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Audizione del Garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro in tema di diritto di accesso a internet

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Audizione di Antonello Soro, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Audizione informale sui disegni di legge costituzionale nn. 1317 e 1561 (diritto di accesso a internet)

presso la  1ª  Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica (12 marzo 2015)

(testo dell´intervento)

 

1. Internet, da mezzo a mondo

Diversi nella formulazione ma analoghi nella ratio, i due disegni di legge sono l´espressione della  crescente attenzione alla rete quale bene giuridico da tutelare e, specificamente, del quale va garantita a chiunque la fruizione.

Il dibattito attorno a questo tema, nei vari Paesi, è ampio e ha conosciuto, di recente, momenti significativi. Penso, ad esempio, all´approvazione del Marco civil in Brasile; alla Guida ai diritti umani in internet da parte del Comitato dei Ministri del Consiglio d´Europa, lo scorso aprile; alla Risoluzione Onu del 2013 in cui la possibilità di usufruire della rete è definito un diritto fondamentale dell´uomo, ma anche alla Dichiarazione dei diritti e dei doveri in internet elaborata dalla Commissione ad hoc della Camera dei deputati, sottoposta a  consultazione pubblica.

La crescente attenzione verso la rete è, certamente, il riflesso della sua sempre maggiore rilevanza nella vita privata e pubblica e il diritto, è evidente,  non può essere indifferente a quello che sta davvero divenendo il più grande spazio pubblico che l´umanità abbia mai conosciuto.

Ma la centralità della rete nel dibattito pubblico significa molto di più.

Profondi mutamenti hanno segnato  il passaggio al web  interattivo, all´internet "di ogni cosa", al "pianeta connesso" e hanno cambiato il nostro modo di concepire le relazioni, la democrazia, la vita individuale e collettiva.

Internet da strumento di comunicazione si è trasformato in presupposto dei comportamenti individuali, principale piattaforma su cui costruire relazioni interpersonali, lavoro, erogazione di servizi, commerci,  contenuti: è diventato l´ambiente in cui nasce la cultura e si forma un modo di abitare il mondo e di organizzarlo.

Internet è la nuova dimensione entro cui si svolge – per citare l´art. 2 Costituzione- la personalità di ciascuno: è la realtà in cui si esercitano e si negano i diritti, si dispiegano libertà e responsabilità.

Per questo e in questa misura, la rete diviene un bene giuridico, meritevole di tutela soprattutto per non soccombere agli imperativi, mai egalitari, della lex mercatoria, per non rimettere a quella "legislazione privata" delle condizioni generali di contratto la garanzia, su scala mondiale, dei diritti fondamentali.

Laddove, come ha ricordato la Corte di giustizia con la sentenza Costeja, i diritti fondamentali non possono essere assoggettati alla mera logica del profitto, in armonia con il principio personalista sancito dal preambolo della Carta di Nizza ("L´Unione europea pone la persona al centro della sua azione") ma, assai prima, dalla nostra Costituzione.

La sfida oggi, dunque, non è quella di giuridificare uno spazio che altrimenti, lasciato alla discrezionalità dell´etica individuale, troverebbe un suo "ordine privato": si tratta invece di difendere la libertà del più grande spazio pubblico che l´umanità abbia mai conosciuto dall´egemonia dei grandi monopolisti del web  da un lato e dalle imposizioni degli Stati totalitari, dall´altro.  

Accanto alla straordinaria capacità di promuovere processi inclusivi, di partecipazione democratica; accanto alla sua "capacità generativa", infatti, il web ha anche dimostrato – con l´ambivalenza propria di ogni tecnologia – di poter amplificare, con effetti dirompenti, atti discriminatori, violenti, vessatori, spesso nei confronti dei soggetti più fragili o di quanti siano percepiti (e rappresentati) come diversi.

Alcune delle forme più insidiose della criminalità, anche organizzata, presuppongono oggi lo sfruttamento abusivo di dati personali, il furto d´identità, la frode informatica, quando non addirittura veri e propri attentati alla sicurezza nazionale realizzati in via cibernetica.

Ma anche tralasciando la vera e propria devianza e dunque, pur nel suo "fisiologico" funzionamento, la rete espone gli utenti a rischi da non sottovalutare.

La profilazione e il monitoraggio delle scelte individuali (espresse dal comportamento on-line), consentono ad esempio più sottili strategie di esclusione, che rischiano di riprodurre quelle zone "ad accesso limitato" di cui parla Bauman.

Questi rischi di discriminazione e omologazione possono essere prevenuti soltanto con un consapevole esercizio, da parte di ciascuno, dei propri diritti in rete e con un impegno delle istituzioni tutte, nella consapevolezza che fenomeni globali-  propri dello spazio digitale -  esigono risposte altrettanto globali.

In questo senso, la sede naturalmente più idonea a regolare fenomeni, quali quelli che si svolgono in uno spazio immateriale come la rete, sarebbe indubbiamente la sede internazionale.

L´affermazione di un "paniere minimo" di diritti e libertà per i cittadini di ogni ordinamento renderebbe, invero, la rete l´unico spazio pubblico capace di un vero universalismo giuridico; il solo, peraltro, modo possibile di concepire le norme in un contesto naturalmente incompatibile con confini entro cui inscrivere giurisdizioni e codici.

2. Tra libertà informatica e diritto sociale

La maggiore idoneità della sede internazionale a promuovere la tutela dei diritti in rete (e la tutela del diritto "alla rete") non implica, certo, la rinuncia all´introduzione di norme nazionali che favoriscano la rimozione degli ostacoli – infrastrutturali e cognitivi- al pieno sviluppo della persona nella dimensione digitale, impedendone l´anomia e cogliendone esigenze e peculiarità.

I disegni di legge in esame sviluppano la dimensione costituzionale della rete come bene giuridico, valorizzando l´esigenza di garantire a ciascuno il "diritto sociale" all´accesso, con pari opportunità, a questa nuova dimensione (che è sociale, informativa, culturale, politica), nella quale esercitare ogni altro diritto e libertà.

Oltre a un indubbio valore simbolico (di promozione, cioè, della cultura e dell´etica del digitale), la costituzionalizzazione del diritto di accesso a internet avrebbe  la funzione non solo di vietare norme regressive da punto di vista dello sviluppo infrastrutturale del web, ma anche di imporre una legislazione volta a superare il digital divide e l´analfabetismo digitale, che rappresentano oggi vere e proprie fonti di discriminazione ed esclusione sociale.

Il diritto di accesso rappresenterebbe quindi un tipico diritto sociale o "di prestazione", tale cioè da radicare in capo al cittadino la pretesa a che lo Stato gli garantisca, in condizioni di eguaglianza rispetto agli altri consociati, la possibilità di fruire della dimensione di cui più di ogni altra, oggi, si alimenta la vita pubblica e privata.  E questo in linea con la tendenza, propria del nostro tempo, a valorizzare l´accesso quasi più della  proprietà nel rapporto tra individuo, economia e società.

Si spiegherebbe soprattutto in quest´ottica, allora, la scelta del ddl Campanella in favore della collocazione sistematica del nuovo diritto all´interno della sezione dei rapporti etico-sociali.

Il diritto di accesso alla rete seguirebbe così i principali diritti di prestazione, in particolare quelli alla salute e all´istruzione, che sanciscono infatti, in primo luogo, il diritto all´accesso, in condizioni paritarie e anche per i non cittadini, alle cure mediche e alla formazione scolastica.

Ovviamente non è questa la sola soluzione possibile: il ddl Lucidi, ad esempio, opta per l´inserimento della norma subito dopo il diritto alla libertà di manifestazione del pensiero (di cui appunto l´accesso alla rete sarebbe una pre-condizione più che un´espressione).

Entrambe le soluzioni hanno, ovviamente, ombre e luci ma, soprattutto, dimostrano la difficoltà di circoscrivere in norma (peraltro costituzionale) la complessità di un fenomeno, quale quello del digitale, che partecipa trasversalmente di pressoché tutti i principi costituzionali e il cui inquadramento sistematico non risulta mai davvero risolutivo.

3. Diritto "alla rete" e diritti "nella rete": l´Habeas Data come condizione di libertà

Proprio in quanto dimensione e non semplice infrastruttura, la rete (e quindi l´accesso ad essa) è condizione e limite, ad un tempo, dell´esercizio di ciascun diritto e libertà che la Costituzione tutela: dalla salute all´istruzione; dalla libertà di espressione alla formazione culturale; dal diritto al lavoro alla tutela della dignità.
 E questo perché internet rende possibile nuove modalità e forme di esercizio di questi e dei più tradizionali diritti, mutando anche il rapporto tra Stato e cittadino, che sempre più spesso si avvale della rete: si pensi alla giustizia telematica o all´identità digitale quale riferimento unico, centro d´imputazione soggettiva nei rapporti tra p.a. e singolo (v. artt. 3 Cad, d.lgs. 82/2005 e 1, c.1, l. 4/2004, che espressamente sancisce il diritto di ciascuno all´accesso agli strumenti telematici).

Lo stesso diritto alla protezione dei dati personali, sancito dalla Carta di Nizza come presupposto di libertà e dignità, disciplinato sin dal ´95 dalla normativa europea, è stato da noi espressamente ricondotto, con legge ordinaria (d.lgs. 196/2003) all´ambito dei diritti fondamentali, conferendogli un contenuto positivo e relazionale; di condizione per la libera costruzione della personalità.

E con una lettura altrettanto evolutiva di queste norme di rango (meramente) primario, la giurisprudenza di legittimità e noi stessi abbiamo affermato, almeno sei anni prima della Corte di giustizia, il diritto all´oblio quale particolare espressione di quel diritto "d´inviolata personalità"  che garantisce l´equilibrio tra memoria individuale e collettiva, informazione e identità individuale.

Ciò dimostra allora come un diritto, quale quello all´accesso, strumentale ad altri diritti, ben possa essere garantito con politiche attive e promozionali che sviluppino le condizioni per la migliore fruizione, da parte di chiunque, in condizioni di parità e uguaglianza sostanziale, della rete, quale beneficio del progresso di cui avvalersi ai sensi dell´art. 17 del Patto internazionale sui diritti sociali ed economici.

Del resto, le norme costituzionali hanno dimostrato già oggi duttilità e lungimiranza sufficienti a consentire, in un´interpretazione evolutiva, la garanzia di questo diritto, come anche in altri Paesi.

A fronte, infatti, di ordinamenti quali quello greco o quelli sudamericani che hanno inserito questo nuovo diritto nelle proprie Costituzioni (molte delle quali più giovani della nostra), altri lo hanno invece riconosciuto espressamente con legge ordinaria (ad es. la Finlandia) o comunque con un´interpretazione evolutiva delle norme vigenti (dalla Germania alla Francia agli Usa).

E´ però significativo che, sia nelle interpretazioni evolutive dei testi costituzionali (italiani e non), sia nelle legislazioni più organiche in materia, il diritto "alla" rete si sia sempre accompagnato all´affermazione di altrettanti diritti fondamentali "nella" rete; nella fruizione, cioè, di questa dimensione in condizioni di libertà e non prevaricazione.

Il diritto di accesso sarebbe, infatti, soltanto illusorio se in quella dimensione virtuale il singolo perdesse le sue dignità, autonomia e libertà e  fosse soggetto a quelle "servitù, (pur) volontarie" cui ci consegna un uso poco attento della rete e una scarsa consapevolezza dell´importanza di proteggere i nostri dati.

E´ infatti questa "autodeterminazione informativa" la condizione per evitare i rischi di omologazione ed esclusione del "diverso" connessi allo sfruttamento, a fini anche commerciali, delle identità e alla profilazione massiva.

Se privata delle garanzie necessarie, la società dell´informazione rischia insomma di divenire la società della schedatura e la rete, da straordinaria risorsa democratica  rischia di farsi - proprio perché policentrica ma acefala -strumento di sorveglianza totale e centralizzata da parte dei grandi poteri economici.

Non a caso, il diritto alla protezione dei dati personali è richiamato come condizione e presupposto di garanzia in ogni normativa (soprattutto europea) che disciplini il ricorso a strumenti telematici da parte di soggetti privati e pubblici, persino nell´esercizio di funzioni di sicurezza pubblica o giustizia, come sancito dalla sentenza Digital Rights.

Solo un esercizio consapevole del proprio diritto alla protezione dei dati personali– con i connessi poteri d´intervento nei confronti di chiunque gestisca i dati – consente di rendere il diritto di accesso alla rete effettivo strumento di libertà.

Nel disciplinare questo nuovo diritto, qualunque sia la forma su cui si converrà, si dovrà allora tenere conto dell´esigenza di affermare – come la Magna Charta con l´Habeas Corpus – l´intangibilità dell´Habeas Data, ovvero la precondizione di ogni altro diritto nella società digitale.

Scheda

Doc-Web
8730625
Data
12/03/15

Tipologie

Audizioni e memorie