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Parere su una istanza di accesso civico - 22 maggio 2018 [9001943]

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[doc. web n. 9001943]

Parere su una istanza di accesso civico - 22 maggio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 359 del 22 maggio 2018 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto l’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice”);

Vista la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);

Visto il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

PREMESSO

Con la nota in atti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Lusia ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame sul provvedimento di diniego di un accesso civico.

Nello specifico, oggetto dell’accesso civico risultano essere: piano urbanistico attuativo, comunicazione edilizia, permesso di costruire, segnalazione certificata di inizio attività «insistenti sui mappali [identificati in atti] con intestazione [riferita a una S.r.l. identificata in atti] da tutto il 2010 a tutto il 2012».

Nell’istanza è specificato che il motivo della richiesta è la «produzione a legale incaricato [dall’istante] di atti tecnico/amministrativi in riferimento ai lavori eseguiti [dall’istante] sui mappali interessati»

Dagli atti risulta che la Società controinteressata si sia opposta all’accesso civico, evidenziando, fra l’altro, che:

- i documenti richiesti «contengono dati, anche “sensibili”, riferibili pure a soggetti terzi, dei quali [la stessa] è responsabile del trattamento»;

- «mappe, planimetrie e progetti, di cui si chiede l’accesso, contengono dati assolutamente privati [che non possono essere messi] a conoscenza di chicchessia»;

-  «gli atti ai quali si chiede accesso sono suscettibili di fornire informazioni di carattere commerciale strategico [che non possono essere] divulgati a discapito degli interessi [della Società]».

Il Comune ha negato l’accesso «Considera[ndo] le motivazioni addotte [dalla Società controinteressata], le quali in particolare attengono alla protezione dei dati personali ed alla tutela degli interessi economici e commerciali della Società».

OSSERVA

1. Introduzione

La disciplina di settore in materia di accesso civico contenuta nel d. lgs. n. 33/2013 prevede che l’accesso civico è istituto preordinato a «favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico» (art. 5, comma 2). 

La medesima normativa sancisce che l’accesso civico è “rifiutato”, fra l’altro, «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a)).

Si ricorda, in proposito, che per «dato personale» si intende «qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale» (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice).

In tale quadro, sotto il profilo procedurale, occorre evidenziare che l’amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso civico è tenuta a coinvolgere i controinteressati, individuati ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2 (art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 33/2013).

Il Garante deve essere sentito dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nel caso di riesame a esso presentato, laddove l’accesso sia stato negato o differito per motivi attinenti alla tutela della «protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (artt. 5, comma 7; 5-bis, comma 2, lett. a)).

2. Osservazioni

Dagli atti risulta che la richiesta di accesso civico ha a oggetto una serie di certificati edilizi riferiti a una Società e che il Comune ha negato il predetto accesso, richiamando le motivazioni del della società controinteressati, fra cui, in generale anche la normativa in materia di protezione dei dati personali.

Al riguardo, per i profili di competenza di questa Autorità, si evidenzia che i titoli edilizi possono, in linea generale, contenere dati e informazioni personali della natura più varia, quali, ad esempio, i dati identificativi e anagrafici dei soggetti richiedenti (se persone fisiche) o dei loro rappresentati e dei tecnici progettisti, la titolarità dell’immobile, l’indicazione dei dati catastali, nonché informazioni sui pareri acquisiti da altri organismi e sull’opera da costruire. Agli stessi documenti sono, inoltre, di norma allegati atti contenenti informazioni più specifiche sulla tipologia di intervento o sulla destinazione d’uso dell’immobile oggetto del permesso, gli elaborati progettuali, etc.

Tuttavia, nel caso sottoposto in esame, occorre rappresentare che, dalla documentazione inoltrata al Garante ai fini dell’istruttoria (istanza di accesso civico, provvedimento di diniego del Comune, opposizione della Società controinteressata e richiesta di riesame), non è dato capire se i dati e le informazioni contenuti nella documentazione richiesta siano riferibili a persone fisiche o giuridiche, in quanto al riguardo non è stata fornita una descrizione, neanche di tipo generale dei dati personali ivi contenuti. Appare evidente che, nel caso in cui fossero riferiti a enti o persone giuridiche, la disciplina del Codice non risulterebbe applicabile, essendo il concetto di dato personale – e la conseguente tutela apprestata – riferiti esclusivamente alle persone fisiche.

Per tutto quanto sopra riportato e per le carenze istruttorie riscontrate, conformemente ai precedenti orientamenti del Garante (cfr. provv. n. 103 del 22 febbraio 2018, doc. web n. 8357130 in materia di concessione ediliziase), si ritiene che questa Autorità non possa pronunciarsi, nel merito, in relazione al diniego opposto all’istante dal Comune di Lusia.

In ogni caso, si ricorda che, in materia di accesso civico a dati personali contenuti in documentazione inerente a titoli edilizi, il Garante si è già espresso in passato con i pareri contenuti nei provvedimenti n. 360 del 10 agosto 2017, doc. web n. 6969290 (CILA e SCIA); n. 68 dell’8 febbraio 2018, doc. web n. 8052934 (permessi di costruire); n. 25 del 18 gennaio 2018, doc. web n. 7688896 (condono edilizio), alle cui motivazioni si rinvia integralmente, con riferimento alle valutazioni che il soggetto destinatario dell’accesso civico deve effettuare al fine di verificare l’esistenza di un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE 

esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Lusia, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.

Roma, 22 maggio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia