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Parere su uno schema di decreto legislativo recante “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato” - 22 febbraio 2024 [9995198]

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[doc. web n. 9995198]

Parere su uno schema di decreto legislativo recante “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato” - 22 febbraio 2024

Registro dei provvedimenti
n. 89 del 22 febbraio 2024

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, l’avv. Guido Scorza e il dott. Agostino Ghiglia, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

Vista la richiesta di parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito: “Regolamento”) e, in particolare, l’articolo 36, paragrafo 4;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito: “Codice”) e, in particolare, l’articolo 154, comma 5;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni del segretario generale, rese ai sensi dell’articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

PREMESSO

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha richiesto- con nota dell’Ufficio legislativo del Ministro per le disabilità- il parere del Garante su di uno schema di decreto legislativo recante “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”.

La delega legislativa è esercitata ai sensi dell’articolo 1, comma 5, lettere a), b), c), d) e h) della legge 22 dicembre 2021, n. 227 recante, appunto, delega legislativa alla revisione e al riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, “in attuazione” degli articoli 2, 3, 31 e 38 della Costituzione e “in conformità” alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo Protocollo opzionale, firmata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18; alla “Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030”, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 101 final, del 3 marzo 2021; alla risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2021, sulla protezione delle persone con disabilità.

Come si evince dall’oggetto della delega e dai principi e criteri direttivi di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b) c), d), h), numero 1), della legge di delegazione, il decreto mira a coordinare le disposizioni legislative vigenti in materia di disabilità; a garantire, sotto il profilo sostanziale, alla persona con disabilità il riconoscimento della propria condizione, anche attraverso un procedimento valutativo “congruente, trasparente e agevole” che consenta “il pieno esercizio dei suoi diritti civili e sociali” e, in particolare, “il diritto alla vita indipendente e alla piena inclusione sociale e lavorativa”, favorendo “l’effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari previsti e di ogni altra relativa agevolazione”; a promuovere l'autodeterminazione della persona nel rispetto, tra gli altri, del principio di non discriminazione.

L’odierno provvedimento si compone di trentotto articoli, divisi in quattro capi, rispettivamente dedicati: a) all’individuazione delle “finalità” e delle “definizioni generali” (capo I: articoli da 1 a 4); b) al “procedimento valutativo di base” e all’”accomodamento ragionevole” (capo II: articoli da 5 a 17); c) alla “valutazione multidimensionale” e al “progetto di vita individuale personalizzato e partecipato” (capo III: articoli da 18 a 32); d) alle “disposizioni finanziarie, transitorie e finali” (capo IV: articoli da 33 a 38).

RILEVATO

Nell’ambito della tassonomia su descritta, il Capo I dello schema di decreto interviene sulla definizione della condizione di disabilità (Capo I), allineandola a quella delineata nella Convenzione delle Nazioni Unite.

Nel medesimo Capo I, all’articolo 2, vengono individuate le definizioni applicabili ai fini del decreto tra le quali, in particolare, quelle di "condizione di disabilità", "persona con disabilità", "ICF e ICIY' quali specifiche classificazioni, il "profilo di funzionamento ", il "piano di intervento", la "valutazione di base' , la "valutazione di multidimensionale' , il "progetto di vita" e i "domini della qualità di vita".

L'articolo 3 interviene sulla legge 5 febbraio 1992, n. 104 delineando, in ragione delle effettive necessità, il sostegno da attribuire alla persona con disabilità. Conseguentemente, l’articolo 4 novella la terminologia utilizzata dalla legge, introducendo il nuovo concetto di "persona con disabilità" e di “condizione di disabilità” correlata alla necessità di sostegni per lo svolgimento della propria vita.

Il Capo II disciplina la procedura di accertamento della condizione di disabilità e quella di rivisitazione dei processi valutativi.

In questa prospettiva, la valutazione di base viene definita all’articolo 5 quale procedimento unitario volto al riconoscimento della condizione di disabilità.

L'articolo 5 e i seguenti disciplinano il procedimento valutativo volto ad accertare, tra le altre, la condizione di disabilità, ai fini dell'inclusione lavorativa ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (lett. f); a individuare gli elementi utili alla definizione della condizione di non autosufficienza, nonché di disabilità gravissima, ad eccezione – in conformità dei criteri direttivi- dei casi di persone anziane, valutati secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 lettera 1) n. 1) della legge 23 marzo 2023, n. 33; a definire i requisiti necessari per l'accesso ad agevolazioni fiscali, tributarie e relative alla mobilità, conseguenti all'accertamento dell'invalidità e a ogni altra prestazione prevista dalla legge (lett. i).

L'articolo 6 scandisce le fasi del procedimento per la valutazione di base, attivato con la trasmissione (all’INPS come si evince dall’articolo 8, benché una precisazione in tal senso sia auspicabile) del certificato medico introduttivo e concluso con l’acquisizione, al FSE, del certificato con validità illimitata nel tempo ovvero con indicazione del termine.

L'articolo 7 disciplina l'efficacia provvisoria, ai fini del conseguimento di determinate prestazioni sociali e socio-sanitarie, della certificazione attestante la condizione di disabilità rilasciata da una struttura sanitaria o socio-sanitaria, pubblica o privata, accreditata per patologie determinanti gravi compromissioni funzionali.

L'articolo 8 prevede che il certificato medico introduttivo di base rappresenti il documento unitario in grado di avviare la sequenza procedimentale per l'accertamento di base della condizione di disabilità, da inserire, attraverso la trasmissione all'INPS, anche nel fascicolo sanitario elettronico (infra: FSE).

L'articolo 9 individua l'INPS quale “soggetto unico accertatore della procedura valutativa di base”, garantendone l'omogeneità su tutto il territorio nazionale. Come si legge nella relazione illustrativa, nell'individuare un'unica fase accertativa in capo all'INPS, si attua una semplificazione che elimina l'attuale doppia fase di accertamento riconducibile, in prima istanza, alle commissioni integrate ASL-INPS e, in secondo luogo, alla validazione da parte di altra commissione INPS di quanto accertato "in prima istanza".

In un'ottica di semplificazione e razionalizzazione degli oneri procedurali connessi all'espletamento della valutazione di base (imposta dai criteri direttivi per l’esercizio della delega), la disposizione prevede che l'INPS possa sottoscrivere apposite convenzioni con le Regioni, sula base delle risorse disponibili, al fine di avvalersi delle risorse strumentali e organizzative delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende Ospedaliere, necessarie allo svolgimento dei procedimenti di valutazione di base (comma 4).

L'articolo 10 prevede che il riconoscimento della condizione di disabilità – anche per i minori (comma 2)- scaturisca all'esito di un procedimento valutativo di base che si sviluppa attraverso attività volte a verificare quanto accertato nel certificato medico introduttivo anche rispetto all’entità delle compromissioni rispetto ai domini della mobilità e dell'autonomia nelle attività di base e strumentali agli atti di vita quotidiana, tali da determinare la necessità di un sostegno continuo.

L'articolo 13 attribuisce al certificato che attesta la condizione di disabilità effetti pienamente sostitutivi di ogni altra domanda o certificazione volti al conseguimento di prestazioni sociali e socioassistenziali. In particolare, la trasmissione del certificato equivale a istanza funzionale al conseguimento di prestazioni sociali e socio - assistenziali.

L'articolo 15 reca la disciplina degli obblighi di informazione, finalizzati a sviluppare la piena “capacitazione” della persona con disabilità.

L'articolo 16 ascrive all’INPS il compito di garantire l'interoperabilità (prescritta dai criteri di delega) delle banche dati esistenti alimentate da dati relativi a uno o più elementi del procedimento unitario di valutazione di base, nonché dai dati inerenti comunicazioni e informazioni relative alla conclusione del procedimento stesso.

L'articolo 17 disciplina l'accomodamento ragionevole e il suo ambito oggettivo e soggettivo di applicazione, nonché la tutela processuale nel caso di rifiuto o diniego opposto dalla pubblica amministrazione, dal concessionario di pubblico servizio o dal privato. Come si legge nella relazione illustrativa, la disposizione, nel riprendere la definizione richiamata nella Convenzione ONU, prevede che l'accomodamento ragionevole consista nelle modifiche e adattamenti necessari e appropriati che non impongano alla pubblica amministrazione, al concessionario di pubblici servizi, al soggetto privato un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, in condizioni di uguaglianza con gli altri, dei diritti civili e sociali.

Il Capo III norma il processo di valutazione multidimensionale, quale fase valutativa successiva alla valutazione di base, funzionale all'elaborazione del progetto di vita della persona con disabilità.

Con gli articoli 18, 19, 20 21, 22, 23 e da 26 a 32 si disciplina la formazione del progetto di vita della persona con disabilità anche sotto l’aspetto degli oneri finanziari, mentre gli articoli 24 e 25 regolano il procedimento di valutazione multidimensionale. L’articolo 27 prevede che la variazione dei contesti di vita, territoriale e ambientale non debba incidere sulla continuità dei sostegni alla persona per l'esercizio dei suoi diritti e per lo sviluppo delle sue relazioni sociali ed affettive garantendo, in ogni caso, un livello di organizzazione e di prestazioni non inferiori a quelli inizialmente previsti.

Nel capo IV si prevede la necessità di effettuare, su alcune zone del territorio nazionale, una fase di sperimentazione che monitori l’attuazione delle disposizioni sulla revisione del procedimento valutativo di base e sulla valutazione multidimensionale della disabilità.

L’articolo 36 prevede, inoltre, l’utilizzo dei dati contenuti nel FSE per il riconoscimento di prestazioni assistenziali e previdenziali.

RITENUTO

La disciplina proposta dallo schema di decreto legislativo necessita, dal punto di vista della protezione dei dati personali, di alcune integrazioni utili a garantirne la maggiore conformità alla relativa normativa.

In particolare, la disciplina dei due principali procedimenti amministrativi considerati (ovvero quello per la valutazione di base e quello per la valutazione multidimensionale), dovrebbe essere arricchita sotto il profilo delle implicazioni, in termini di protezione dati, delle attività presupposte, così da assicurare alla previsione del trattamento la necessaria determinatezza, anche in ragione della categoria particolare dei dati personali coinvolti, cui l’ordinamento accorda una tutela rafforzata (art. 9 del Regolamento).

Per quanto riguarda la valutazione di base, segnatamente:

- andrebbe previsto il parere del Garante sul provvedimento dell’INPS che, ai sensi dell’articolo 6, comma 9, stabilirà “ulteriori modalità di svolgimento del procedimento” di valutazione di base

- dovrebbero essere disciplinate, anche mediante una fonte normativa di rango secondario da sottoporre a previo parere del Garante le modalità di acquisizione al FSE dei certificati ai sensi degli articoli 6, comma 6; 8, comma 5; 15, comma 2, nonché di realizzazione dei flussi informativi previsti dagli stessi articoli e le relative linee di responsabilità, unitamente a misure di sicurezza del trattamento adeguate al grado di rischio allo stesso correlato;

- dovrebbero essere individuate le banche dati rese interoperabili secondo quanto disposto dall’articolo 16, comma 1 e la tipologia di atto, ivi previsto, sottoposto al parere del Garante;

per quanto riguarda, invece, la valutazione multidimensionale:

- andrebbero disciplinate le linee di responsabilità rispetto al trattamento presupposto dalla formazione del progetto di vita, individuandone il titolare (anche per fasi), sia nel caso di domanda presentata al Comune di residenza, sia nell’ipotesi di istanza rivolta al Punto unico di accesso della Casa di comunità, normando contestualmente, anche sotto il profilo della sicurezza del trattamento,  le modalità di realizzazione dei flussi informativi previsti e il rapporto con il referente per l’attuazione del progetto di vita di cui all’articolo 29 e con l’unità di valutazione multidimensionale, anche al fine di garantire uniformità alle disposizioni di fonte regionale richiamate dall’articolo 24, comma 6, anche in relazione alla potestà legislativa esclusiva dello Stato nella materia dell’ordinamento civile (cui la Corte costituzionale, con sent. 271 del 2005, ha ricondotto la normativa di protezione dati), nonché ai “vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario” in riferimento alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/679 (cfr. art. 117, commi primo e secondo, lett. l), Cost.);

- dovrebbero essere meglio definiti oggetto e destinatari dell’obbligo di rendicontazione del budget previsto dall’articolo 28, comma 8.

IL GARANTE

ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento, esprime parere favorevole sul proposto schema di decreto legislativo con le seguenti condizioni, esposte nel “Ritenuto”, relative alla necessità di integrare l’articolato:

a) per quanto riguarda la valutazione di base, in particolare:

- prevedendo il parere del Garante sul provvedimento dell’INPS che, ai sensi dell’articolo 6, comma 9, stabilirà “ulteriori modalità di svolgimento del procedimento” di valutazione di base

- disciplinando, anche mediante una fonte normativa di rango secondario, da sottoporre a previo parere del Garante, le modalità di acquisizione al FSE dei certificati ai sensi degli articoli 6, comma 6; 8, comma 5; 15, comma 2, nonché di realizzazione dei flussi informativi previsti dagli stessi articoli e le relative linee di responsabilità, unitamente a misure di sicurezza del trattamento adeguate al grado di rischio allo stesso correlato;

- individuando le banche dati rese interoperabili secondo quanto disposto dall’articolo 16, comma 1 e la tipologia di atto, ivi previsto, sottoposto al parere del Garante;

b) per quanto riguarda, invece, la valutazione multidimensionale:

- disciplinando le linee di responsabilità rispetto al trattamento presupposto dalla formazione del progetto di vita, individuandone il titolare (anche per fasi), sia nel caso di domanda presentata al Comune di residenza, sia nell’ipotesi di istanza rivolta al Punto unico di accesso della Casa di comunità, normando contestualmente, anche sotto il profilo della sicurezza del trattamento, le modalità di realizzazione dei flussi informativi previsti e il rapporto con il referente per l’attuazione del progetto di vita di cui all’articolo 29 e con l’unità di valutazione multidimensionale;

- meglio definendo oggetto e destinatari dell’obbligo di rendicontazione del budget previsto dall’articolo 28, comma 8.

Roma, 22 febbraio 2024

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei