g-docweb-display Portlet

Tutela della riservatezza in caso di infezioni da Hiv - 27 maggio 2010 [1738383]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1738383]

Tutela della riservatezza in caso di infezioni da Hiv - 27 maggio 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan, componente, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTA la segnalazione del Sig. XY in data 13 gennaio 2010, con la quale lo stesso lamenta di aver ricevuto un "sms" sul proprio numero di telefono mobile da parte del suo medico di famiglia, dott. KW, contenente l´invito a contattarlo con urgenza; nel corso del successivo colloquio telefonico, il medesimo medico lo informava del suo stato di sieropositività, avendone avuto notizia dal dott. ZQ, che opera presso la Casa di cura XX, ove sono state effettuate le analisi per l´accertamento dell´infezione da HIV;

CONSIDERATO che, nella medesima segnalazione, il Sig. XY ha evidenziato al Garante che "il dott. ZQ della Casa di cura di XX avrebbe potuto comunicare il referto al mio medico di base solo con mio preventivo consenso scritto. Risulta, pertanto, violato il primo comma dell´art. 26 del d.lgs. 196/2003";

VISTA la nota di riscontro dell´11 marzo 2010 della Casa di cura trasmessa a seguito di specifica richiesta di informazioni dell´Ufficio, dalla quale risulta che nel modulo di informativa e consenso, sottoscritto in data 1° dicembre 2009 dal Sig. XY, è contrassegnata la casella "Presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai seguenti ulteriori soggetti" ma, pur essendo previste le voci "al medico di famiglia dott….." e "alle seguenti persone: ….", non ne risulta essere stata selezionata alcuna dal Sig. XY e, comunque, non risultano indicazioni in ordine alle generalità del medico di famiglia (v. modello di informativa e consenso, in allegato (n.6) alla nota della Casa di cura dell´11 marzo 2010);

CONSIDERATO che con la citata nota di riscontro dell´11 marzo 2010 la Casa di cura ha precisato che "la richiesta per gli accertamenti in parola proveniva dal medico di famiglia indicato in calce sull´impegnativa (nome, cognome, tel. e cell.); questa precisazione è necessaria in quanto l´interessato, all´atto dell´autorizzazione alla comunicazione al medico di famiglia, ha ritenuto superfluo indicarne nuovamente nome e cognome risultando già esaustivamente individuato nella prescrizione di riferimento";

CONSIDERATO, inoltre, che al Sig. XY è stato sottoposto dalla Casa di cura uno specifico modulo –che lo stesso ha sottoscritto in data 1° dicembre 2009- al fine di acquisirne il consenso informato per effettuare il test HIV, con il quale veniva informato che: "Il risultato del test è da considerarsi strettamente confidenziale; pertanto viene comunicato esclusivamente alla persona che lo ha effettuato e sottoposto al vincolo del segreto professionale";

CONSIDERATO che il dott. ZQ che opera presso la Casa di cura XX, con nota dell´11 marzo 2010 indirizzata alla citata Casa di cura che lo ha chiamato a riferire sulla questione (All. n. 10 alla nota della Casa di cura dell´11 marzo 2010), ha dichiarato che, per la corretta interpretazione dei risultati delle analisi, al fine di valutare il quadro clinico del paziente anche con riferimento ad altri esami, ha "telefonato al dott. KW, medico di famiglia e firmatario della prescrizione per il test in parola, anche in considerazione del fatto che il sig. XY aveva espressamente autorizzato le comunicazioni col medico di famiglia";

CONSIDERATO che il dott. ZQ, con la medesima nota, ha altresì dichiarato: "conosco bene la legge n. 135 del 1990, so perfettamente di non poter rivelare dati sensibili come il risultato del test HIV ad altre persone che non siano il paziente stesso e, nonostante il paziente avesse acconsentito apponendo la propria firma alle comunicazioni con il medico di famiglia, mi sono astenuto dal rivelare esplicitamente i risultati del test essendo sufficiente per me acquisire unicamente informazioni dettagliate sul quadro clinico complessivo con particolare riferimento alle malattie autoimmuni";

RILEVATO che, nell´ambito dell´istruttoria preliminare avviata da questo Ufficio anche nei confronti del dott. KW, medico di famiglia del Sig. XY, il medesimo medico ha affermato -con dichiarazione della cui veridicità risponde penalmente ai sensi dell´art. 168 del Codice- di aver ricevuto una richiesta di informazioni da parte del dott. ZQ volta ad accertare se avesse "di recente visto l´assistito e se gli fossero note condizioni o abitudini a rischio dello stesso" e che "dalla conversazione che ne seguì emerse la segnalazione che il test eseguito dal mio paziente risultava positivo, che il test era stato verificato con altra metodica più approfondita che ne riconfermava l´esito e che, allo scopo di tutelare la salute del paziente e dei suoi conviventi, fosse opportuno contattarlo" (nota 11 marzo 2010);

RILEVATO che l´iniziativa del dott. ZQ di prendere contatto con il dott. KW, al fine di acquisire specifiche informazioni sul quadro clinico del paziente (con particolare riferimento alla presenza di malattie autoimmuni), dandogli notizia dello stato di sieropositività dello stesso, configura una comunicazione di dati personali contenuti in risultati di accertamenti diagnostici per infezione da HIV;

VISTI gli specifici accorgimenti previsti dalla normativa in materia di Hiv che sanciscono l´obbligo di comunicare i risultati dei relativi accertamenti diagnostici, diretti o indiretti, "esclusivamente alla persona cui tali esami sono riferiti" (art. 5, comma 4, legge n. 135/1990);

VISTE le disposizioni del Codice che hanno rafforzato le cautele previste dalla legislazione previgente a tutela della riservatezza delle persone sieropositive imponendo agli operatori sanitari e ad ogni altro soggetto che venga a conoscenza di un caso di infezione da Hiv di "adottare ogni misura o accorgimento occorrente per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell´interessato, nonché della relativa dignità" e per le quali "restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali" (art. 5, comma 1, l. 5 giugno 1990, n. 135 come modificato dall´art. 178, comma 2, del Codice e art. 184, comma 3, del Codice; v., anche, con specifico riferimento ai medici, artt. 3, 10, 11, 20 del Codice di deontologia medica del 16 dicembre 2006);

CONSIDERATO che la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede che gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari comunichino al solo interessato le informazioni relative al suo stato di salute  e che le certificazioni rilasciate dagli organismi sanitari possono essere ritirate da persone diverse dal diretto interessato solo sulla base di una delega scritta e mediante la consegna delle stesse in busta chiusa (art. 84, del Codice; punto 4 del provvedimento generale del Garante del 9 novembre 2005, [doc. web n. 1191411]);

CONSIDERATO che la comunicazione effettuata dalla Casa di cura YY, da parte del dott. ZQ, dei risultati degli accertamenti diagnostici diretti o indiretti per infezione da HIV relativi al Sig. XY nei confronti del dott. KW configura un trattamento illecito di dati;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice, ha il compito di vietare anche d´ufficio il trattamento illecito o non corretto o di disporne il blocco e di adottare, altresì, gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

RILEVATA la necessità di adottare nei confronti della Casa di cura XX polispecialistica e termale S.p.A. un provvedimento di divieto del trattamento illecito di dati personali ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice correlato alla comunicazione di dati relativi ai risultati di accertamenti diagnostici diretti o indiretti per infezione da HIV a persone diverse dagli interessati cui tali esami si riferiscono;

RILEVATA, altresì, la necessità di adottare, anche nei confronti del dott. KW, medico di famiglia del segnalante, in considerazione della particolare natura dei dati, e in relazione al concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per l´interessato, un provvedimento di divieto del trattamento di dati personali ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice correlato alla eventuale comunicazione a soggetti terzi dei dati riguardanti i dati personali del Sig. XY relativi ai risultati di accertamenti diagnostici diretti o indiretti per infezione da HIV;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell´art. 170 del Codice chiunque, essendovi tenuto, non osserva il presente provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e che, ai sensi dell´art. 162, comma 2-ter del Codice, in caso di inosservanza del medesimo provvedimento, è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro;

RISERVATA, con autonomo procedimento, la verifica dei presupposti per contestare la violazione amministrativa concernente l´avvenuta comunicazione di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute a persona diversa dall´interessato;

CONSIDERATO che resta impregiudicata la facoltà per gli interessati di far valere i propri diritti in sede civile in relazione alla condotta illecita accertata (cfr. anche art. 15 del Codice), con specifico riguardo agli eventuali profili di danno;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

- ritenuta l´illiceità del trattamento, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice, vieta, con effetto dalla notifica del presente provvedimento, alla Casa di cura XX, la comunicazione dei dati personali relativi ai risultati di accertamenti diagnostici diretti o indiretti per infezione da HIV a persone diverse dagli interessati cui tali esami si riferiscono;

- ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice, vieta, con effetto dalla notifica del presente provvedimento, al dott. KW, medico di famiglia del segnalante, la eventuale comunicazione a soggetti terzi dei dati personali del Sig. XY relativi ai risultati di accertamenti diagnostici diretti o indiretti per infezione da HIV.

Roma, 27 maggio 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli