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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Il Sole 24 Ore S.p.a. - 28 aprile 2022 [9779098]

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[doc. web n. 9779098]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Il Sole 24 Ore S.p.a. - 28 aprile 2022

Registro dei provvedimenti
n. 157 del 22 aprile 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTA la nota del 26 marzo 2020 con cui l’Avv. Schuster, nell’interesse di XX, XX e del minore XX, ha denunciato la violazione dell’art. 52 del Codice, oltre che delle disposizioni a tutela delle informazioni relative allo status di figlio adottivo (art. 73, legge n. 183/1984) in relazione alla pubblicazione integrale, da parte de Il Sole 24 Ore S.p.a. (“Quotidiano Enti locali&Pa”− in corrispondenza dell’articolo intitolato “XX”), dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. XX concernente il riconoscimento in Italia del provvedimento di un giudice statunitense riguardante l’adozione del minore da parte della coppia omosessuale; ciò, nonostante fosse presente sull’ordinanza l’annotazione di cui al citato art. 52 del Codice, disposta d’ufficio, volta a prescrivere l’omissione delle generalità degli interessati in caso di diffusione o riproduzione dell’atto;

CONSIDERATO che gli istanti, con la medesima nota del 26 marzo, hanno altresì formulato reclamo ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, lamentando l’inottemperanza alla richiesta di accesso ai dati formulata a Il Sole 24 Ore S.p.a., ai sensi degli artt. 15 -22 del Regolamento, avendo ricevuto riscontro solo in merito alla rimozione della citata ordinanza ma non alle altre richieste formulate;

VISTA la richiesta di informazioni inviata formulata dall’Ufficio in data 19 febbraio 2021 (prot. 10392/21) e la nota di risposta del 9 marzo successivo con la quale Il Sole 24 Ore S.p.a., ha rappresentato che:

- i contenuti oggetto di doglianza non sono stati postati nel sito principale del quotidiano, bensì nella rivista “Quotidiano Enti locali&Pa”, prodotto editoriale diffuso esclusivamente in formato digitale e i cui contenuti sono riservati agli abbonati;

- la pubblicazione dell’ordinanza è stata frutto di un mero errore involontario da parte degli assistenti grafici della produzione che si occupano di allegare i documenti attinenti agli articoli a commento di questioni giuridiche di interesse, precisando che l’articolo di commento al provvedimento giurisdizionale oggetto di reclamo era comunque privo dei dati personali riguardanti le parti;

- la Società ha provveduto a rimuovere l’ordinanza il 14 dicembre 2019, giorno successivo alla ricezione della diffida, comunicando contestualmente anche l’eliminazione della copia in formato pdf dal proprio sistema, così da non renderlo reperibile tramite i motori di ricerca; con tale adempimento riteneva di aver ottemperato alla richiesta del reclamante formulata con due distinte mail del 13 dicembre;

- alla luce di quanto sopra riteneva inutile dare riscontro all’ulteriore missiva del 17 gennaio 2020, risultando chiaro che «nessun dato ulteriore fosse rimasto nella sua disponibilità, che nessun trattamento ulteriore avrebbe potuto esser fatto e che il solo effettuato aveva i fini palesi, desumibili dall’articolo, a corredo del quale il provvedimento era stato postato»;

- il 20 aprile 2020, dopo la presentazione del reclamo al Garante, ha ricevuto ulteriore missiva da parte del legale degli istanti, avente ad oggetto «Diffida risarcimento per violazione di diritti in relazione al trattamento dei dati personali» alla quale – seppur ritenendolo superfluo in ragione di quanto già adempiuto − provvedeva a fornire riscontro il successivo 9 maggio, reputando così di aver  esaurito le richieste degli interessati sotto il profilo dell’esercizio dei diritti di cui agli artt. artt. 15 – 22 del Regolamento e restando invece in attesa delle annunciate azioni di controparte sotto il profilo delle pretese risarcitorie;

VISTA la nota del 25 marzo 2021 con cui il legale dei reclamanti ha replicato evidenziando che:

- contrariamente a quanto affermato dall’Editore, l’articolo in questione era liberamente accessibile da qualunque visitatore del sito Internet, essendo presente una dicitura che ne consentiva la lettura gratuita anche ai non abbonati, sì da consentire un’ampia diffusione della notizia;

- il titolare, riconoscendo l’erronea pubblicazione dei dati, ha anche ammesso la violazione dell’art. 52 del Codice per la quale è prevista una sanzione amministrativa (art. 166, comma 2 del Codice e art. 83, par. 3 del Regolamento); tale profilo è stato oggetto di segnalazione al Garante unitamente al reclamo per violazione delle disposizioni in materia di esercizio dei diritti;

- dalle dichiarazioni de il Sole 24 Ore S.p.a. risulta confermato che quest’ultima non ha fornito riscontro completo alla richiesta di accesso ai dati formulata a più riprese dai reclamanti in quanto «non ha mai comunicato i nominativi dei soggetti ai quali ha trasmesso l’ordinanza in questione, essendo nota la prassi di inviare le informazioni giuridiche anche a mezzo di newsletter o di trametterle ad altri editori o agenzie stampa» e, avendo eccepito che vi sono stati solo 30 accessi al documento in questione, non ne ha comunque comunicato l’identità;

VISTA la nota del 19 aprile 2021 con cui il Sole 24 Ore S.p.a., nel riconoscere che vi è stato un errore e che esso ha determinato la diffusione di dati personali anche di un minore:

- ha contestato l’assunto secondo cui, trattandosi di pdf liberamente consultabile, sarebbe stata ampia la diffusione della notizia poiché «se è vero che il pdf è stato in consultazione gratuita fino al 13 dicembre 2019, dunque per 30 giorni, è altrettanto vero che, in questo periodo, ha avuto solo 30 visualizzazioni, da parte di un totale di 19 unique browser»;

- ha respinto gli addebiti in ordine al mancato riscontro all’istanza di accesso posta la peculiarità del settore giornalistico e di informazione giuridica che rende palese la finalità del trattamento (escludendo possibili alternative, una volta eliminati i dati, come avvenuto nel caso di specie);

- ha sostenuto di non aver omesso informazioni in ordine ai soggetti a cui i dati sarebbero stati comunicati, ad esempio mediante l’invio di newsletter agli abbonati, stante la circostanza che queste ultime comunque non consentivano un accesso diretto all’ordinanza de qua;

VISTA la nota dell’Ufficio del 7 ottobre 2021 (prot. n. 50221/21) con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, è stato comunicato a Il Sole 24 Ore S.p.a. l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento e notificate le possibili violazioni di legge in rapporto alle seguenti disposizioni:

- i principi generali del trattamento di cui all’art. 5 par. 1 del Regolamento e, in particolare, il principio di “liceità e correttezza” (lett. a);

- art. 50 del Codice concernente il divieto di pubblicazione di notizie idonee a consentire l’identificazione di un minore nei procedimenti giudiziari;

- l’art. 52, comma 5, del Codice che disciplina i limiti nella diffusione dei dati identificativi nei provvedimenti giurisdizionali nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone;

- art. 9 del Regolamento concernente i limiti al trattamento di dati particolari, inclusi quelli relativi alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona;

- l’art. 85 del Regolamento e gli artt. 136 ss. del Codice che disciplinano il trattamento dei dati per finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero, con particolare riferimento all’art. 137, comma 3, del Codice;

- le Regole deontologiche di cui all’allegato A1 del Codice − e in particolare l’art. 7 (Tutela del minore) − e la Carta di Treviso;

- l’art. 2 - quater del Codice che dispone che il rispetto delle Regole deontologiche costituisce «condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento»;

- l’art. 12, commi 3 e 4 del Regolamento con riferimento all’esercizio dei diritti di cui agli artt.15 - 22 del Regolamento stesso;

VISTA la nota dell’8 novembre 2021 con cui Il Sole 24 Ore S.p.a., nel richiamare le precedenti difese, ha inteso precisare che:

- si tratta di un caso isolato dovuto ad un errore involontario a fronte di un numero assai rilevante di provvedimenti giurisdizionali ritualmente anonimizzati;

- la Società ha implementato un processo di approvvigionamento delle sentenze e dei provvedimenti della Cassazione volto a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati e ha altresì dedicato particolare cura alla formazione dei giornalisti in tale ambito e con particolare attenzione al tema dei minori;

- «solo 19 persone, dunque, alcune più di una volta, hanno preso visione del provvedimento, accedendo al sito della Società, non potendo la stessa rispondere dell’uso ulteriore e non documentato, ventilato da controparte, che dello stesso potrebbe esser stato fatto»;

- la violazione è di lieve entità e ha carattere non doloso e comunque la Società si è attivata immediatamente per rimuovere il provvedimento;

- «il ritardato e parziale riscontro alla richiesta di accesso ai dati, formulata dagli interessati è dovuto in gran parte alla superfluità delle informazioni richieste, desumibili da fatti ad essi noti ed avendo la società provveduto tempestivamente all’eliminazione del provvedimento giurisdizionale come richiesto dagli interessati con e-mail del 13 dicembre 2019, nonché  [dovuto] alla tutela della riservatezza dei propri utenti, come disciplinata dalla propria Policy»; in ogni caso, «dopo aver ricevuto in data 20 aprile 2020 ulteriore missiva avente ad oggetto “Diffida risarcimento per violazione di diritti in relazione al trattamento dei dati personali”, la società ha prontamente provveduto a fornire completo riscontro agli interessati in data 9 maggio 2020»;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

RILEVATO che risulta non contestato che, sul “Quotidiano Enti locali&Pa”, edito da Il Sole 24 Ore S.p.a., in data 13 novembre 2019 vi è stata la pubblicazione integrale − comprensiva dei dati identificativi − di un provvedimento giurisdizionale in materia di rapporti di famiglia riguardante l’adozione di un minore da parte di una coppia dello stesso sesso e sul quale era apposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 2 del Codice volta a a prescrivere l’omissione delle generalità degli interessati in caso di diffusione o riproduzione dell’atto;

CONSIDERATO che:

- l’art. 50 del Codice vieta la pubblicazione di notizie idonee a consentire l’identificazione di un minore anche nei procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale;

-  l’art. 52, comma 4 del Codice statuisce che «in caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l'annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, è omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato» e il successivo comma 5 statuisce che «chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone»;

- l’art. 9 del Regolamento vieta di trattare dati relativi alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona;

- l’art. 137, comma 3, del Codice prescrive che la diffusione dei dati per finalità giornalistiche avvenga nel rispetto del parametro dell’“essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”;

- le Regole deontologiche di cui all’allegato A1 del Codice e, in particolare, l’art. 7 riconoscono la preminenza del diritto alla riservatezza del minore rispetto al diritto di cronaca e prescrivono l’adozione di cautele volte a garantirne l’anonimato;

- la Carta di Treviso, nel testo vigente al momento in cui è avvenuta la pubblicazione, prescriveva che «per quanto riguarda i casi di affidamento o adozione e quelli di genitori separati o divorziati, fermo restando il diritto di cronaca e di critica circa le decisioni dell'autorità giudiziaria e l'utilità di articoli o inchieste, occorre comunque anche in questi casi tutelare l'anonimato del minore per non incidere sull'armonico sviluppo della sua personalità, evitando sensazionalismi e qualsiasi forma di speculazione»; analogo principio di tutela dell’anonimato del minore è previsto nel testo della Carta revisionata e aggiornata dal Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti nella seduta del 6 luglio 2021 (artt. 2 e 7);

- l’art. 2-quater del Codice dispone che il rispetto delle Regole deontologiche costituisce «condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento».

RITENUTO che il trattamento descritto configuri una violazione delle disposizioni suindicate e del principio generale secondo cui i dati personali devono essere trattati in modo lecito e corretto (art. 5, par.1, lett. a) del Regolamento;

RITENUTO pertanto, ai sensi dell’art. 57 par. 1, lett. f), del Regolamento di dover dichiarare l’illiceità del trattamento e per l’effetto, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento di dover disporre il divieto di ulteriore trattamento dei dati personali dei reclamanti, eccezion fatta per la loro conservazione, anche a fini di eventuali utilizzi in sede giudiziaria;

RILEVATO che in merito all’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 -21 del Regolamento il titolare ha fornito un tempestivo riscontro alla prima richiesta dei reclamanti (prima mail del 13 dicembre 2019), provvedendo a rimuovere il provvedimento oggetto di doglianza il giorno successivo all’istanza formulata dai reclamanti, omettendo però di rispondere alle ulteriori richieste formulate in pari data dagli interessati in merito al trattamento dei propri dati, tra cui, in particolare l’ambito di comunicazione dei dati stessi, informazione invero particolarmente rilevante stante la natura dei dati stessi e facilmente riscontrabile, quantomeno, in prima battuta, nei termini e con le argomentazioni che poi ha fornito successivamente, dopo ulteriore sollecito (20 aprile 2020), ai reclamanti (nota del 9 maggio 2020) e a questa Autorità nel corso dell’istruttoria;

CONSIDERATO che tale condotta evidenzia elementi astrattamente idonei ad integrare gli estremi di una violazione dell’art. 12 del Regolamento;

RITENUTO pertanto di dover rivolgere a Il Sole 24 Ore S.p.a. un avvertimento, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. a), del Regolamento, in relazione alla circostanza che il riscontro incompleto e tardivo ad una richiesta riconducibile all’esercizio di uno dei diritti previsti dagli articoli 15-21 del Regolamento configura una condotta contra legem, passibile anche di sanzione (art. 83, par. 5. lett. b), invitando la Società ad individuare, in relazione a future fattispecie analoghe, misure adeguate a garantire l’effettivo esercizio dei diritti degli interessati nei termini e con le modalità previste dal citato art. 12 del Regolamento;

PRESO ATTO altresì che i reclamanti hanno avviato un’azione dinanzi al giudice civile per il risarcimento dei danni;

CONSIDERATO inoltre che il mancato rispetto degli artt. 5 e 9 del Regolamento è sanzionata dall’art. 83, par. 5, lett. a) del Regolamento e che, parimenti, il mancato rispetto delle disposizioni di cui all’art. 52, commi 4 e 5 del Codice e delle Regole deontologiche è sanzionata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2-quater, 166, comma 2, del Codice, e 83, par. 5, del Regolamento;

RITENUTO, pertanto, di dover adottare un’ordinanza ingiunzione, ai sensi degli artt. 166, comma 7, del Codice e 18 della legge n. 689/1981, per l’applicazione nei confronti de Il Sole 24 Ore S.p.a. della sanzione amministrativa pecuniaria prevista combinato disposto di cui agli artt. 2-quater, 166, comma 2, del Codice, e 83, parr. 3 e 5, del Regolamento;

VISTO l’art. 83, par. 3, del Regolamento, ai sensi del quale se in relazione allo stesso trattamento o a trattamenti collegati, un titolare o un responsabile del trattamento viola, con dolo o colpa, varie disposizioni del Regolamento, l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l’importo applicabile per la violazione più grave;

RILEVATO che per la determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto degli elementi indicati nell’art. 83, par. 2, del Regolamento e che nel caso di specie occorre prendere in considerazione, quali circostanze aggravanti:

a) la gravità della violazione (art. 83, par. 2, lett. a), del Regolamento), tenuto conto della natura particolare dei dati trattati idonei a rivelare l’identità di un minore e il suo status di figlio adottivo – informazione protetta in quanto tale dall’ordinamento (legge 4 maggio 1983, n. 184)– nonché l’orientamento sessuale dei genitori; ciò in relazione ad un tema particolarmente delicato che, allo stato, non ha ancora ricevuto una compiuta disciplina in Italia;

b) sempre con riferimento alla gravità della violazione, la circostanza che la diffusione di questi dati è stata effettuata, ad insaputa degli interessati, per finalità giornalistica e, in particolare, di informazione su un profilo/caso di studio del diritto (il riconoscimento di una sentenza straniera di adozione, da parte di genitori adottivi dello stesso sesso) che prescindeva totalmente dalla identità degli interessati;

c) ancora, in tema di gravità, il livello di danno subìto dagli interessati, in considerazione dell’impatto di siffatta pubblicazione nel contesto sociale di riferimento del “costituendo” nucleo familiare nell’ordinamento italiano, stante la richiamata assenza di un riconoscimento legislativo dell’adozione da parte di genitori dello stesso sesso;

d) il carattere negligente della violazione (art. 83, par. 2, lett. b), del Regolamento), tenuto conto della circostanza dichiarata dallo stesso titolare di aver implementato un collaudato sistema di approvvigionamento delle sentenze e dei provvedimenti giurisdizionali – il cui commento rappresenta, in parte significativa, lo scopo della rivista – e che, anche in ragione delle condizioni economiche ed organizzative della Società nel campo editoriale, avrebbe dovuto garantire un’attenta verifica sul materiale in corso di pubblicazione, soprattutto laddove – come nel caso di specie, anche per espressa ammissione della Società – sul provvedimento giurisdizionale era stata formalmente riportata l’annotazione ai sensi dell’art. 52, comma 2 del Codice;

e) le condizioni di rilievo sul piano organizzativo, economico e professionale, del contravventore (art. 83, par. 2, lett. k), del Regolamento) tenuto conto di quanto emerso nel bilancio d’esercizio relativo all’anno 2020;
e, quali fattori attenuanti:

f) le finalità perseguite dal titolare, riconducibili – in termini generali - alla libertà di informazione (art. 85) e dal Codice (artt. 136 e ss.);

g) l’adozione di misure idonee ad eliminare le conseguenze della violazione (art. 83, par. 2, lett. c), del Regolamento), avendo il titolare rimosso, tempestivamente il provvedimento;

h) la collaborazione mostrata nell’ambito del procedimento (art. 83, par. 2, lett. f), del Regolamento) e l’assenza di precedenti contestazioni da parte dell’Autorità in ambito giornalistico (art. 83, par. 2, lett. e), del Regolamento);

CONSIDERATI i parametri di cui sopra ed i principi di effettività, proporzionalità e dissuasività indicati nell’art. 83, par. 1, del Regolamento;

RITENUTO che, in base al complesso degli elementi sopra indicati, debba applicarsi la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 40.000,00 (quarantamila);

RITENUTO altresì – anche in considerazione dell’invasività del trattamento contestato rispetto ai diritti fondamentali degli interessati, della tipologia di dati trattati e del settore di attività del titolare − che, ai sensi degli artt. 166, comma 7, del Codice, e 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante, a titolo di sanzione accessoria;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE l’avv. Guido Scorza;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento. dichiara l’illiceità del trattamento nei termini di cui in premessa e per l’effetto:

a) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento, dispone il divieto di ulteriore trattamento dei dati personali dei reclamanti, eccezion fatta per la loro conservazione, anche a fini di eventuali utilizzi in sede giudiziaria;

b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. a), del Regolamento, dispone la misura dell’avvertimento nei confronti de Il Sole 24 Ore S.p.a. in relazione alla circostanza che il riscontro incompleto e tardivo ad una richiesta riconducibile all’esercizio di uno dei diritti previsti dagli articoli 15 - 21 del Regolamento configura una condotta contra legem, passibile anche di sanzione amministrativa (art. 83, par. 5. lett. b), invitando la Società ad individuare, in relazione a future fattispecie analoghe, misure adeguate a garantire l’effettivo esercizio dei diritti degli interessati nei termini e con le modalità previste dal citato art. 12 del Regolamento.

ORDINA

ai sensi degli artt. 58, comma 2 lett. i) e 83 del Regolamento a Il Sole 24 Ore S.p.a., con sede in Milano, viale Sarca 223, C.F. n. 00777910159, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 40.000,00 (quarantamila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione, rappresentando che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice ha facoltà di definire la controversia, mediante il pagamento, entro il termine di trenta giorni, di un importo pari alla metà della sanzione irrogata;

INGIUNGE

a Il Sole 24 Ore S.p.a., in caso di mancata definizione della controversia ai sensi del citato art. 166, comma 8, del Codice, di pagare la somma di euro 40.000,00 (quarantamila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge n. 689/1981.

DISPONE

ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice, la pubblicazione per intero del presente provvedimento sul sito web del Garante e l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti de Il Sole 24 Ore S.p.a. in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 28 aprile 2022

IL VICEPRESIDENTE
Cerrina Feroni

IL RELATORE
Scorza

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei