di sieropositività di ogni paziente che si rivolge per la prima volta allo studio dentistico odontoiatrico "La Rete" effettuata in fase di accettazione, indipendentemente dal tipo di intervento clinico o dal piano terapeutico che lo stesso deve eseguire (es. trattamento di igiene orale professionale, ablazione del tartaro, rx ortopanoramica), appare in contrasto con i suddetti principi di pertinenza e non eccedenza dei dati. In tale quadro, accertata l´illiceità del trattamento effettuato, si ritiene necessario vietare al predetto studio di raccogliere in fase di accettazione di ogni paziente che si rivolge a questi per la prima volta -e a prescindere dal tipo di intervento clinico o dal piano terapeutico da eseguire- informazioni relative alla presenza di un eventuale stato di sieropositività.

Lo studio dentistico odontoiatrico "La Rete", previo consenso informato del paziente, può raccogliere l´informazione relativa all´eventuale presenza di un infezione da HIV qualora tale dato anamnestico sia ritenuto dal medico curante necessario in funzione del tipo di intervento sanitario o di piano terapeutico da eseguire sull´interessato, resta fermo che quest´ultimo rimane libero di decidere in modo consapevole (e quindi informato) e responsabile di non comunicare al medico alcuni eventi sanitari che lo riguardano.

In ogni caso, il medico che viene a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV, oltre a essere sottoposto a specifici doveri deontologici di segretezza e non discriminazione del paziente, è tenuto anche ad adottare ogni misura o accorgimento occorrente per la tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dello stesso, nonché le misure di sicurezza individuate dal Codice (art. 5, legge n. 135/1990, artt. 3, 10, 11, 20 del predetto codice di deontologia medica, artt. 33 e ss. del Codice e Disciplinare tecnico allegato B) al Codice).

L´esigenza di raccogliere informazioni in merito all´eventuale infezione da HIV in fase di accettazione del paziente non può, nemmeno, ricondursi alla necessità di attivare specifiche misure di protezione per il personale sanitario, in quanto la normativa di settore prevede che, stante l´impossibilità di avere certezza sullo stato di sieropositività del paziente, le misure di protezione devono essere adottate nei confronti di ogni singolo assistito.

Si ricorda, infatti, che la normativa in materia protezione del contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private (l.135/1990 e decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1990), nel considerare impossibile "identificare con certezza tutti i pazienti con infezione da HIV", ha previsto che le "precauzioni finalizzate alla protezione dal contagio" debbano essere prestate "nei confronti della generalità delle persone assistite" (cfr. premesse del citato decreto). In particolare, le specifiche precauzioni previste per gli operatori odontoiatrici devono essere adottate nei confronti di "ogni singolo paziente" (cfr. art. 4 del citato decreto nonché il paragrafo sulle "Precauzioni per gli odontoiatri" contenuti nelle Linee guida di comportamento per gli operatori sanitari per il controllo delle infezioni da HIV del 6 settembre 1989 emanate dalla Commissione nazionale per la lotta contro l´AIDS).

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

accertata l´illiceità del trattamento effettuato, ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. d) del Codice, vieta allo studio dentistico odontoiatrico "La Rete" di Brescia di raccogliere l´informazione circa l´eventuale stato di sieropositività in fase di accettazione di ogni paziente che si rivolge a questi per la prima volta, e a prescindere dal tipo di intervento clinico o dal piano terapeutico da eseguire, fermo restando che tale dato anamnestico può essere legittimamente raccolto, previo consenso informato dell´interessato, da parte del medico curante nell´ambito del processo di cura, in relazione a specifici interventi clinici ove ciò sia ritenuto necessario.

Roma, 12 novembre 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi