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Parere sullo schema di decreto in tema di modalità di concessione del contributo per l’acquisto di paratie divisorie nei veicoli destinati ai servizi di autotrasporto pubblico non di linea - 9 luglio 2020 [9441718]

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[doc. web n. 9441718]

Parere sullo schema di decreto in tema di modalità di concessione del contributo per l’acquisto di paratie divisorie nei veicoli destinati ai servizi di autotrasporto pubblico non di linea - 9 luglio 2020

Registro dei provvedimenti
n. 136 del 9 luglio 2020

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il dott. Antonello Soro, presidente, la prof.ssa Licia Califano e la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e il dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito Regolamento);

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito Codice);

Vista la richiesta di parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la documentazione in atti;Viste le osservazioni formulate dal Segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la prof.ssa Licia Califano;

PREMESSO

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la nota del 16 giugno 2020, successivamente integrata con la nota del 1 luglio, ha trasmesso al Garante, al fine del prescritto parere, uno schema di decreto – da adottarsi di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze – volto a definire le modalità di concessione di un contributo per l’acquisto di paratie divisorie, nei veicoli destinati ai servizi di autotrasporto pubblico non di linea, ai sensi dell’articolo 93 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito dalla legge n. 27/2020).

RILEVATO

2. Lo schema di decreto, che si compone di 9 articoli, disciplina l’entità massima del contributo riconoscibile, le modalità di presentazione delle domande e di erogazione del contributo stesso in favore dei soggetti che dotano i veicoli di paratie divisorie, conformi a particolari caratteristiche tecniche.

In particolare, l’articolo 2 individua i soggetti che possono richiedere il predetto contributo, mentre l’articolo 3 stabilisce in 150 euro il limite massimo del rimborso, che sarà assegnato in base all’ordine temporale di inserimento delle istanze, fino ad esaurimento delle risorse.

L’articolo 4 definisce la procedura per beneficiare del contributo prevedendo, in particolare, che il richiedente si registri su una piattaforma informatica accessibile dal sito del Ministero. L’identità del richiedente, secondo quanto indicato dal comma 2 del predetto articolo, è verificata attraverso il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (di seguito “SPID”). Il comma 3 prevede che l’istanza sia corredata da una dichiarazione sostitutiva - redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - in cui il soggetto richiedente attesta alcuni dati (quali, tra gli altri, il numero di targa del veicolo su cui è installata la paratia; il titolo che legittima la disponibilità del veicolo; il codice IBAN per l’accredito del rimborso e i dati dell’intestatario del conto; l’indirizzo email per eventuali comunicazioni connesse all’erogazione del rimborso).

L’art. 5 disciplina le modalità del rimborso e prevede che il Ministero, attraverso la società SOGEI S.p.A., proceda alla verifica della validità e correttezza dei dati relativi al codice fiscale del richiedente, attraverso il collegamento con l’anagrafe tributaria, e della targa del veicolo, attraverso un apposito elenco fornito dalla Direzione Generale per la Motorizzazione.

L’articolo 6, rubricato “Soggetti attuatori”, prevede che il Ministero stipuli apposite convenzioni con SOGEI, incaricata delle attività informatiche relative alla piattaforma su cui si registrano richiedenti e per la verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4, e CONSAP S.p.A., quale gestore delle liquidazioni dei rimborsi richiesti, mentre l’articolo 7 prevede che la SOGEI invii al Ministero una reportistica per la rendicontazione (e a CONSAP la reportistica per la rendicontazione delle richieste di rimborso presentate sulla piattaforma) e provveda al monitoraggio degli oneri derivanti dalla emissione dei buoni di spesa, al fine di rispetto dei limiti di spesa.

Infine, l’articolo 8 “Trattamento dei dati personali” individua il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quale titolare del trattamento dei dati personali, mentre prevede che le predette società - SOGEI e CONSAP - siano designate quali responsabili del trattamento dei dati, con apposito atto scritto in cui sono specificati analiticamente i compiti rispettivamente affidati, in conformità all’articolo 28 del Regolamento.

RITENUTO

3. Il nuovo schema di decreto in esame tiene conto delle indicazioni fornite dall’Ufficio del Garante ai competenti uffici del Ministero, nel corso di interlocuzioni volte a rendere lo stesso conforme ai principi in materia di protezione dei dati personali relative, in particolare, alla corretta individuazione dei dati oggetto di verifica da parte del Ministero, attraverso la società SOGEI presso l’Agenzia delle entrate e la Direzione generale per la Motorizzazione, nonché alle misure tecniche e organizzative necessarie a garantire la sicurezza dei trattamenti.

In particolare, si rileva che, nel rispetto del principio di liceità, correttezza e trasparenza, in conformità a quanto previsto dall’articolo 5, par. 1, lett. a) e art. 6, par. 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, lo schema ha individuato, chiaramente, all’articolo 4, commi 2 e 3, la tipologia di dati trattati dal Ministero e dai responsabili del trattamento, precisando che, con riferimento al codice IBAN per l’accredito del rimborso e   all’indicazione dell’intestatario o cointestatario del conto corrente, lo stesso deve coincidere con il soggetto richiedente il bonus.

Nel rispetto del principio di finalità e di minimizzazione del trattamento di cui all’articolo 5, par. 1, lett. b) e c) del Regolamento, si osserva, poi, che l’articolo 4, comma 3, prevede, che l’identità dei richiedenti sia verificata attraverso SPID acquisendo, dai gestori dell’identità digitale, soltanto nome, cognome, codice fiscale, e denominazione sociale.

Inoltre, lo schema di decreto prevede che il Ministero, titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 8, stipuli apposite convenzioni con SOGEI e CONSAP, individuati quali responsabili del trattamento (articolo 6). Al fine di assicurare la conformità del trattamento a quanto previsto dal Regolamento (articolo 28, comma 3), è stabilito che le predette convenzioni (articolo 8, comma 3) dovranno individuare, oltre ad adeguati tempi di conservazione dei dati, le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza rispetto ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto dell’articolo 32 del Regolamento (articolo 8, comma 3).

Al riguardo, si rileva, in particolare, che il Ministero ha previsto che le misure tecniche ed organizzative riferite al trattamento in esame sono conformi a quanto già previsto nell’ambito dell'applicazione web denominata “Bonus dispositivi antiabbandono”, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 28 gennaio 2020, n. 39, sul quale il Garante ha reso parere il 15 gennaio 2020 (cfr. doc. web n. 9264222).

Infine, con riferimento all’attività di monitoraggio, prevista dall’articolo 7 dello schema, effettuata da SOGEI, si rappresenta che la stessa deve essere volta esclusivamente a rendicontare gli oneri derivanti dall’emissione dei buoni elettronici, ai soli fini del rispetto dei limiti di spesa previsti.

Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che i trattamenti disciplinati dallo schema in esame non presentino criticità in ordine ai profili di protezione dei dati personali.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere favorevole, ai sensi dell’articolo ai sensi dell’art. 58, par. 3, lett. b), del Regolamento, sullo schema di decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze con l’osservazione riguardante l’attività di monitoraggio, prevista dall’articolo 7 dello schema, effettuata da SOGEI, che deve essere volta esclusivamente a rendicontare gli oneri derivanti dall’emissione dei buoni elettronici, ai soli fini del rispetto dei limiti di spesa previsti.

Roma, 9 luglio 2020

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia