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Pubblicazione di dati giudiziari su un sito web - 28 settembre 2006 [1361916]

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 [doc. web n. 1361916]

Pubblicazione di dati giudiziari su un sito web - 28 settembre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTE le istanze ex art. 7 del Codice in materia di protezione personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) del 2 e 21 febbraio 2006, con le quali  XY ha chiesto alla Fondazione Cipriani di ottenere la trasformazione in forma anonima dei dati personali che la riguardano contenuti nella notizia riportata sul sito Internet www.fondazionecipriani.it e relativi al rinvio a giudizio disposto nei suoi confronti nel 2002 dal giudice per le indagini preliminari di KL in relazione ad un reato per il quale l´interessata è stata successivamente assolta (si tratta, in particolare, del reato di corruzione contestato anche, nell´ambito della medesima indagine, al coniuge di un personaggio politico); rilevato che, a parere della ricorrente, "la continua presenza di tali informazioni, anche alla luce dell´intervenuta sentenza assolutoria del Tribunale di KL, reca grave pregiudizio" e che la pubblicazione non risponderebbe ai requisiti di attualità, essenzialità ed interesse pubblico, posto che risale al 2002 e sarebbe "relativa ad una persona priva di qualsiasi notorietà ";

VISTE le note di risposta datate 8 e 27 febbraio 2006, con le quali la Fondazione ha risposto di aver aggiunto alle notizie già presenti sul sito quella relativa all´avvenuta assoluzione, e di ritenere di non dover dare corso alla richiesta di cancellazione del nominativo della ricorrente, dal momento che la notizia è resa in modo essenziale, nell´ambito di una "trattazione storica" (che, in quanto tale, "non richiede attualità") e che l´interesse pubblico della stessa consisterebbe "nelle liaisons tra mondo politico ed economico e nei modi, anche giudiziari, della loro emersione ";

VISTO il ricorso pervenuto al Garante l´8 maggio 2006, presentato da XY (rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zallone e Giuseppe de Liguori) nei confronti della Fondazione Cipriani, in qualità di titolare del trattamento effettuato tramite il sito Internet "www.fondazionecipriani.it", con il quale la ricorrente, richiamando anche il cd. "diritto all´oblio", ha ribadito la richiesta di anonimizzare i dati personali che la riguardano contenuti nella notizia del proprio rinvio a giudizio inserita nella "Storia d´Italia dal 1943 ai giorni nostri" disponibile sul sito della resistente (anche solo mediante la sostituzione del proprio nome e cognome con l´espressione "immobiliarista milanese"), rilevando che la perdurante diffusione a mezzo Internet della stessa non sarebbe giustificata stante il tempo trascorso e la non notorietà "al grande pubblico" della ricorrente; rilevato che, in subordine, la ricorrente ha chiesto al Garante di ordinare l´adozione di tutte "le funzioni tecniche adeguate che permettano la non visibilità della pagina (…) dai comuni motori di ricerca" e che comunque venga inserito dal webmaster del sito in questione un comando che impedisca la creazione di copie cache da parte del sito "www.google.it " e che le spese del procedimento siano poste a carico della resistente;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 10 maggio 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché l´ulteriore nota del 27 giugno 2006 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 31 maggio 2006 e la memoria inoltrata in data 5 giugno 2006 con le quali la resistente (rappresentata e difesa dagli avv.ti Isabella e Arabella Cantalupo) ha ribadito di non essere disposta a dar corso alla richiesta di anonimizzare i dati della ricorrente, ha dichiarato di svolgere un´attività "di carattere unicamente storico-storiografico" che consisterebbe, in particolare, "nel raccogliere e pubblicare materiale (appunto storico) per documentare anno per anno  –a partire dal 25 luglio 1943– sia le vicende del nostro paese riguardanti legami più o meno leciti tra mondo politico ed economico, sia i modi (anche giudiziari) con i quali detti legami sono emersi" e ha sostenuto che, in tale contesto, si inserisce la pubblicazione "Oppressione, repressione, rivolte. Storia d´Italia dal 25 luglio 1943" (riportata sul sito web della Fondazione) contenente la notizia relativa alla ricorrente; rilevato che la resistente ha anche aggiunto che, in quanto "cronologia storica degli accadimenti del nostro Paese", tale opera ha "lo scopo di documentare gli intrecci, leciti o illeciti, tra mondo politico e mondo economico indipendentemente dai soggetti noti o ignoti ai più che ne siano coinvolti" e che dunque la notizia relativa alla ricorrente (peraltro vera, rilevante e d´interesse pubblico, posta l´attenzione che la vicenda ebbe a suo tempo e dell´eco ancora presente su diversi siti web) sarebbe stata effettuata lecitamente e "per ragioni di cronaca storica ", indipendentemente dalla notorietà della ricorrente medesima;

RILEVATO che, con la citata memoria del 5 giugno e con la successiva del 9 giugno 2006, la resistente ha fatto presente che, se fossero accolte le ragioni della ricorrente, "nessuna opera storica potrebbe più contenere i nominativi di coloro che volessero invocare il diritto all´oblio per loro stessi, per i loro congiunti o avi, con grave nocumento per la documentazione e la catalogazione degli accadimenti" e che, comunque, anche la richiesta di non consentire la visibilità o di rimuovere la pagina rintracciabile con motore di ricerca non può essere soddisfatta, dal momento che "l´inserimento del comando" richiamato dalla ricorrente "non consentirebbe la visualizzazione dell´intera opera con notevole danno per la Fondazione ";

VISTA la memoria presentata dalla ricorrente in occasione dell´audizione del 13 giugno 2006, nonché le dichiarazioni rese in tale sede, con le quali la stessa ha ribadito le proprie richieste facendo presente che diversi altri editori hanno aderito ad istanze del medesimo tipo;

RILEVATO che, ai sensi dell´art. 7, comma 3,  lett. b), del Codice, ogni interessato ha diritto a chiedere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati personali che lo riguardano qualora gli stessi siano trattati in violazione di legge, ovvero nel caso in cui la loro conservazione non sia necessaria in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati;

RILEVATO che, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con il diritto all´informazione e, più in generale, con la libertà di manifestazione del pensiero (cfr. artt. 136 e s.), cui la libertà di ricerca, di cronaca e di critica storica si connettono (cfr., al riguardo e con specifico riferimento alla disciplina in materia di dati personali, art. 102, comma 2, lett. a), del Codice, nonché art. 11, comma 1, codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici, pubblicato in G. U. 5 aprile 2001, n. 80), il Codice prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti di dati personali effettuati per tali finalità, riconoscendo la loro liceità, anche senza il consenso degli interessati, purché si svolgano nel rispetto del diritto alla riservatezza, del diritto all´identità personale e della dignità degli interessati medesimi;

RILEVATO che il trattamento di dati personali effettuato nel caso di specie rientra tra quelli volti a concretizzare la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica storica; rilevato che quest´ultima prescinde, per propria natura, dall´attualità delle informazioni utilizzate che vengono inserite in un quadro ricostruttivo liberamente definito dall´autore dell´opera al quale solo spetta -nel rispetto della libertà di ricerca e tenendo comunque conto della dignità e della riservatezza degli interessati- valutare la pertinenza dei dati e delle notizie rispetto alla ricerca storica svolta (cfr., anche, l´art. 11, comma 4, del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici);

RILEVATO che, nel caso in esame, la notizia relativa al rinvio a giudizio dell´interessata, nota immobiliarista milanese, unitamente a personaggi maggiormente noti e legati al mondo della politica, è esposta in modo essenziale ed appare pertinente allo scopo della ricerca pubblicata sul sito della Fondazione resistente (volta, in armonia con quanto previsto nello statuto della fondazione medesima, a dimostrare i legami tra mondo economico e politico in Italia dal secondo dopoguerra), anche in ragione della necessità di preservare l´integrità e la completezza della ricerca svolta;

RILEVATO che la notizia in questione risulta, peraltro, quale  fatto vero non contestato dalle parti e che la stessa, a seguito dell´istanza ai sensi dell´art. 7 del Codice, è stata integrata con la notizia dell´intervenuta assoluzione della ricorrente in modo tale da dare un quadro essenziale, ma completo della vicenda giudiziaria storicamente occorsa alla medesima;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare infondata, per le ragioni sopra esposte, la richiesta principale della ricorrente volta ad ottenere la trasformazione in forma anonima dei dati personali che la riguardano contenuti nella notizia riportata sul sito della fondazione resistente;

RILEVATO che vanno separatamente considerati i motivi legittimi di opposizione al trattamento proposti dall´interessata, la quale ha legittimamente rappresentato la propria aspirazione a non veder più ricordata in rete -senza limiti temporali e tramite la rilevazione effettuata dai motori di ricerca esterni al sito della fondazione resistente - la vicenda dell´imputazione a suo carico. Ciò con particolare riferimento all´acquisizione di dati che la riguardano da parte di quelle persone che effettuano ricerche in rete non a fini di ricerca storica (consultando legittimamente a tal fine il sito della Fondazione), ma al solo fine di acquisire informazioni in ordine all´attività professionale dell´interessata;

RILEVATO che, allo stato, tale richiesta, avanzata in via subordinata dalla ricorrente, deve parimenti ritenersi infondata. Ciò tenuto conto del breve lasso temporale intercorso (la conclusione della vicenda è intervenuta nel 2004) che rende quindi la stessa ancora attuale, anche in relazione alle connessioni intercorse con fatti e personaggi noti oggetto di ancora attuale interesse giornalistico;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 28 settembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli