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Parere su istanza di accesso civico - 22 febbraio 2024 [9995366]

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[doc. web n. 9995366]

Parere su istanza di accesso civico - 22 febbraio 2024

Registro dei provvedimenti
n. 124 del 22 febbraio 2024

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/4/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito “RGPD”);

VISTO l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30/6/2003, n. 196 (di seguito “Codice”);

VISTO l’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14/3/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

VISTA la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in https://www.anticorruzione.it/-/determinazione-n.-1309-del-28/12/2016-rif.-1 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);

VISTO il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Pasquale Stanzione;

PREMESSO

Con la nota in atti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del Comune di Siena ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013, in ordine a due provvedimenti di diniego di istanze di accesso civico.

Dall’istruttoria è emerso che un’Associazione identificata in atti ha presentato due istanze di accesso civico al citato Comune, aventi a oggetto documenti afferenti a procedure relative ad avvisi pubblici di selezione per alcune cariche istituzionali e precisamente:

- i curricula e l’elenco delle domande presentate per la partecipazione al bando per la selezione del Presidente e del consiglio di amministrazione della Biblioteca comunale degli Intronati-Istituzione del Comune di Siena;

- i curricula dei concorrenti al bando per il rinnovo degli organi dell’ASP (Azienda servizi alla persona).

L’amministrazione, richiamando alcuni orientamenti del Garante, ha rifiutato l’accesso per motivi inerenti alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.

Avverso i provvedimenti di diniego il richiedente l’accesso civico ha presentato ricorso al RPCT, ritenendo il rifiuto non corretto e insistendo nelle proprie richieste.

OSSERVA

La questione sottoposta all’attenzione del Garante riguarda la possibilità di rendere ostensibili, tramite l’istituto dell’accesso civico generalizzato, dati e informazioni personali riguardanti le procedure per le selezioni bandite dal Comune per la nomina dei vertici di alcuni enti pubblici. Nello specifico, è stato chiesto di ricevere i curricula e l’elenco delle domande di coloro che hanno partecipato alla selezione del Presidente e del consiglio di amministrazione della Biblioteca comunale degli Intronati-Istituzione del Comune di Siena nonché degli organi dell’ASP (Azienda servizi alla persona).

Al riguardo, si evidenzia in via preliminare che la normativa statale in materia di trasparenza prevede degli specifici obblighi di pubblicazione sui siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni di dati e informazioni riguardanti i soggetti titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, ossia senza «corresponsione di ogni forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza (cfr. ANAC, Determinazione n. 241 dell’8/3/2017 recante le «Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali" come specificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016”»).

In particolare, per i soggetti sopraindicati è previsto l’obbligo di pubblicazione online, fra l’altro, del curriculum vitae (art. 14, commi 1, lett. b e 1-bis, del d. lgs. n. 33/2013).

Per tali informazioni, considerando il regime di trasparenza previsto dal legislatore statale, non è possibile richiamare esigenze di riservatezza dei soggetti controinteressati, a eccezione dei limiti derivanti dal principio di minimizzazione dei dati personali ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. c, del RGPD, come indicato nella parte prima, par. 9.a. del provvedimento del Garante n. 243 del 15/5/2014 recante le «Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati» (in G.U. n. 134 del 12/6/2014 e in www.gpdp.it, doc. web n. 3134436).

Quanto, invece alla richiesta di accesso civico all’elenco dei partecipanti e ai curricula di coloro che hanno solo presentato la candidatura, ma non sono stati selezionati, si rileva che – a differenza dei soggetti nominati – la normativa in materia di trasparenza non prevede obblighi di pubblicità dei dati personali riferiti ai singoli partecipanti a una selezione pubblica. In diverse occasioni, il Garante è intervenuto su reclamo dei soggetti interessati, sanzionando gli enti locali che, ad esempio, avevano diffuso anche i nomi di partecipanti a concorsi pubblici non vincitori, non ammessi o che si sono ritirati dal concorso, in assenza di idonei presupposti normativi e, dunque, in violazione dell’art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice e dei principi di base del trattamento contenuti negli artt. 5, par. 1, lett. a) e c); 6, par. 1, lett. c) ed e), par. 2 e par. 3, lett. b), del RGPD (vd. provv. n. 154 del 3/9/2020, in www.gpdp.it, doc. web n. 9468523).

In tale quadro, si ricorda che la disciplina di settore in materia di accesso civico generalizzato prevede in ogni caso che «chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis» (art. 5, comma 2, d. lgs. n. 33/2013).

In relazione ai profili di competenza di questa Autorità, si evidenzia, come il citato art. 5-bis prevede però che l’accesso civico generalizzato è “rifiutato”, fra l’altro, «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (comma 2, lett. a). Per dato personale si intende «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)» (art. 4, par. 1, n. 1, RGPD) e che «si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (art. 4, par. 1, RGPD).

Ciò premesso, occorre inoltre avere presente che nelle valutazioni da effettuare in ordine alla possibile ostensione di dati personali (o documenti che li contengono), tramite l’istituto dell’accesso civico, deve essere tenuto in considerazione che – a differenza dei documenti a cui si è avuto accesso ai sensi della l. n. 241 del 7/8/1990 – i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013). Di conseguenza, è anche alla luce di tale amplificato regime di pubblicità dell’accesso civico che va valutata l’esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati, in base al quale decidere se rifiutare o meno l’accesso ai dati, informazioni o documenti richiesti.

Inoltre, è necessario rispettare, in ogni caso, i principi del RGPD di «limitazione della finalità» e di «minimizzazione dei dati», in base ai quali i dati personali devono essere «raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità», nonché «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati» (art. 5, par. 1, lett. b e c). Ciò anche tenendo conto delle ragionevoli aspettative di confidenzialità degli interessati e della non prevedibilità delle conseguenze derivanti a questi ultimi dalla conoscibilità da parte di chiunque dei dati richiesti (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.).

In tale contesto – conformemente ai precedenti orientamenti del Garante in materia di accesso civico (cfr. per i dati dei partecipanti a selezioni pubbliche, parere n. 237 del 10/6/2021, in www.gpdp.it, doc. web n. 9681122; per i curricula, pareri n. 2 del 7/1/2022, ivi, doc. web n. 9742743; n. 156 del 17/9/2020, ivi, doc. web n. 9464939; n. 200 del 7/11/2019, ivi, doc. web n. 9196072; n. 162 del 30/3/2017, ivi, doc. web n. 6393422) – si ritiene che, ai sensi della normativa vigente e delle indicazioni contenute nelle Linee guida dell'ANAC in materia di accesso civico, l’amministrazione abbia correttamente respinto l’accesso civico all’elenco dei partecipanti e ai curricula di coloro che hanno solo presentato la candidatura, ma non sono stati selezionati.

La generale conoscenza della partecipazione a una selezione pubblica e la volontà quindi anche di voler cambiare lavoro, ruolo, datore di lavoro pubblico o privato – pensando anche a possibili ripercussioni su occasioni di carriera o a eventuali impieghi futuri in contesti diversi – può determinare conseguenze sul piano relazionale e professionale dei controinteressati, soprattutto considerando che nel caso in esame si tratta di soggetti che non hanno superato la selezione.

In relazione, inoltre, ai curricula dei soggetti che hanno solo presentato la candidatura, ma non sono stati selezionati per gli incarichi banditi, si evidenzia che, in generale, i dati e le informazioni personali contenuti nel curriculum vitae sono molteplici e la relativa ostensione può consentire l’accesso, a seconda di come è redatto il cv, a numerosi dati (es.: nominativo, data e luogo di nascita, residenza, telefono, e-mail, pec, nazionalità) e informazioni di carattere personale (es.: studi e esperienze professionali; competenze possedute; lavori svolti; istruzione e formazione ricevuta; cariche e incarichi ricoperti in enti, aziende, società ed organismi; competenze linguistiche; competenze relazionali e organizzative, ecc.), che non sempre si desidera portare a conoscenza di soggetti estranei.

Si ritiene che un eventuale riconoscimento di un accesso civico all’elenco dei partecipanti non selezionati e al relativo curriculum, unito alla generale conoscenza e al particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico, può effettivamente arrecare ai soggetti interessati, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui i dati e le informazioni fornite possono essere utilizzate da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.

Ciò in quanto la relativa ostensione, tenendo conto della tipologia e della natura dei dati e delle informazioni personali, anche di dettaglio, contenuti nei dati e documenti oggetto dell’istanza di accesso civico nel caso in esame, determina un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti controinteressati, con possibili ripercussioni negative sul piano sociale, relazionale e professionale (art. 5-bis, comma 2, lett. a, del d. lgs. n. 33/2013; art. 5, par. 1, lett. b e c, del RGPD). Occorre, inoltre, rispettare le ragionevoli aspettative di confidenzialità degli interessati in relazione al trattamento dei propri dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti dall’amministrazione, avendo presente la non prevedibilità, al momento della raccolta dei dati, delle conseguenze derivanti ai candidati non selezionati dalla eventuale conoscibilità da parte di chiunque dei dati richiesti tramite l’accesso civico (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.).

Le predette considerazioni, nel caso in esame, impediscono di accordare anche un accesso civico parziale (art. 5-bis, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013), fornendo la copia dei documenti richiesti con dati oscurati. Tale accorgimento, infatti, considerando il contesto e le informazioni di dettaglio contenute nei documenti oggetto di accesso civico, consentirebbe agevolmente di re-identificare i controinteressati non selezionati sia all’interno che all’esterno del proprio contesto lavorativo. Si ricorda, al riguardo, che – come evidenziato anche a livello europeo – per identificazione «non si intende solo la possibilità di recuperare il nome e/o l’indirizzo di una persona, ma anche la potenziale identificabilità mediante individuazione, correlabilità e deduzione» (Gruppo di Lavoro Art. 29, Parere 05/2014 sulle tecniche di anonimizzazione, adottato il 10/4/2014WP216; cfr. anche provv. n. 65 del 2/3/2023, in www.gpdp.it, doc. web n. 9874480; provv. n. 68 del 25/2/2021, ivi, doc. web n. 9567429; provv. 2/7/2020, n. 119, ivi, doc. web n. 9440042; provv.  n. 118 del 2/7/2020, ivi, doc. web n. 9440025).

Resta, in ogni caso, salva la possibilità per l’istante di eventualmente accedere ai dati e documenti richiesti, laddove – utilizzando il diverso istituto dell’accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli artt. 22 ss. della l. n. 241/1990 – dimostri di essere titolare di «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso».

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Siena, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.

Roma, 22 febbraio 2024

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei