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Parere sullo schema di decreto del Ministro della transizione ecologica concernente l’erogazione del c.d. bonus idrico - 16 settembre 2021 [9713770]

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[doc. web n. 9713770]

Parere sullo schema di decreto del Ministro della transizione ecologica concernente l’erogazione del c.d. bonus idrico - 16 settembre 2021

Registro dei provvedimenti
n. 333 del 16 settembre

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito, Regolamento);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, Codice);

VISTO l’art. 1, commi 61-65, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede, in particolare, che:

- “Al fine di perseguire il risparmio di risorse idriche, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo denominato «Fondo
per il risparmio di risorse idriche»” (comma 61), in relazione al quale “Alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto […] un bonus idrico pari ad euro 1.000 per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari” (comma 62), con elencazione nel dettaglio delle spese sostenute dal beneficiario ammesse al rimborso tramite il suddetto bonus idrico (comma 63);

- “Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definiti le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui ai commi da 61 a 64, anche ai fini del rispetto del limite di spesa” (comma 65);

VISTA la richiesta di parere pervenuta in data 15 luglio 2021, come integrata e modificata in data 1° settembre 2021, con la quale il Ministero della transizione ecologica ha sottoposto all’Autorità lo schema di “decreto ministeriale cd. Bonus idrico, di cui all’art. 1, commi 61-65, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020”, unitamente alla relazione illustrativa e alla relazione tecnico-finanziaria;

RILEVATO che il suddetto schema di decreto stabilisce, in particolare:

- i beneficiari del c.d. bonus idrico (art. 2);

- le spese ammissibili al bonus, “riconosciuto, nel limite massimo di euro 1.000,00 per ciascun beneficiario, per le spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021” (artt. 1, comma 2, e 3);

- la procedura di attribuzione del bonus, specificando, tra le altre cose, che esso “può essere riconosciuto a ciascun richiedente per un solo immobile e per una sola volta”, che la richiesta deve essere presentata “registrandosi su una applicazione web, denominata “Piattaforma bonus idrico”, di seguito “Piattaforma”, accessibile, previa autenticazione, dal sito del Ministero della Transizione Ecologica”, previa identificazione degli interessati attraverso SPID o CIE (art. 4, commi 1-6);

- le tipologie di informazioni che il richiedente è tenuto a fornire, sotto forma di dichiarazioni sostitutive di autocertificazione, all’atto della presentazione dell’istanza (art. 4, commi 7-10);

- i soggetti attuatori di cui il Ministero si avvale per l’attuazione della misura, individuandoli in (artt. 5 e 6): SOGEI S.p.A., per lo sviluppo e la gestione della piattaforma, per le verifiche dei dati riportati e per le attività di controllo; CONSAP S.p.A., per la gestione delle attività di liquidazione; “società in house del Ministero della Transizione Ecologica, ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78”, per il monitoraggio del programma di erogazione del bonus idrico;

- i poteri di controllo e sanzione in capo al Ministero in caso di eventuali usi difformi o di violazioni (art. 7);

- il ruolo di titolare del trattamento in capo al Ministero e di responsabili del trattamento in capo ai soggetti attuatori (art. 8);

CONSIDERATO che la versione dello schema di decreto in esame tiene conto delle osservazioni fornite dall’Ufficio nel corso delle interlocuzioni informali intercorse al fine di rendere conforme i trattamenti ivi disciplinati alla normativa in materia di protezione dei dati personali, volte, nello specifico, a:

- precisare che le misure tecniche ed organizzative e le modalità di attuazione sono le medesime rispetto a quelle previste dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 agosto 2020 relativo al Programma sperimentale buono mobilità per l’anno 2020 (premesse), la cui piattaforma viene parzialmente utilizzata anche per l’erogazione del bonus in esame, su cui il Garante aveva espresso parere favorevole con provvedimento n. 135 del 9 luglio 2020 (reperibile su www.garanteprivacy.it, doc. web n. 9439976);

- individuare puntualmente le categorie di beneficiari e le informazioni che il richiedente deve fornire tramite la piattaforma, che saranno oggetto di riscontro presso l’Agenzia delle entrate (titolo giuridico per cui è richiesto il bonus, attestazione degli estremi del contratto, ecc.), nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e di minimizzazione dei dati (artt. 2, comma 2, 4, comma 7, e 5, comma 4);

- assicurare che le verifiche da parte dei soggetti attuatori avvengano nel rispetto dei principi di minimizzazione dei dati, di limitazione della conservazione e di integrità e riservatezza (art. 5, comma 4);

- regolare i rapporti tra il Ministero, titolare del trattamento, e i soggetti attuatori, individuati quali responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, limitando il trattamento alla sola realizzazione dei compiti attinenti all’attribuzione del contributo e ai successivi controlli sulla relativa erogazione, nonché precisando che, nelle convenzioni da stipularsi con tali soggetti, dovranno essere individuate, in particolare, le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza, e le modalità e i tempi di conservazione dei dati, che potranno essere conservati solo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività connesse all’attuazione della misura e fino alla definizione di eventuali contenziosi (art. 8);

RITENUTO, alla luce di quanto osservato, che lo schema di decreto in esame non presenta criticità in ordine ai profili di protezione dei dati personali;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIO’ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 57, par. 1, lett. c), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro della transizione ecologica concernente l’erogazione del c.d. bonus idrico, di cui all’art. 1, commi 61-65, della l. 30 dicembre 2020, n. 178.

Roma, 16 settembre 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi

Scheda

Doc-Web
9713770
Data
16/09/21

Argomenti


Tipologie

Parere del Garante

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