g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 5 ottobre 2017 [7428251]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 7428251]

Provvedimento del 5 ottobre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 400 del 5 ottobre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 11 luglio 2017 nei confronti di Consob-Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (d´ora innanzi "Consob") con cui XX, rappresentato e difeso dall´avv. Elena Nicoli, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

la rettifica dei dati che lo riguardano pubblicati nel Bollettino di Vigilanza della Consob n. 1 del 15 gennaio 2016, reso disponibile sul sito Internet di quell´Autorità, in relazione ad un provvedimento sanzionatorio emesso nei propri confronti;

la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha chiesto in particolare alla resistente di provvedere a tale rettifica attraverso l´inserimento nel Bollettino in questione di un opportuno avviso circa le impugnazioni da lui proposte avverso il predetto provvedimento sanzionatorio, con indicazione dei relativi estremi;

TENUTO CONTO che il ricorrente ha invocato, a sostegno della propria richiesta, quanto disposto dall´art. 7, comma 3, lett. a), del Codice, nonché dall´art. 195-bis del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, TUF) (articolo introdotto dal d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72) secondo il quale "nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione sia adita l´autorità giudiziaria, la Banca d´Italia o la Consob menzionano l´avvio dell´azione giudiziaria e l´esito della stessa a margine della pubblicazione";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 28 luglio 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota del 28 luglio 2017 con la quale la Consob ha:

rilevato come la citata disposizione dell´art. 195-bis del TUF, ai sensi dell´art. 6, comma 2 del d.lgs. n. 72/2015 e delle disposizioni attuative adottate dalla Consob con delibera n. 19521 del 24 febbraio 2016, trovi applicazione solo rispetto ai provvedimenti sanzionatori relativi a violazioni commesse successivamente all´8 marzo 2016, di talché al provvedimento sanzionatorio oggetto di ricorso si applica ancora il previgente regime di pubblicazione delle sanzioni di cui all´art. 195 del TUF;

dichiarato di aver comunque provveduto, in adesione alle richieste del ricorrente, ad integrare il predetto Bollettino, annotando -a margine del decreto di rigetto della Corte d´Appello di Brescia - gli estremi del ricorso per Cassazione promosso dal ricorrente  avverso il citato decreto il cui giudizio è ancora pendente;

RILEVATO che la resistente ha fornito, sia pure nel corso del procedimento, un sufficiente riscontro alle richieste del ricorrente comunicandogli l´avvenuta integrazione dei dati che lo riguardano secondo le indicazioni dallo stesso fornite nell´atto introduttivo ed in linea con quanto disposto dall´art. 195-bis del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, pur non trovando tale norma applicazione rispetto al provvedimento sanzionatorio oggetto di ricorso, e considerato altresì l´art. 7, comma 3, lett. a), del Codice;

RITENUTO, pertanto, che, in ragione di quanto sopra esposto, debba essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo in euro 500,00, da addebitarsi nella misura di euro 200,00 a carico della Consob, in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, da addebitarsi nella misura di euro 200,00 a carico della Consob che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 5 ottobre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia