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Provvedimento del 25 febbraio 2021 [9568082]

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[doc. web n. 9568082 ]

Provvedimento del 25 febbraio 2021

Registro dei provvedimenti
n. 78 del 25 febbraio 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTE le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (G.U. del 4 gennaio 2019, n. 3, di seguito “Regole deontologiche”);

RILEVATA l’avvenuta diffusione nella data del 28 ottobre 2019, a corredo di un articolo pubblicato nel sito web www.ilsussidiario.net riconducibile a il Sussidiario.net s.r.l., di un’immagine ritraente un soggetto che, posto in stato di fermo in relazione ad un grave fatto di cronaca avvenuto a Roma il 23 ottobre 2019, appare ripreso in evidente stato di costrizione fisica;

VISTO il provvedimento del 31 ottobre 2019 con il quale l’Autorità ha adottato nei confronti de Il Sussidiario.net S.r.l. la misura della limitazione provvisoria del trattamento, di cui all’art. 58, par. 2, lett. f), riferita ad ogni ulteriore diffusione, anche on line, dell’immagine come sopra individuata, o di altre eventuali immagini analoghe riconducibili al medesimo titolare, in quanto prive di adeguate misure volte a limitare la visibilità dello stato di costrizione nel quale appare il soggetto ritratto all’interno di essa;

CONSIDERATO che il predetto provvedimento è stato adottato tenendo conto che:

l’art. 137 del Codice prevede che in caso di diffusione o di comunicazione di dati personali per finalità giornalistiche restino fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti e delle libertà delle persone e, nello specifico, il limite dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico;

l'art. 8 delle Regole deontologiche prevede che, fatto salvo il limite dell'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisca notizie, né pubblichi immagini che possano risultare lesive della dignità della persona, astenendosi dal ritrarre persone in stato di arresto senza il loro consenso – a meno che ciò non risulti giustificato da motivi di interesse pubblico o da comprovati motivi di giustizia e polizia – o con ferri o manette ai polsi;

l’art. 114 comma 6-bis, del codice di procedura penale, vieta la pubblicazione di immagini di persona privata della libertà personale ripresa con ferri o manette ai polsi o con altro mezzo di coercizione fisica, salvo che vi sia il consenso della medesima;

l’art. 42-bis, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 prevede espressamente che "nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti tradotti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonché per evitare ad essi inutili disagi…”;

l’immagine diffusa, ad una prima analisi, è apparsa idonea, anche in virtù del suo impatto visivo, a porsi in contrasto con la dignità dell’interessato, tenuto conto della particolarità della situazione oggetto di ripresa;

CONSIDERATO che il titolare del trattamento non ha fornito un riscontro formale all’Autorità nel termine indicato nel predetto provvedimento, né ha provveduto, entro il medesimo termine, ad adottare misure idonee ad ottemperare a quanto disposto dall’Autorità;

VISTA la nota del 25 febbraio 2020 con la quale l'Autorità, sulla base delle evidenze emerse, ha comunicato a Il Sussidiario.net S.r.l. l’avvio del procedimento di cui all’art. 166, comma 5, del Codice per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, notificando le presunte violazioni di legge individuate, nel caso di specie, nella rilevata diffusione di dati personali dei soggetti ripresi nelle immagini pubblicate con modalità tali da non garantire la liceità e la correttezza del trattamento (art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento, art. 137, comma 3, del Codice, artt. 6 e 8 delle Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica), nonché nella mancata adozione e comunicazione delle misure adottate in ottemperanza al provvedimento di limitazione provvisoria (art. 157 del Codice);

VISTA la nota del 23 marzo 2020 con la quale il titolare del trattamento, nel chiedere di essere audito dall’Autorità, ha rappresentato:

di non aver ottemperato al provvedimento di limitazione provvisoria del trattamento e di non aver fornito il riscontro richiesto nel termine indicato dall’Autorità in quanto “la comunicazione del 31 ottobre 2019, sebbene ricevuta dalla scrivente, non è stata correttamente elaborata e pertanto, solo ed esclusivamente per tali ragioni Il Sussidiario.net non ha correttamente adempiuto alla cancellazione della fotografia dalla propria pagina web”;

di aver provveduto, subito dopo aver ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento del 25 febbraio 2020, ad eliminare la predetta fotografia, condotta quest’ultima dalla quale può evincersi “l’assoluta buona fede e correttezza della società”;

nel merito, di ritenere che la pubblicazione dell’immagine contestata – che è stata fornita alla resistente da un’agenzia di stampa nazionale e che non raffigura il soggetto in essa ripreso “con manette ai polsi, bensì accompagnato da due esponenti delle forze dell’ordine” – sia avvenuta nel legittimo esercizio del diritto di cronaca giornalistica in quanto collegata a “noti e gravi fatti di cronaca nazionale” di sicuro interesse pubblico da ritenersi prevalenti rispetto al diritto di riservatezza dei soggetti coinvolti;

VISTA la nota del 3 luglio 2020 con la quale l’Autorità ha comunicato al titolare del trattamento la data del 10 luglio 2020 per lo svolgimento dell'audizione richiesta dal medesimo, nonché la successiva richiesta del 6 luglio 2020 con la quale Il Sussidiario.net S.r.l., a fronte di un documentato impedimento, ha chiesto la fissazione di una nuova data che l’Autorità ha indicato nel successivo 30 luglio;

VISTO il verbale dell’audizione svoltasi il 30 luglio 2020 nel corso della quale il titolare del trattamento ha rilevato:

che l’iniziale mancata ottemperanza al provvedimento di limitazione provvisoria del trattamento non sia stato l’effetto di una scelta intenzionale, ma è stata determinata da problemi oggettivi causati ai sistemi informativi da interferenze illecite di terzi fatte oggetto di apposita denuncia all’autorità giudiziaria;

che la responsabilità connessa alla condotta contestata non sia ad essa imputabile tenuto conto del fatto che l’immagine pubblicata è stata acquisita da una fonte terza sulla base di apposito contratto di fornitura come tale idoneo a fornire rassicurazione circa la correttezza del trattamento e che in ogni caso, essendo l’immagine connessa ad un fatto grave, la sua pubblicazione corrispondeva ad un legittimo esercizio del diritto di cronaca giornalistica;

di aver provveduto alla rimozione della predetta immagine, la quale tuttavia continua ad essere reperibile in rete in quanto pubblicata da varie testate giornalistiche in occasione della diffusione di informazioni riguardanti gli sviluppi processuali della vicenda, ed ha chiesto pertanto l’archiviazione del procedimento attivato a suo carico;

VISTA la comunicazione del 31 luglio 2020 con la quale il titolare del trattamento ha trasmesso copia del contratto di fornitura concluso con una nota agenzia di stampa nazionale, nonché copia della denuncia querela presentata con riguardo alle interferenze illecite subìte dai propri sistemi informatici;

CONSIDERATO che la limitazione imposta al titolare del trattamento è un provvedimento a carattere temporaneo che, al fine del consolidamento dei relativi effetti, deve essere seguito da un ulteriore provvedimento che, sulla base di un esame effettuato nel merito in esito ad una più compiuta istruttoria, disponga in modo stabile sulla liceità e correttezza del trattamento effettuato;

RILEVATO, sulla base di quanto emerso nel corso del procedimento, che:

il trattamento posto in essere da Il sussidiario.net S.r.l. attraverso la pubblicazione di notizie attinenti gli sviluppi delle indagini riguardanti un grave fatto di cronaca, ivi inclusi i dati identificativi dei soggetti presumibilmente responsabili, non costituisce di per sé un travalicamento dei limiti imposti da un corretto esercizio del diritto di cronaca tenuto conto del fatto che il giornalista può diffondere dati personali, anche senza il consenso dell’interessato, purché nei limiti posti dalla disciplina normativa di riferimento ed in particolare nel rispetto del requisito «dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico» (cfr. art. 137, comma 3, del Codice e art. 6 del codice di deontologia), principio richiamato anche con riferimento alle cronache relative a procedimenti penali (cfr. art. 12 delle Regole deontologiche);

la diffusione di tali informazioni, nel caso in esame, poteva reputarsi rispondente all’interesse del pubblico a conoscere notizie collegate all’efferato omicidio di un giovane ragazzo avvenuto in circostanze particolari;

diversa valutazione deve invece farsi relativamente alla diffusione di immagini nelle quali uno dei soggetti sospettati di essere gli autori del fatto descritto è stato ritratto. in concomitanza dell’arresto, mentre è trattenuto dagli agenti delle forze dell’ordine situati al suo fianco, dunque in un contesto di limitazione della libertà personale la cui pubblicazione può ritenersi lecita solo in presenza di presupposti specifici individuati, in particolare, nella necessità di segnalare abusi (cfr. art. 8, comma 3, delle Regole deontologiche) o nel consenso dell’interessato (art. 114, comma 6-bis c.p.p.);

la fotografia contestata non appare integrare gli estremi di alcuna delle scriminanti sopra descritte ed il pregiudizio derivante dalla pubblicazione di immagini di questo tipo risulta del resto amplificato “tenuto conto della particolare potenzialità lesiva (…) connessa alla enfatizzatone tipica dello strumento visivo, e della maggiore idoneità di esso ad una diffusione decontestualizzata e insuscettibile di controllo da parte della persona ritratta», motivo quest’ultimo in ragione del quale “l'indagine sul rispetto dei suddetti limiti [ovvero il principio di essenzialità dell’informazione] nella pubblicazione della foto va condotta con maggior rigore rispetto a quella relativa alla semplice pubblicazione della notizia” (Cassazione civile, sez. III, sentenza 6 giugno 2014, n. 12834); 

l’adozione del provvedimento di limitazione provvisoria del trattamento, in quanto riferito all’ulteriore diffusione della citata immagine con modalità tali da apparire in contrasto con i principi di liceità e correttezza del trattamento, ha inteso arginare il rischio di un ulteriore pregiudizio per i diritti del soggetto ritratto nel tempo necessario allo svolgimento di una completa istruttoria da parte dell’Autorità in esito alla quale si reputa che detto trattamento sia stato effettuato in contrasto con l’art. 6, comma 1, delle regole deontologiche, non risultando essenziale, ai fini di un compiuto esercizio del diritto di cronaca, la pubblicazione di immagini idonee a rappresentare il protagonista in una evidente condizione di privazione della libertà personale, potendosi raggiungere la medesima finalità ricorrendo ad una “riquadratura” delle stessa tale da escludere la diffusione di dettagli non necessari, nonché con l’art. 8, comma 1, delle citate regole in quanto, a fronte della situazione rappresentata, non si reputano ravvisabili nel caso di specie i presupposti individuati da tale articolo per giustificare il trattamento dei dati ivi descritti;

RITENUTO che, nel caso di specie:

la diffusione di immagini prive di misure idonee ad escludere la visibilità di dettagli non essenziali, quali lo stato di costrizione in cui si trovava il soggetto ritratto, sia da reputarsi in contrasto con l’art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento, con l’art. 137, comma 3, del Codice, nonché con gli artt. 6, comma 1, e 8 delle regole deontologiche e che il relativo trattamento, in quanto posto in essere con le predette modalità, sia da reputarsi illecito;

la mancata ottemperanza al provvedimento di limitazione provvisoria del trattamento ed il mancato riscontro all’Autorità entro il termine indicato nel predetto provvedimento si pone in contrasto con quanto previsto dagli artt. 58, par. 1, lett. a), del Regolamento e dall’art. 157 del Codice e come tale risulta sanzionabile ai sensi degli artt. 83, par. 5, lett. e) e 166, comma 2, del Codice, oltreché suscettibile di denuncia all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 170 del Codice; 

CONSIDERATO, tuttavia, che:

il titolare del trattamento ha rappresentato di non avere agito con l’intento di ledere gli altrui diritti, ma nel legittimo esercizio del diritto di cronaca riguardo ad una vicenda grave che ha coinvolto ragazzi molto giovani nel duplice ruolo di vittima e di autori del fatto descritto e che, in considerazione di ciò, costituiva un’informazione di sicuro interesse pubblico anche con riferimento ai dettagli pubblicati;

il convincimento circa la correttezza del proprio operato derivava inoltre, secondo quanto eccepito dalla resistente nel corso del procedimento, dal fatto che l’immagine diffusa era stata fornita alla medesima da un’agenzia di stampa nazionale sulla base di un apposito contratto, circostanza quest’ultima che, oltre all’ampia diffusione avuta dalle stesse immagini in numerose testate di rilievo nazionale, si reputava idonea a dare affidamento circa la liceità del relativo trattamento;

l’editore ha dichiarato che l’iniziale mancata ottemperanza al provvedimento di limitazione provvisoria del trattamento ed il relativo mancato riscontro nel termine ivi indicato è stata determinata non da un intento volontario del medesimo, ma da una non corretta elaborazione della richiesta dovuta ad un problema oggettivo causato ai sistemi informatici della società da interferenze illecite di terzi ed in ordine alle quali è stata presentata apposita denuncia all’autorità giudiziaria;

Il Sussidiario.net S.r.l. ha comunicato di aver provveduto, successivamente alla notifica della comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 166, comma 5, del Codice, a rimuovere la fotografia contestata;

la valutazione complessiva degli elementi sopra descritti – ovvero l’assenza di dolo, l’adeguamento del titolare del trattamento alle misure disposte dall’Autorità mediante il provvedimento di limitazione provvisoria nei tempi consentiti dalle circostanze dedotte dal medesimo, la mancanza di analoghe precedenti violazioni commesse dalla resistente – porta a ritenere proporzionata, nel caso in esame, l’applicazione della misura dell’ammonimento;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre nei confronti de Il Sussidiario.net S.r.l., ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento, la misura del divieto di ulteriore trattamento  dell’immagine oggetto del presente procedimento in quanto priva di misure adeguate al fine di escludere la visibilità di dettagli non essenziali lesivi della dignità del soggetto ritratto, quali lo stato di costrizione in cui si trovava il medesimo, eccettuata la mera conservazione della stessa ai fini di un suo eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

RICORDATO che, in caso di inosservanza della misura del divieto di trattamento disposta dal Garante, può trovare applicazione la sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

RITENUTO altresì che il titolare, ai sensi di cui all’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, debba essere ammonito in ordine all’esigenza di adeguarsi integralmente alle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati in ambito giornalistico, con particolare riguardo alle misure da adottare per salvaguardare la riservatezza e la dignità degli interessati, nonché con riguardo alla necessità di rispettare l’obbligo di fornire tempestivamente all’Autorità le informazioni richieste per l’esecuzione dei propri compiti ai sensi degli artt. 58, par. 1, lett. a) del Regolamento e 157 del Codice;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, in ordine alle violazioni e alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

RITENUTO di disporre altresì l’invio di copia del presente provvedimento al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti per l’inoltro al competente Consiglio regionale;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento, dispone nei confronti de Il Sussidiario.net S.r.l. la misura del divieto di ulteriore trattamento dell’immagine oggetto del presente procedimento in quanto priva di misure adeguate al fine di escludere la visibilità di dettagli non essenziali lesivi della dignità del soggetto ritratto, quali lo stato di costrizione in cui si trovava il medesimo, eccettuata la mera conservazione della stessa ai fini di un suo eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento, con riferimento alle violazioni accertate nel corso del presente procedimento, ammonisce Il Sussidiario.net S.r.l. in ordine all’esigenza di adeguarsi integralmente alle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati in ambito giornalistico, con particolare riguardo alle misure da adottare per salvaguardare la riservatezza e la dignità degli interessati, nonché con riguardo alla necessità di rispettare l’obbligo di fornire tempestivamente all’Autorità le informazioni richieste per l’esecuzione dei propri compiti ai sensi degli artt. 58, par. 1, lett. a) del Regolamento e 157 del Codice;

c) dispone l’invio del presente provvedimento al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti per l’inoltro al competente Consiglio regionale.

Il Garante invita, ai sensi degli artt. 157 del Codice e 58, par. 1, lett. a), del Regolamento (UE) 2016/679, Il Sussidiario.net S.r.l., entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, a comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto e di fornire comunque riscontro adeguatamente documentato. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui agli artt. 166 del Codice e dell’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 25 febbraio 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei