Trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso l'Autorità per le...
Trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - 4 maggio 2006 [1288971]
[doc. web n. 1288971]
Trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso l´Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - 4 maggio 2006
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visti gli articoli 20, comma 2, e 154, commi 1, lett. g), e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
Vista la richiesta di parere sullo schema di regolamento, presentato dalla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in data 27 aprile 2006 (prot. n. 18552);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;
Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;
PREMESSO:
L´Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema di regolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso la medesima Autorità.
L´Autorità al pari degli altri soggetti pubblici, può trattare i dati sensibili e giudiziari in base ad un´espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. In presenza di una disposizione primaria che si limiti a specificare solo la finalità di rilevante interesse pubblico, è necessario identificare e rendere pubblici i tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché le operazioni eseguibili in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, al fine di rendere legittimo il trattamento (art. 20 del Codice).
In base al Codice, l´Autorità per le garanzie nelle comunicazioni deve quindi adottare un atto di natura regolamentare prevedendo tipi di dati e di operazioni in conformità al parere reso dal Garante.
In questo quadro, lo schema in esame identifica i tipi di dati e di operazioni eseguibili a cura dell´Autorità, che ne effettua il trattamento in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 154, comma 1, lett. g) del Codice, esprime parere favorevole sullo schema di regolamento predisposto dalla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per effettuare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi.
Roma, 4 maggio 2006
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Chiaravalloti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
Scheda

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04/05/06