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Pubblicazione di dati personali sul forum di discussione di un sito web - 28 giugno 2006 [1318607]

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[doc. web n. 1318607]

Pubblicazione di dati personali sul forum di discussione di un sito web - 28 giugno 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Conte e Pierpaolo Curri presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Studentimediagroup S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Sebastiano e Fabio Cannizzaro presso il cui studio ha eletto domicilio;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO

La società ricorrente afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro ad un´istanza formulata inizialmente l´8 marzo 2005 ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con la quale aveva chiesto, tra l´altro, di cancellare e/o di trasformare in forma anonima i dati che la riguardano (opponendosi al relativo trattamento) contenuti in alcuni messaggi pubblicati sul sito Internet "www.studenti.it" nell´ambito del forum di discussione intitolato "XY , WS, KH & C. Denuncia i disservizi degli enti di formazione ed assistenza allo studio privati ", nonché in alcune pagine web contenenti alcune "inchieste" relative alla società ricorrente pubblicate sul sito medesimo. L´istanza, formulata nei confronti di Studentimediagroup S.p.A., in qualità di società editrice del portale "studenti.it", era stata rinnovata in data 7 novembre 2005 ed in seguito in data 7 gennaio 2006.

In particolare, la ricorrente afferma che tali pubblicazioni –che riportano alcune informazioni circa l´attività di formazione universitaria svolta e la riconoscibilità in Italia dei titoli di studio dalla stessa rilasciati (oggetto anche di alcuni provvedimenti amministrativi e giudiziari richiamati nel sito medesimo)– sarebbe avvenuta senza il consenso della società interessata, in contrasto con gli artt. 13, 23 e 24 del Codice in materia di protezione dei dati personali, e comporterebbe altresì un "grave danno patrimoniale ed all´immagine " per la società stessa.

Nel ricorso presentato ai sensi degli artt. 145 e ss. del Codice in data 23 marzo 2006, la società ricorrente ha ribadito la propria richiesta di cancellazione e/o trasformazione in forma anonima dei dati che la riguardano, opponendosi altresì al loro trattamento. La ricorrente ha sostenuto in particolare che i messaggi contestati, in quanto pubblicati nell´ambito di un forum di discussione pubblica, sarebbero accessibili a qualsiasi utente, anche per il tramite dei cd. "motori di ricerca", così da rendere i dati personali relativi all´interessata disponibili "in maniera indiscriminata". Studentimediagroup S.p.A., infine,  dando notizia, attraverso il forum di discussione in questione, di provvedimenti giudiziari, articoli di stampa, ecc, "anche risalenti nel tempo di parecchi anni " attinenti all´interessata, violerebbe il diritto alla riservatezza della stessa, non garantendone il c.d. "diritto all´oblìo" (come invece, ad avviso della ricorrente medesima, sarebbe stato riconosciuto dal Garante in un provvedimento del 2005 su un caso ritenuto analogo).  La società ricorrente ha chiesto infine di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 29 marzo 2006 ai sensi dell´art. 149 del Codice, Studentimediagroup S.p.A. ha risposto con nota inviata il 18 aprile 2006, dichiarando che:

  • il forum di discussione "XY, WS, KH & C. Denuncia i disservizi degli enti di formazione ed assistenza allo studio privati", "non compare sul sito gestito" dalla resistente dove è invece presente "il forum "Atenei privati ed enti di assistenza allo studio ", nell´ambito del quale la società non sarebbe univocamente identificabile;
  • le pagine web, contenenti le inchieste contestate dalla ricorrente, attualmente "non sono presenti sul sito gestito " dalla resistente;
  • gli specifici messaggi contestati dalla ricorrente sarebbero già stati "oscurati ";
  • la società resistente "è un editore e per ciò legittimato all´esercizio del diritto di cronaca e di critica così come sancito dalla Costituzione della Repubblica ";
  • gli utenti che intendano partecipare ai forum di discussione presenti sul sito gestito dalla resistente devono registrarsi preventivamente accettando di uniformarsi ad alcune regole di condotta nella redazione dei messaggi pubblicati, mentre un amministratore degli stessi forum "monitora in modo continuativo che non vengano posti in essere comportamenti illeciti da parte degli utenti ".

Con memoria inviata il 20 aprile 2006 e nell´audizione del 21 aprile 2006, la ricorrente ha sostenuto che, contrariamente a quanto affermato dalla resistente, sul sito internet "www.studenti.it" e sul forum di discussione ivi pubblicato vengono tuttora diffusi dati personali relativi all´interessata. Inoltre, ad avviso della medesima ricorrente, Studentimediagroup S.p.A., nel qualificarsi "editore", non avrebbe fornito "elementi sufficienti a ritenere applicabili le esimenti di cui all´art. 136 e ss. del Codice" in tema di giornalismo e altre manifestazione del pensiero. Infine "l´asserita parziale cancellazione dei dati personali denunciati da XY " costituirebbe, ad avviso della ricorrente stessa, un´"implicita ammissione dell´avvenuta violazione " della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Con nota pervenuta il 19 maggio 2006, successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la resistente ha precisato di essere "iscritta come testata giornalistica settimanale al registro tenuto presso il Tribunale di Roma", ed ha sostenuto che gli articoli e le sentenze pubblicati in relazione alla ricorrente "sono certamente recenti (e risalgono agli anni 2002-2003-2004), di pubblico dominio e relativi a pubblicazioni su altri siti e semplicemente "linkati" sul sito www.studenti.it ".

Con note inviate il 23 maggio e l´8 giugno 2006 la ricorrente, contestando quanto affermato da controparte, ha ribadito le richieste avanzate con il ricorso.

Con note inviate il 30 maggio il 13 giugno 2006 la resistente ha riaffermato quanto già espresso nei propri precedenti scritti difensivi; in particolare, ha ribadito di avere "pieno diritto di cronaca e di critica in ossequio al dettato legislativo e costituzionale " sottolineando che le pubblicazioni in questione sarebbero improntate ad equilibrio e rispetto dei doveri giornalistici.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso concerne la diffusione tramite un sito Internet di informazioni relative alla ricorrente contenute in alcuni commenti ed inchieste pubblicati da tale sito, nonché nell´ambito di messaggi inseriti dai singoli utenti in un forum di discussione presente sul sito medesimo.

Il ricorso è infondato.

Le pubblicazioni effettuate da Studentimediagroup S.p.A. tramite il sito "www.studenti.it" da quest´ultima gestito rientrano nella sfera di applicazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003). In particolare, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, tutti i trattamenti in questione, sia quelli di impronta più propriamente giornalistica, sia quelli effettuati nel forum, rientrano nella fattispecie disciplinata dagli artt. 136 e s. del Codice. A prescindere dalla registrazione della resistente come testata giornalistica settimanale, la fattispecie in questione rientra comunque nella sfera di applicazione dell´art. 136, comma 1, lett. c) del Codice. Tale disposizione estende infatti l´ambito applicativo delle norme concernenti il trattamento dei dati personali in ambito giornalistico ad altre attività di manifestazione del pensiero che implicano trattamenti di dati personali temporanei, effettuati da chiunque (ovvero anche da soggetti che non esercitano professionalmente l´attività giornalistica) e che sono finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi ed altre manifestazioni del pensiero (come, nel caso di specie, i dibattiti pubblici sull´attività formativa svolta dalla resistente).

Sulla base di tale quadro normativo e della documentazione in atti non emergono profili che facciano ritenere non conforme alla disciplina sul trattamento dei dati personali quello effettuato nei confronti della ricorrente.

Ai sensi dell´art. 137 del Codice il trattamento in esame può essere infatti effettuato anche senza il consenso dell´interessato previsto dagli articoli 23 e 26 del Codice. Inoltre, le informazioni pubblicate sul sito Internet gestito dalla resistente risultano acquisite per le descritte finalità di manifestazione del pensiero in modo che non risulta dagli atti illecito. Peraltro, dalla documentazione in atti risulta che alcune delle pagine web contestate sono state cancellate e che in alcuni dei messaggi pubblicati sul forum di discussione i dati personali della ricorrente sono stati, almeno parzialmente, oscurati.

La diffusione dei dati in questione non risulta infine dagli atti violare i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all´art. 2 del Codice e, in particolare, quello dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

L´infondatezza del presente ricorso non pregiudica la possibilità per la ricorrente di azionare, se del caso, i diversi strumenti di tutela volti ad ottenere la rettifica di notizie che risultino eventualmente inesatte o a far valere l´eventuale carattere diffamatorio di determinate espressioni utilizzate negli scritti pubblicati in rete.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso infondato;

b) dichiara compensate le spese per il procedimento.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli