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Provvedimento del 18 ottobre 2018 [9084531]

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[doc. web n. 9084531]

Provvedimento del 18 ottobre 2018

Registro dei provvedimenti
n. 471 del 18 ottobre 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito il "Codice") come novellato dal d.lg. 10 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679";

VISTI i provvedimenti n. 396 del 28 giugno 2018, doc. web n. 9023246, e n. 427 del 19 luglio 2018, doc. web n. 9039945, con i quali l'Autorità ha vietato l'ulteriore trattamento dei dati relativi alla posizione geografica effettuato da due società, risultato in violazione, per alcuni profili, della disciplina in materia di protezione dei dati personali;

VISTO che con i menzionati provvedimenti, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. d), del Regolamento (UE) 2016/679, sono state altresì impartite a Visirun S.p.A., in qualità di soggetto che fornisce il servizio di localizzazione di veicoli, alcune prescrizioni da adempiere entro il 30 settembre 2018;

VISTA la nota del 27 agosto 2018 con la quale Visirun S.p.A. ha dato conto all'Autorità delle misure fino a quel momento adottate e di quelle che intende adottare per conformarsi ai menzionati provvedimenti;

VISTO, in particolare, che con tale nota Visirun S.p.A. ha rappresentato all'Autorità "l'esigenza di coordinare tutti i diversi team coinvolti […] poiché la notifica dei provvedimenti è avvenuta in concomitanza del periodo delle vacanze estive"; la società ha altresì dichiarato di voler in ogni caso "attivarsi […] per richiamare ulteriormente l'attenzione dei propri clienti circa la possibilità di utilizzare la funzione "Privacy" che l'autista può attivare quando utilizza il veicolo per motivi personali" nonché di voler "modificare i propri termini e condizioni al fine di chiarire ai clienti che gli stessi hanno l'obbligo di fornire un'informativa ai propri dipendenti con riguardo agli strumenti di localizzazione e tracciamento che si trovano nei veicoli, nonché di conformarsi a qualsiasi altro obbligo di legge";

VISTI i chiarimenti forniti su richiesta della medesima società che fornisce i servizi di localizzazione in un incontro tenutosi il 26 settembre 2018 presso la sede dell'Autorità;

VISTA la nota del 1° ottobre 2018 con la quale la società stessa ha chiesto una "proroga di 60 giorni del termine originario in scadenza il 30 settembre […] fino al 29 novembre 2018";

VISTO che con la menzionata nota la società ha ulteriormente rappresentato che "al fine di dare visibilità alla funzione "Privacy" [ha] organizzato una campagna di marketing che consisterà nella creazione di una specifica pagina […] del sito aziendale di Visirun", campagna che "si prevede sarà rilasciata entro il mese di novembre"; inoltre, secondo quanto dichiarato, sono ancora in corso di revisione i termini e condizioni "per offrire informazioni più complete (i) riguardo al tipo di dati raccolti e trattati dal dispositivo Visirun; (ii) al fine di sottolineare che i […] clienti, nella loro posizione di titolari del trattamento dei dati, sono pienamente responsabili dell'utilizzo del dispositivo nel rispetto della legislazione applicabile, e (iii) hanno l'obbligo di informare i propri dipendenti del dispositivo di tracking che si trova nei veicoli […]"; visto che, in base a quanto dichiarato, la versione rivista dei termini e condizioni sarà sottoposta all'Autorità "entro la fine del mese corrente", mentre con riferimento "alle altre richieste di adeguare la versione standard del prodotto Visirun ai principi di privacy by design, con particolare riferimento alla periodizzazione temporale della rilevazione della posizione geografica, dei tempi di conservazione dei dati e alla messa a disposizione delle mappe dei percorsi effettuati, la società conferma che al momento sta valutando qualora e come dar seguito ai chiarimenti offerti da questa Autorità";

RITENUTO, alla luce di quanto rappresentato dalla società e considerata la recente applicazione del principio di protezione dei dati per impostazione predefinita in virtù del quale il Garante ha prescritto di modificare l'impostazione standard dei servizi offerti, di concedere la proroga richiesta e fissare al 29 novembre 2018 il termine entro il quale Visirun S.p.A. è tenuta a dare completo adempimento alle prescrizioni contenute nel paragrafo 8 del n. 396 del provvedimento 28 giugno 2018 e nel paragrafo 10 del provvedimento n. 427 del 19 luglio 2018;

ESAMINATA la documentazione in atti; 

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; 

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell'art. 58, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679, riservata ogni verifica e valutazione in ordine all'adempimento delle prescrizioni impartite con i provvedimenti n. 396 del 28 giugno 2018 e n. 427 del 19 luglio 2018, a parziale modifica degli stessi, accolta la richiesta di proroga, fissa al 29 novembre 2018 il termine per completare le attività necessarie all'adempimento alle predette prescrizioni dandone comunicazione al Garante.

Si ricorda che il mancato riscontro alle richieste formulate ai sensi dell'art. 58 è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679.

Ai sensi dell'art. 78 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché degli artt. 152 del Codice (come novellato dal d.lg. 101/2018) e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 18 ottobre 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia