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Trattamenti dei dati sensibili e giudiziari presso l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - 26 aprile 2007 [1407772]

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[doc. web n. 1407772]

Trattamenti dei dati sensibili e giudiziari presso l´Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - 26 aprile 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Giuseppe Fortunato, componente, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visti gli articoli 20, comma 2, e 154, commi 1, lett. g), e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la richiesta di parere dell´Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori sullo schema di regolamento presentato in data 22 marzo 2007 (prot. n. 3438);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO:

L´Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori ha chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema di regolamento per i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso l´Istituto stesso.

L´Istituto, al pari degli altri soggetti pubblici, può trattare i dati sensibili e giudiziari, in base ad un´espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. In presenza di una disposizione primaria che si limiti a specificare solo la finalità di rilevante interesse pubblico, è necessario identificare e rendere pubblici i tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché le operazioni eseguibili in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi al fine di rendere legittimo il trattamento (art. 20 del Codice).

Il documento che identifica i tipi di dati e di operazioni di trattamento eseguibili, in relazione a specifiche finalità perseguite nei singoli casi, viene sottoposto al parere dell´Autorità ai sensi dell´art. 20, comma 2, del Codice.

OSSERVA:

1. Considerazioni generali
Contrariamente a quanto affermato nella premessa dello schema, il Garante non ha fornito un parere su uno schema tipo al quale l´Istituto può uniformarsi. Devono essere pertanto eliminati i riferimenti relativi alla rispondenza dello schema di regolamento in esame ad uno schema tipo.

Nel medesimo schema va menzionata l´acquisizione del presente parere ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. g), del Codice. Va poi espunto, nell´art. 2, commi 3 e 4, il riferimento alle operazioni di diffusione e a quelle di raffronto e di interconnessione tra sistemi informativi dell´Istituto, che non sono previste nelle schede allegate allo schema medesimo.

 

2. Finalità di rilevante interesse pubblico
Relativamente alla scheda n. 1, va rilevato che il trattamento di dati giudiziari effettuato nel quadro della gestione di gare ed appalti trova già compiuta disciplina nell´apposita autorizzazione generale del Garante (aut.
 n. 7/2005 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici).

Nello schema in esame non deve essere pertanto indicato il trattamento effettuato per adempiere ad obblighi previsti da disposizioni di legge in materia di comunicazioni e certificazioni antimafia o in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, nonché per accertare requisiti di idoneità dei partecipanti alle gare (capo IV, par. 2, lett. d) ed e), della citata aut. n. 7/2005). Per garantire l´uniformità nell´applicazione della disciplina in materia, va quindi espunta dallo schema in esame la scheda n. 1.

La finalità di rilevante interesse pubblico, contemplata nella scheda n. 2, è riconducibile soltanto a quella prevista dall´art. 112 del Codice (instaurazione e gestione di rapporti di lavoro) e non anche a quella indicata nell´art. 66 del Codice (materia tributaria e doganale). Il riferimento a quest´ultimo articolo va quindi eliminato.

 

3. Operazioni eseguibili
Le operazioni di interconnessione, rientrando tra quelle che possono spiegare effetti maggiormente significativi per gli interessati, devono essere delimitate rigorosamente in conformità al principio di indispensabilità, ed essere meglio evidenziate individuando, in caso di raffronti e di interconnessioni aventi ad oggetto banche dati di altri titolari del trattamento, la base normativa che le autorizza (art. 22, commi 9 e 11, del Codice). Ciò, con particolare riferimento alle operazioni di interconnessione e di raffronto con gli archivi degli uffici giudiziari, prefetture e uffici provinciali per l´impiego (scheda n. 2), rispetto alle quali va rivalutata l´indispensabilità di tale operazione, considerato che l´"interconnessione" evidenzia, in sostanza, una relazione tra sistemi informativi reciprocamente accessibili a date condizioni.

In caso di esito positivo della medesima valutazione, da effettuarsi nei termini sopra indicati, è necessario documentarla adeguatamente, sottoponendo la scheda così integrata al Garante per un nuovo parere (scheda nella quale dovrà altrimenti espungersi il riferimento alla predetta operazione).

Va poi rilevato che l´operazione di comunicazione verso "altri soggetti pubblici o comunitari per rendicontazione di progetti finanziati", prevista nell´ambito della gestione e instaurazione dei rapporti di lavoro, è indicata in modo generico, senza specificare le basi normative eventualmente esistenti, oltre che l´effettiva indispensabilità  (scheda n. 2). Occorre pertanto integrare in tal senso la relativa scheda che dovrà essere sottoposta al Garante per un nuovo parere; diversamente, dovrà essere modificata, espungendo il riferimento alla medesima operazione.

 

4. Conclusioni
L´Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori è invitato a conformare lo schema in esame alle indicazioni sopra formulate, tenendo presente che il trattamento dei dati sensibili e giudiziari non può essere effettuato in difformità dalle indicazioni medesime e che l´individuazione dei tipi di dati e delle operazioni eseguibili dovrà essere effettuata a cura del soggetto che dispone del potere di adottare un atto di effettiva natura regolamentare ai sensi dell´art. 20, comma 2, del Codice, suscettibile di produrre effetti giuridici per gli interessati.

Eventuali, ulteriori trattamenti di dati sensibili e/o giudiziari non considerati nello schema (che potrà essere comunque integrato in futuro, previo parere conforme), o svolti nel frattempo dopo la scadenza di legge del 28 febbraio scorso possono essere effettuati lecitamente solo sulla base di un´adeguata base giuridica.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. g) del Codice, esprime parere favorevole sullo schema di regolamento trasmesso dall´Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, a condizione che siano rispettate le indicazioni di cui ai punti da 1 a 4, riguardanti:

  • l´eliminazione del riferimento alla rispondenza del regolamento ad uno schema tipo; la menzione dell´acquisizione del presente parere; l´espunzione dei riferimenti inerenti alla diffusione, ai raffronti e alle interconnessioni tra sistemi informativi dell´Istituto (art. 2, commi 3 e 4);
  • l´espunzione della scheda n. 1; l´eliminazione del riferimento all´art. 66 del Codice (scheda n. 2);
  • l´indispensabilità delle operazioni di interconnessione e di raffronto con gli archivi degli uffici giudiziari, prefetture e uffici provinciali per l´impiego (scheda n. 2);
  • la specificazione e l´indispensabilità delle comunicazioni verso "altri soggetti pubblici o comunitari per rendicontazione di progetti finanziati", previste per la gestione e instaurazione dei rapporti di lavoro (scheda n. 2);
  • l´adozione di un atto di effettiva natura regolamentare.

Roma,  26 aprile 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli