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Parere su uno schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate per l’accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati - 30 marzo 2017 [6378475]

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[doc. web n. 6378475]

Parere su uno schema di provvedimento del Direttore dell´Agenzia delle entrate per l´accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati - 30 marzo 2017

Registro dei provvedimenti
n. 163 del 17 marzo 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice);

VISTO l´articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, ai sensi del quale, in particolare, "con provvedimento del Direttore dell´Agenzia delle entrate, sentita l´Autorità Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità tecniche per consentire al contribuente o agli altri soggetti autorizzati di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall´Agenzia delle entrate";

VISTO il provvedimento del Direttore dell´Agenzia delle entrate del 23 febbraio 2015 avente per oggetto l´"Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati", sul quale l´Autorità ha espresso il proprio parere il 19 febbraio 2015 (doc. web n. 3741076), con cui l´Agenzia, per il primo anno in via sperimentale, ha definito la platea dei contribuenti destinatari della dichiarazione precompilata e ha stabilito le modalità tecniche per consentire al contribuente e agli altri soggetti autorizzati di accedere alla dichiarazione precompilata;

VISTO il successivo provvedimento del Direttore dell´Agenzia delle entrate dell´11 aprile 2016, avente il medesimo oggetto, sul quale il Garante si è espresso con il parere del 7 aprile 2016 (doc. web n. 4916838);

VISTA la nota dell´Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2017, con la quale è stato sottoposto al parere del Garante lo schema del nuovo provvedimento del Direttore dell´Agenzia avente per oggetto l´"Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati" che, nel confermare le modalità tecniche già disciplinate nel precedente provvedimento del 2016, tiene conto dell´incremento dei dati resi disponibili ai contribuenti per la dichiarazione 730 precompilata a partire dall´anno 2017 (tra cui rilevano, in particolare, le spese veterinarie) e delle problematiche evidenziate dal Garante nell´apposito tavolo di lavoro istituito per valutare la sicurezza dei trattamenti di dati personali, e riferibili, in particolare, a:

a. le misure previste per l´accesso alla dichiarazione precompilata dei contribuenti dal 2017 da parte dei Caf, dei professionisti abilitati e dei sostituti d´imposta che prestano assistenza fiscale, atteso che l´indicazione degli importi riportati nei quadri della dichiarazione dei redditi presentata nell´anno precedente non può essere più ritenuta idonea, a fronte delle novità introdotte in materia di trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni che prevedono, in particolare, la pubblicazione delle dichiarazioni dei redditi dei dirigenti pubblici, rendendo, quindi, tali importi conoscibili a chiunque;

b. la procedura utilizzata per l´identificazione dei contribuenti in caso di deleghe acquisite dai Caf attraverso procedure on line;

c. il sistema di gestione delle utenze di Entratel (sistema utilizzato per l´accesso alle dichiarazioni precompilate da parte dei soggetti autorizzati) che presenta un´eccessiva ampiezza del profilo attribuito, per impostazione di default, ai nuovi operatori "incaricati", ricomprendendo tutti i servizi disponibili e non fornisce, nel cruscotto di "gestione incaricati" dell´ente, la visualizzazione dello "storico" delle abilitazioni effettuate da parte dei gestori degli "incaricati", con impossibilità quindi di monitorare adeguatamente la gestione delle utenze, anche da parte del rappresentante legale;

RILEVATO, al riguardo, che l´Agenzia, nel ribadire gli interventi già apportati nel 2016, al fine di recepire le indicazioni del Garante, ha:

a. modificato, nello schema in esame, il riferimento temporale dei dati dichiarativi del contribuente delegante da indicare nella richiesta di accesso, tramite file o web, alla dichiarazione precompilata. Nello specifico, nei punti 4.2.3.3 e 4.2.4.1 dello schema di provvedimento, è stato previsto che i soggetti delegati debbano indicare il reddito complessivo del contribuente e l´importo esposto al rigo "differenza" nella dichiarazione dei redditi relativa al secondo anno precedente, anziché quelli della dichiarazione dell´anno precedente;

b. reso obbligatoria la sottoscrizione elettronica della delega, in caso di acquisizione in formato elettronico, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell´art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

c. programmato la realizzazione di nuovi interventi sul sistema Entratel che comporteranno l´attribuzione ai nuovi operatori "incaricati" di un profilo senza alcuna iniziale abilitazione all´utilizzo dei servizi, con la successiva assegnazione degli stessi da parte del gestore (attività pianificata per luglio 2017), e l´introduzione, nell´ambito delle funzionalità per i gestori degli "incaricati", dello "storico" delle abilitazioni degli operatori "incaricati" (attività pianificata per ottobre 2017);

RITENUTE idonee le nuove misure introdotte al fine di superare le problematiche emerse, ad oggi, nell´ambito degli accessi alla dichiarazione precompilata, fermo restando che l´individuazione dei dati dichiarativi del contribuente delegante, da indicare nella richiesta di accesso, di cui alla precedente lettera a), offre un rimedio solo temporaneo alla criticità evidenziata, che dovrà essere, quanto prima, oggetto di rivalutazione;

RITENUTO, in ogni caso, che l´adeguatezza delle misure di sicurezza previste nello schema di provvedimento in esame sarà oggetto di valutazione in concreto, anche alla luce delle risultanze dell´attività di controllo sugli accessi alla dichiarazione precompilata da parte dei contribuenti e dei soggetti autorizzati che l´Autorità si riserva di  effettuare;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIO´ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. g), del Codice e dell´art. 1, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, esprime parere favorevole sul nuovo schema di provvedimento del Direttore dell´Agenzia delle entrate per l´accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati.

Roma, 30 marzo 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia



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