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Parere su istanza di accesso civico - 12 maggio 2022 [9781347]

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[doc. web n. 9781347]

Parere su istanza di accesso civico - 12 maggio 2022

Registro dei provvedimenti
n. 184 del 12 maggio 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/4/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito RGPD);

VISTO l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30/6/2003, n. 196 (di seguito “Codice”);

VISTO l’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14/3/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

VISTA la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);

VISTO il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Pasquale Stanzione;

PREMESSO

Con la nota in atti, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) dell’Azienda sanitaria provinciale Messina (ASP Messina) ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame presentata su un provvedimento di accoglimento parziale di un’istanza di accesso civico.

Dall’istruttoria è emerso che è stata inoltrata alla citata ASP un’istanza di accesso civico generalizzato avente a oggetto il testo «della dichiarazione resa [da soggetto identificato in atti], ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, di assenza di indagini a carico o di imputazione per reati penali o ricompresi nel codice antimafia» e gli «esiti dei controlli amministrativi effettuati a norma dell’art. 71 del DPR 445/2000 circa la veridicità del contenuto dell’innanzi dichiarazione».

L’amministrazione, richiamando il limite derivante dalla protezione dei dati personali e il contenuto di precedenti pareri del Garante, ha accolto parzialmente la richiesta di accesso civico [OMISSIS]

- [OMISSIS]

- [OMISSIS]

- [OMISSIS]

Il richiedente l’accesso civico ha presentato una richiesta di riesame del provvedimento di accoglimento parziale dell’accesso civico al RPCT dell’ASP (art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013), insistendo nelle proprie richieste e sostenendo che il d.lgs. n. 33/2013 prevede, nel caso di specie, uno specifico regime di pubblicazione online della citata dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

OSSERVA

La disciplina di settore in materia di accesso civico contenuta nel d.lgs. n. 33/2013 prevede, fra l’altro, che «Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis» (art. 5, comma 2).

La medesima normativa sancisce che l’accesso civico è in ogni caso rifiutato, fra l’altro, «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a). Per dato personale si intende «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)» e si considera “identificabile” «la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (art. 4, par. 1, n. 1, RGPD).

Al riguardo, l’«amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione» ed «Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso».

Ciò premesso, occorre aver presente che nelle valutazioni da effettuare in ordine alla possibile ostensione di dati personali (o documenti che li contengono), tramite l’istituto dell’accesso civico, deve essere tenuto in considerazione che – a differenza dei documenti a cui si è avuto accesso ai sensi della l. n. 241 del 7/8/1990 – i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013). Di conseguenza, è anche alla luce di tale amplificato regime di pubblicità dell’accesso civico che va valutata l’esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali del soggetto controinteressato, in base al quale decidere se rifiutare o meno l’accesso ai dati, informazioni o documenti richiesti.

Inoltre, è necessario rispettare, in ogni caso, i principi sanciti nel RGPD di «limitazione della finalità» e di «minimizzazione dei dati», in base ai quali i dati personali devono essere «raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità», nonché «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati» (art. 5, par. 1, lett. b e c).

Occorre altresì tenere conto delle ragionevoli aspettative di confidenzialità del controinteressato e della non prevedibilità delle conseguenze derivanti a quest’ultimo dalla conoscibilità da parte di chiunque dei dati personali richiesti (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.).

Tanto chiarito, con particolare riferimento al caso sottoposto all’attenzione di questa Autorità, appare opportuno evidenziare che non sono stati inviati al Garante – neanche per estratto – i documenti oggetto di accesso civico, né risulta che il soggetto controinteressato sia stato coinvolto nel procedimento. Tali carenze istruttorie e procedurali, considerate nel loro complesso, impediscono a questa Autorità di esprimersi nel merito dell’accesso civico presentato, non potendo verificare la correttezza di quando sostenuto dall’amministrazione nel provvedimento di riscontro dell’accesso civico.

In ogni caso, data la rilevanza della questione, allo stato degli atti, si ricorda che questa Autorità è già intervenuta in passato in casi analoghi, cui si rinvia, [[OMISSIS]].

Per completezza, si rappresenta, inoltre, che – contrariamente a quanto sostenuto dal soggetto istante nella richiesta di riesame del provvedimento di accoglimento parziale dell’accesso civico – non risulta che, allo stato, la normativa ivi richiamata preveda, nel caso di specie, uno specifico regime di pubblicazione online della citata dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Azienda sanitaria provinciale Messina (ASP Messina), ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.

Roma, 12 maggio 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei