g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 28 aprile 2022 [9778094]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n.  9778094]

Provvedimento del 28 aprile 2022

Registro dei provvedimenti
n. 165 del 28 aprile 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo ai sensi dell’art. 77 del Regolamento presentato al Garante in data 11 marzo 2020 dal sig. XX il quale, tramite il proprio legale, Avv. Valentina Spada, ha lamentato una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali in relazione all’avvenuta pubblicazione, da parte di alcune testate giornalistiche, tra il 30 e il 31 gennaio 2020, di alcune immagini tra cui una “foto segnaletica” scattata al momento del suo arresto avvenuto mesi prima (18 agosto 2019), seguito dalla notifica di un’ordinanza di custodia cautelare disposta nell’ambito di un procedimento per rapina aggravata e lesioni personali aggravate;

CONSIDERATO che il reclamante ha, in particolare, rappresentato che:

- le pubblicazioni oggetto di contestazione sono avvenute a fine gennaio 2020, diversi giorni dopo la notifica di una seconda ordinanza di custodia cautelare, in data 11 gennaio 2020, con cui si apriva altro procedimento (per furto) e immediatamente dopo un’udienza tenutasi in data 30 gennaio 2020, relativa invece al primo procedimento;

- in data 31 gennaio 2020 la testata on line “Treviso Today” (nell’articolo dal titolo "XX”), ha pubblicato, oltre a informazioni non veritiere sulla vicenda giudiziaria, un fotogramma delle telecamere di videosorveglianza (nel quale egli non era riconoscibile) «e la foto segnaletica del medesimo, in cui lo stesso è pienamente identificabile»;

- in data 31 gennaio 2020 il notiziario di Antenna 3 (A3News Treviso) ha mandato in onda il servizio con cui si è data la notizia - diffusa dal Dirigente della Squadra Mobile di Treviso - dell’esecuzione della seconda ordinanza ed esposte «distintamente immagini relative al fascicolo delle indagini e, nello specifico, fotogrammi relativi alle telecamere di videosorveglianza e foto segnaletiche» del reclamante stesso;

- in data 2 febbraio 2020 “Il Gazzettino”, edizione di Treviso (nell’articolo dal titolo “XX”), dava parimenti notizia della notifica della seconda ordinanza di custodia cautelare – descrivendo sommariamente gli episodi ascrivibili al reclamante e senza specificare che non era stato condannato in via definitiva – e anche in questo caso l’articolo veniva corredato da fotogrammi delle telecamere di videosorveglianza, in cui il reclamante non era riconoscibile, «e da una foto segnaletica  del medesimo, in cui il XX è ritratto in posizione frontale e in cui è pienamente riconoscibile»;

- la notizia della notifica della (seconda) ordinanza non era più attuale in quanto riportata 20 giorni dopo la sua esecuzione;

- dal servizio televisivo di Antenna 3 emerge chiaramente «come le suddette immagini e le foto segnaletiche siano state messe a disposizione dalla Squadra Mobile della Questura di Treviso», in violazione degli artt. 1 e 6 del d.lgs. 18 maggio 2018 n.51 e dell’art. 14 del D.P.R n.15/2018 e disattendendo la circolare del Ministero dell’Interno del 26 febbraio 1999 (123/A183.B320), stante l’assenza delle finalità di giustizia e di polizia o del consenso dell’interessato, eventualmente legittimanti la loro diffusione;

- l’illiceità della messa a disposizione delle “foto segnaletiche” da parte delle forze di polizia e la successiva diffusione da parte degli organi di informazione, in assenza dei citati presupposti, è stata affermata anche dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (sentenza 11 gennaio 2005 – Sciacca c. Italia)) e ribadita dal Garante in diversi suoi pronunciamenti (ex pluribus 7 febbraio 2019, n.38);

- la circostanza che le immagini fossero state messe a disposizione dalla Questura che aveva coordinato le indagini non esime da responsabilità le testate giornalistiche, posto che le stesse hanno comunque il dovere di valutare che la pubblicazione di dati personali e immagini forniti dagli organi di polizia avvenga nel rispetto dei principi di “essenzialità dell’informazione” e di tutela della dignità della persona, ai sensi degli artt. 6 e 8 delle Regole deontologiche, come ribadito più volte dal Garante e confermato dalla Corte di Cassazione (Cass. Civ. n.12834/2014) che, invece, nel caso di specie non sono stati osservati;

CONSIDERATO che il reclamante ha chiesto al Garante, per le ragioni sopra esposte, di «assumere nei confronti della Questura di Treviso e delle testate giornalistiche “Treviso Today”, “Il Gazzettino” e “Antenna 3” ogni opportuno provvedimento e, in particolare, dichiarare l’illiceità del trattamento consistente nella divulgazione e pubblicazione delle foto segnaletiche del sig. XX e, comunque, di ogni sua immagine e per l’effetto, disporre nei confronti dei predetti soggetti la misura del divieto di trattamento, da intendersi riferita all’ulteriore divulgazione, diffusione e pubblicazione, anche on – line, ivi compreso l’archivio storico», delle foto segnaletiche citate «e, in generale. di ogni fotografia» del reclamante;

RITENUTO di dover separare i procedimenti in relazione ai titolari interessati riservando un’autonoma istruttoria con riferimento alle doglianze relative al trattamento effettuato dalla Questura di Treviso;

VISTA la richiesta di informazioni formulata dall’Ufficio in data 14 ottobre 2020 a Citynews S.p.a. (“Treviso Today”, prot. 38192) a Il Gazzettino S.p.a. (“Il Gazzettino”, prot. 38196) e Teleradio Diffusione Bassano S.r.l. (“Antenna 3”, prot. 38202);

VISTA la nota    del 14 ottobre 2020 con cui Citynews S.p.a. ha rappresentato di aver «ottemperato alla richiesta del reclamante anonimizzando l’articolo»;

VISTA la nota di riscontro del 21 ottobre 2020 con cui Il Gazzettino S.p.a. ha rappresentato che:

- le informazioni relative ai fatti che hanno visto coinvolto il reclamante sono state acquisite e trattate lecitamente in quanto espressione del diritto di cronaca relativo ad un fatto di pubblico interesse;

- «l’immagine dell’interessato, per quanto consta allo scrivente, non è una foto segnaletica, non lo ritrae in stato di costrizione fisica ed è stata pubblicata per rilevanti motivi di interesse pubblico» trattandosi di una vicenda che ha destato mota preoccupazione nella comunità locale;

- nello spirito di collaborazione, esauriti i doveri di informazione, la Società ha comunque provveduto a rimuovere dagli archivi la foto del reclamante;

VISTA la nota di riscontro del 27 ottobre 2020 con cui Teleradio Diffusione Bassano S.r.l., tramite il proprio legale, ha rappresentato che:

- risultano infondate e temerarie le doglianze concernenti la violazione delle disposizioni in materia giornalistica in relazione al servizio di Antenna 3 in considerazione del fatto che la giornalista si è limitata ad intervistare un funzionario di polizia che forniva informazioni relative al reclamante (nome cognome ed età) non aventi carattere riservato;

- a corredo dell’intervista «vengono mostrati alcuni fotogrammi tratti dalle videocamere di sorveglianza grazie alle quali il reclamante era stato individuato dalla Polizia giudiziaria, come evidenzia lo stemma araldico della Squadra mobile di Treviso che appare nell’angolo sinistro, nonché uno stralcio di atto processuale in cui si riportano immagini prive di codici/numeri identificativi (non foto segnaletiche)»;

- la notizia, diffusa con linguaggio continente e proporzionato riguardava un fatto di interesse pubblico – considerata anche la diffusione locale del telegiornale – nel rispetto delle disposizioni relative al trattamento dei dati nell’esercizio dell’attività giornalistica (artt. 136 e ss. del Codice): in particolare dell’art. 137, comma 3, del Codice («che prevede espressamente la possibilità di divulgare  circostanze o fatti resi noti dall’interessato direttamente, ovvero per mezzo dei comportamenti tenuti in pubblico») e dell’art. 6, commi 1 e 3, delle Regole deontologiche che definiscono i confini della diffusione di informazioni e commenti da parte del giornalista;

- la giurisprudenza della Cassazione ha chiarito i presupposti e i limiti relativi alla pubblicazione di immagini connesse ad operazioni di arresto (Cass n.7261/2008 e Cass. n. 194/2014) dai quali si evince la liceità del trattamento di Antenna 3 in quanto nessuna delle immagini diffuse nel servizio ritraeva il reclamante con le manette ai polsi o sottoposto ad altro mezzo di coercizione fisica; inoltre la stessa liceità del trattamento trova conferma nei principi espressi dal Garante in tema di cronaca giudiziaria (documento del Garante del 6 maggio 2004, Privacy e giornalismo. Alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell’Ordine dei giornalisti);

- «è inaccoglibile la domanda di inibitoria concernente la conservazione degli articoli e del servizio per cui è causa nell’archivio storico delle testate che li hanno pubblicati» in ragione della funzione di conservazione documentaristica e di consultazione archivistica assolta dagli archivi informatici (come affermato anche in alcune decisioni del Garante e della giurisprudenza di merito) dei quali deve essere preservata l’integrità e la fruibilità in forma gratuita;

VISTA la nota del 6 novembre 2020 con cui il reclamante, tramite il proprio legale:

a) con riferimento a Il Gazzettino S.p.a., prende atto dell’adeguamento spontaneo e pertanto limita la propria richiesta all’adozione di un provvedimento che inibisca pro futuro la pubblicazione delle “foto segnaletiche” del reclamante;

b) con riferimento a Teleradio Diffusione Bassano S.r.l. replica che:

- la diffusione delle fotografie ritraenti il reclamante è avvenuta in assenza di presupposti eventualmente legittimanti la diffusione stessa (finalità di giustizia o polizia, consenso dell’interessato, necessità di salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica) considerato che essa è avvenuta ad indagini ormai inoltrate, quando il reclamante era stato raggiunto, venti giorni prima, dalla seconda ordinanza di custodia cautelare e il fermo di polizia – in occasione del quale le fotografie sono state scattate - risaliva all’agosto 2019;

- nel servizio televisivo si vede chiaramente che il funzionario della Questura, in sede di conferenza stampa, esibisce le foto del reclamante contenute in un atto processuale; in particolare viene ripresa una pagina degli atti processuali in cui appare il reclamante in posizione frontale, anche a figura intera e con le braccia allargate a ridosso di un muro;

- contrariamente a quanto affermato da Teleradio Diffusione Bassano S.r.l., tali immagini, seppur prive di numeri identificativi, sono assimilabili ad una foto segnaletica e sono state scattate, nell’ambito delle procedure di identificazione, in coincidenza del fermo disposto in data 18 agosto 2019 per il contestato reato di rapina ai danni di un’anziana in data 17 agosto 2019, come si evince dagli atti stessi;

- la giurisprudenza citata dalla difesa di Teleradio Diffusione Bassano S.r.l. a sostegno della liceità del trattamento «si pone in netto contrasto con il granitico orientamento del Garante per la protezione dei dati personali, con la prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione, con i principi espressi dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e con le indicazioni operative provenienti da diversi organi giudiziari [circolare del Procuratore della Repubblica di Napoli del 19 dicembre 2017] e da circolari ministeriali [123/A183.B320]» richiamati anche nel reclamo (provv. Garante 19 marzo 2003, 7 febbraio 2019, Cass. Civ. 12834/2014);

- alla luce degli artt. 137 del Codice e 8 delle Regole deontologiche e dei principi espressi dalla Corte di Cassazione nella citata sentenza 128344, la diffusione dell’immagine del reclamante ritratto in posizione frontale – assimilabile ad una foto segnaletica per le caratteristiche richiamate – deve ritenersi palesemente illecita «in quanto non essenziale rispetto all’informazione e gratuitamente lesiva della dignità della persona che, benché non recasse i segni materiali dello stato di detenzione, quali le manette ai polsi, si trovava palesemente in stato di privazione di libertà»;

- stante l’illiceità del trattamento, il divieto di diffusione delle fotografie de quo non può che investire anche la sua conservazione anche nell’archivio storico;

VISTE le note dell’Ufficio del 17 marzo 2021 con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, è stato comunicato a Citynews S.p.a. (prot. 14645/21) a Il Gazzettino S.p.a. (prot.14647/21) e Teleradio Diffusione Bassano S.r.l. (prot.  14647)  l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento e notificate le possibili violazioni di legge in rapporto:

- ai principi generali del trattamento di cui all’art. 5 par.1 del Regolamento e, in particolare, il principio di “liceità e correttezza” (lett. a));

- agli artt. 137 del Codice e 6 e 8 delle Regole deontologiche;

- all’art. 2-quater del Codice che dispone che il rispetto delle Regole deontologiche costituisce «condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento»;

- all’art. 14 del D.P.R. n. 15/2018 (Regolamento a norma dell’articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalita’ di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia);

VISTA la nota del 15 aprile con cui Teleradio Diffusione Bassano S.r.l., nel ribadire le proprie difese e chiedere un’audizione presso l’Autorità, ha precisato che:

- le immagini erano contenute in un provvedimento giurisdizionale ed erano pubbliche e liberamente divulgabili;

- nessuno dei fotogrammi costituisce “foto segnaletica” e mai l’imputato viene ritratto in manette o sottoposto ad altri mezzi di coercizione;

- la durata del video è stata di soli 2.16 minuti;

- quasi tutte le immagini sono scattate all’aperto con una definizione tale da rendere irriconoscibile il reclamante e «solo al minuto 1.15 appaiono per circa quattro secondi, tre piccole fotografie nelle quali il reclamante appare con il viso oscurato, più da vicino ma non, come detto, in stato d’arresto o con altri dettagli come codici, numeri o stemmi di polizia che riconducano alla detenzione», tali dunque dà non potersi qualificare come “foto segnaletiche”;

- la stessa Corte di Cassazione, nella sent. n. 7261/2008 ha ammesso che si possono diffondere le foto di un imputato in stato d’arresto con le manette, se questi è ritratto in una posa in cui le manette non sono visibili e sempre la Corte di Cassazione ha escluso l’applicabilità dell’art. 8, commi 1 e 2 delle Regole deontologiche – negando quindi che si tratti di immagine di persona “in stato di detenzione” – con riferimento alla foto di persona arrestata estratta dalle foto segnaletiche ma priva dei numeri identificativi di queste;

- il trattamento effettuato dalla testata risponde alle finalità giornalistiche di cui agli artt. 136 e ss. del Codice ed è altresì supportato dalla disposizione che prevede espressamente la possibilità di divulgare circostanze o fatti resi noti direttamente dall’interessato ovvero per mezzo dei comportamenti tenuti in pubblico, oltre che dalla posizione assunta dal Garante in merito ai dati pubblicabili quando si verte in materia di cronaca giudiziaria;

- la testata non si è soffermata su dettagli atti a solleticare la curiosità del pubblico, non ha agito con dolo - avendo confidato sulla divulgabilità di informazioni ricevute da fonti istituzionalmente qualificate – «offre la propria cooperazione per adottare misure che, nel rispetto della libera manifestazione del pensiero costituzionalmente garantita, possano essere ritenute idonee ad attenuare gli effetti (in ogni caso minimi) della lamentata violazione»;

VISTA la nota del 16 aprile 2021 con cui Citynews S.p.a. ha evidenziato che:

- il reclamo avrebbe dovuto ritenersi irregolare, stante l’assenza di una preventiva richiesta di rimozione da parte del reclamante ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento;

- la pubblicazione dei dati è avvenuta nel rispetto della essenzialità della pubblicazione dei dati rispetto all’esercizio di un corretto diritto di cronaca locale, al fine di attenuare l’allarme sociale provocato dai ripetuti atti criminosi del reclamante e portare ad ulteriori denunce da parte di vittime che hanno riconosciuto il reclamante;

- la foto pubblicata da Treviso Today non può certo qualificarsi come "foto segnaletica", essendo priva di qualsiasi riferimento alle forze dell’ordine o a numeri identificativi, trattandosi di «foto non diversa dalle comuni foto identificative che si possono facilmente reperire su di un profilo social o su di un qualunque documento di identità»;

- l’immagine oggetto di contestazione e il contenuto dell’articolo sono stati eliminati e resi anonimi non appena notificata la richiesta di informazioni da parte dell’Autorità Garante, in data 14 ottobre 2020;

- In questo caso «si ricade in una ipotesi di colpa lievissima, in quanto il contenuto, proveniente da video resi pubblici dalle forze dell’ordine, passato al vaglio del direttore responsabile e sulla base della valutazione in relazione ad essenzialità e carattere di interesse pubblico della notizia»;

VISTA la nota del 19 aprile 2021 con cui Il Gazzettino S.p.a. con cui, nel ribadire di aver agito conformemente alle disposizioni in materia giornalistica in relazione ad una notizia di interesse pubblico, ha precisato che:

- l’assunto secondo cui l’immagine contestata sarebbe qualificabile come “foto segnaletica” non poggia su alcun elemento certo mentre è evidente la circostanza che è stata acquisita dalla pubblica autorità in piena legalità, «come non sarebbe se l’immagine fosse stata acquisita per il fotosegnalamento»;

- «l’immagine appare ripresa di tre quarti, con ripresa leggermente dall’alto e con luce naturale, mentre le foto segnaletiche sono riconoscibili in quanto l’inquadratura è frontale (o di profilo) e l’illuminazione è artificiale, al fine di non causare ombre sul viso del soggetto»; inoltre non vi è alcun elemento che suggerisca uno stato di privazione della libertà;

- anche ove fosse dimostrato che l’immagine era stata raccolta in attività di fotosegnalamento, opererebbe la scriminate di cui all’art. 8, comma 2, stante la finalità di sicurezza pubblica sottesa alla diffusione dell’immagine, da individuarsi nella possibilità che altre persone, vittime delle azioni criminose poste in essere dal reclamante, si presentassero per riconoscerlo;

- vada comunque considerata la circostanza che l’Editore ha provveduto prontamente, a seguito del reclamo dell’interessato, alla eliminazione delle immagini dai propri server;

VISTO il verbale dell’audizione svoltasi il 7 giugno 2021 nel corso della quale Teleradio Diffusione Bassano S.r.l., tramite il proprio legale, ha richiamato gli argomenti già dedotti nelle note difensive trasmesse all’Autorità − in particolare ribadendo l’assunto che le immagini contestate non sono foto segnaletiche, in quanto prive di elementi (codici alfanumerici, logo della polizia di stato) − precisando altresì che:

- il video, andato in onda per poco più di 2 minuti e diffuso da una testata locale avente come bacino di utenza solo la provincia di Treviso, non è più pubblico, salva l’eventuale conservazione nell’archivio della testata per finalità storico-documentaristica;

- il titolare «manifesta la più ampia disponibilità a collaborare con il Garante nell’ottica di una minimizzazione del trattamento dei dati oggetto di contestazione»;

CONSIDERATO l’esito dell’istruttoria relativa al trattamento effettuato dalla Questura di Treviso e le determinazioni assunte al riguardo dal Garante nel provvedimento n. 62 del 24 febbraio 2022 (in corso di pubblicazione) nel quale, tenuto conto anche dell’art. 8 CEDU e della principale giurisprudenza della Corte EDU in materia, è stata statuita l’illiceità del trattamento da parte del Ministero dell’interno nel caso di specie alla luce del fatto che:

- le immagini in esame, inserite nella scheda predisposta dalla Squadra Mobile della Questura per la conferenza stampa, appaiono avere le caratteristiche di immagini acquisite durante la detenzione del reclamante;

- «non è emersa alcuna effettiva necessità di divulgare le immagini in questione – in aggiunta alle diverse informazioni fornite a corredo delle stesse, tra cui le generalità dell’interessato - risultando il trattamento medesimo non solo non necessario, ma altresì eccedente rispetto alle finalità di polizia», in violazione degli articoli 3, comma 1, lett. a) e c) e 5 del d.lgs. n. 51/2018 e 14 del D.P.R. n. 15/2018;

- la predetta diffusione ha determinato una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali e una lesione della dignità della persona interessata, anche in considerazione dello stato di soggezione di quest’ultima;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

RILEVATO che il giornalista può diffondere dati personali, anche senza il consenso dell’interessato, purché nei limiti posti al diritto di cronaca e, in particolare, nel rispetto del requisito dell’«essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico» (art. 137, comma 3, del Codice e art. 6 delle regole deontologiche);

CONSIDERATO che:

- il requisito dell’“essenzialità dell’informazione” è richiamato anche con riferimento alle cronache relative a procedimenti penali (art. 12 delle regole deontologiche cit.) e, alla luce di esso, questa Autorità ha più volte precisato che la pubblicazione dei dati identificativi delle persone a carico delle quali il procedimento è instaurato non è preclusa dall’ordinamento vigente e va inquadrata nell’ambito delle garanzie volte ad assicurare trasparenza e controllo da parte dei cittadini sull’attività di giustizia (ex pluribus provv. n. 77 del 25 febbraio 2021, doc. web doc. web n. 9568061);

- non può escludersi nel caso di specie la sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza degli sviluppi di indagine e processuali relativi agli illeciti contestati al reclamante, considerata anche la natura e il contesto di accadimento degli stessi e il loro essersi ripetuti nel tempo, e che pertanto l’informazione fornita al riguardo dalle testate coinvolte dal reclamo si possa inquadrare nell’ambito dei confini consentiti dalle disposizioni sopra citate;

- una diversa valutazione richiede invece la pubblicazione delle fotografie che ritraggono il reclamante in posizione frontale (Treviso Today, Il Gazzettino) e una anche a figura intera e con le braccia allargate a ridosso di un muro (Antenna 3), le quali – per circostanza non contestata e acclarata (provv. n. 62 del 24 febbraio 2022 cit.) – sono state esposte nel corso di una conferenza stampa indetta dalla Questura competente per le indagini in cui si dava notizia di un nuovo provvedimento restrittivo emesso nei confronti del reclamante;

- le fotografie descritte, per le circostanze e il contesto in cui sono state esposte  e per le caratteristiche descritte (tipologia dello scatto e posizione dell’interessato) presentano le caratteristiche di immagini che ritraggono il reclamante mentre si trovava in uno stato di detenzione, essendo state scattate – come risulta dalla documentazione acquisita − in coincidenza con il fermo di polizia disposto nei suoi confronti il 18 agosto 2019 (cfr. l’annotazione riassuntiva dell’attività di indagine della Questura di Treviso del 18 settembre 2019; in tal senso cfr. anche provv. n. 62 del 24 febbraio cit.);

- l’art. 8, comma 2, delle regole deontologiche stabilisce che «salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato»;

- indipendentemente dalla circostanza che le immagini presentino o meno codici/numeri identificativi o il logo della Polizia di Stato, la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. III Civ., 6 giugno 2014, n. 12834) con riferimento tanto alle foto segnaletiche che alle «semplici foto formato tessera degli arrestati» ha affermato che «la pubblicazione su un quotidiano della foto di una persona in coincidenza cronologica con il suo arresto deve rispettare, ai fini della sua legittimità, non soltanto i limiti della essenzialità per illustrare il contenuto della notizia e del legittimo esercizio del diritto di cronaca … ma anche le particolari cautele imposte a tutela della dignità della persona ritratta dall'art. 8, primo comma, delle regole deontologiche, che costituisce fonte normativa integrativa; l'indagine sul rispetto dei suddetti limiti nella pubblicazione della foto va condotta con maggior rigore rispetto a quella relativa alla semplice pubblicazione della notizia, tenuto conto della particolare potenzialità lesiva della dignità della persona connessa alla enfatizzatone tipica dello strumento visivo, e della maggiore idoneità di esso ad una diffusione decontestualizzata e insuscettibile di controllo da parte della persona ritratta»;

CONSIDERATO inoltre che si tratta di un tema sul quale il Garante è intervenuto in più occasioni, rilevando che la diffusione della fotografia di una persona arrestata − riconducibile ad una “foto segnaletica” o assimilabile a quest’ultima − non giustificata da comprovate necessità di giustizia e di polizia costituisce un trattamento illecito di dati personali, a nulla rilevando la circostanza che le stesse siano state esposte nel corso di una conferenza stampa (tra gli altri, oltre al provv. n. 62 del 24 febbraio 2022, cit., cfr. anche provv. n. 76 del 25 febbraio 2021 - doc. web n. 9568040, provv. n. 38 del 7 febbraio 2019 - doc. web n. 9101651);

RILEVATO che la pubblicazione delle fotografie sopra descritte non risulta essere supportata da comprovate ragioni di giustizia e di polizia, né altrimenti giustificata in ragione di esigenze informative sulla vicenda, considerato che «nella specie, l’interessato non era latitante, ma anzi si trovava in stato di detenzione già da alcuni mesi» (provv. n.64 del 24 febbraio cit.), come peraltro evidenziato espressamente negli stessi servizi giornalistici;

RITENUTO pertanto che il trattamento descritto configuri una violazione dei citati artt. 2-quater, comma 4, 137, comma 3, e 139 del Codice e 6 e 8 delle Regole deontologiche, nonché dei principi generali di liceità e correttezza del trattamento dei dati personali di cui all’art. 5, par. 1 lett. a), del Regolamento;

CONSIDERATO che il rispetto delle citate Regole deontologiche costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali (art.2–quater del Codice);

PRESO ATTO delle misure dichiarate dai titolari del trattamento relativamente alla rimozione delle fotografie de quibus nell’ambito dei servizi giornalistici oggetto di reclamo, sin dal momento della comunicazione del reclamo (Citynews S.p.a. e Il Gazzettino) o nel corso dell’istruttoria (Teleradio Diffusione Bassano S.r.l.);

RITENUTO, ai sensi dell’art. 57 par. 1, lett. f), del Regolamento, di dover comunque valutare fondato il reclamo e per l’effetto, in ragione delle violazioni riscontrate:

- ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento di dover ammonire Citynews S.p.a., Il Gazzettino S.p.a. e Teleradio Diffusione Bassano S.r.l. per l’inosservanza delle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati in ambito giornalistico sopra richiamate;

- ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento di dover vietare l’ulteriore trattamento delle fotografie ritraenti il reclamante, quali sopra specificate (volto e figura intera), con riferimento all’ulteriore diffusione delle stesse, anche on-line, ivi compreso l’archivio storico, eccettuata la mera conservazione degli stessi ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria; divieto la cui inosservanza può essere soggetta alla sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e) del Regolamento;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Citynews S.p.a., Il Gazzettino S.p.a. e Teleradio Diffusione Bassano S.r.l. in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE l’avv. Guido Scorza;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento. dichiara fondato il reclamo e per l’effetto, in ragione delle violazioni riscontrate:

a) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento, dispone la misura dell’ammonimento nei confronti di Citynews S.p.a., Il Gazzettino S.p.a. e Teleradio Diffusione Bassano S.r.l.;

b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento, dispone il divieto di ulteriore trattamento delle fotografie ritraenti il reclamante, quali sopra specificate (volto e figura intera), da ritenersi riferito all’ulteriore diffusione delle stesse, anche on-line, ivi compreso l’archivio storico, eccettuata la mera conservazione degli stessi ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

c) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Citynews S.p.a., Il Gazzettino S.p.a. e Teleradio Diffusione Bassano S.r.l. in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo.

Il Garante invita, ai sensi degli artt. 157 del Codice e 58, par. 1, lett. a), del Regolamento, Citynews S.p.a., Il Gazzettino S.p.a. e Teleradio Diffusione Bassano S.r.l., entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, a comunicare quali iniziative siano state intraprese, al fine di dare completa attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui agli artt. 166 del Codice e dell’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 28 aprile 2022

IL VICEPRESIDENTE
Cerrina Feroni

IL RELATORE
Scorza

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei