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Trattamenti per fini esclusivamente personali- Un caso in cui la legge sulla privacy non trova applicazione- 8 novembre 2002 ' 55 Marra - Beltrami...

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[doc. web. n. 1067292]

Trattamenti per fini esclusivamente personali- Un caso in cui la legge sulla privacy non trova applicazione- 8 novembre 2002

Ove il trattamento dei dati personali - nel caso di specie consistente nello scatto di immagini fotografiche - riguardi una controversia tra condomini circa la proprietà di una porzione immobiliare, non trova applicazione la legge n. 675/1996, vertendosi in tema di trattamento effettuato da persone fisiche, per fini esclusivamente personali, ed avente ad oggetto dati non destinati alla comunicazione sistematica o alla diffusione.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Giorgio Marra

nei confronti di

Mauro Beltrami, rappresentato e difeso dall’avv. Sara Miglioli presso il cui studio è elettivamente domiciliato;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente, proprietario di un appartamento sito all’interno di un condominio, ritiene illecito il trattamento dei dati personali che lo riguardano relativo ad alcune fotografie scattate da un altro condomino, che raffigurerebbero un cortile ed il relativo muro di confine che il ricorrente asserisce essere pertinenti alla sua proprietà, nonché la persona del ricorrente e altre persone al momento presenti.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996 l’interessato ha ribadito le proprie richieste, chiedendo di porre a carico del resistente le spese del procedimento.

All’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 15 ottobre 2002, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il resistente ha fornito riscontro con nota del 28 ottobre 2002, con la quale ha sostenuto che il cortile ed il muro di confine in questione costituirebbero "proprietà comune del condominio" e che le fotografie in questione sarebbero state scattate al fine di dimostrare l’alterazione dello stato dei luoghi, a seguito di alcuni lavori di manutenzione straordinaria.

Con nota del 30 ottobre 2002, l’interessato ha ribadito la legittimità delle proprie richieste sostenendo che l’area del cortile ed il muro di recinzione fotografati dal resistente sarebbero di sua proprietà.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una controversia relativa alle immagini fotografiche che ritraggono un’area (di titolarità controversa, posta al confine tra due proprietà) e che potrebbero ritrarre la persona del ricorrente.

Il ricorso è inammissibile.

La vicenda in questione e l’ipotizzato trattamento di dati personali contenuti nelle immagini in questione riguardano una controversia che vede contrapposti alcuni condomini e che esula, in ogni caso, dall’ambito di applicazione della legge n. 675/1996 ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 675/1996, secondo il quale il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non è soggetto all’applicazione della medesima legge qualora non riguardi dati personali destinati alla comunicazione sistematica o alla diffusione.

L’inammissibilità del ricorso non pregiudica la facoltà del ricorrente di tutelare in altra sede i propri diritti in ordine alla lecita e corretta utilizzazione delle immagini in questione.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti in ragione della peculiarità della vicenda.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile il ricorso;

b) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 8 novembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli