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Provvedimento del 7 dicembre 2016 [5947045]

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[doc. web n. 5947045]

Provvedimento del 7 dicembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 517 del 7 dicembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 7 agosto 2016 nei confronti di Poste Italiane S.p.A. (di seguito "Poste") da XY con il quale la ricorrente:

-  ha ribadito le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, "Codice") in merito al trattamento dei dati personali effettuato da attraverso la nuova procedura "Gestione Attese" utilizzata per la gestione dei tempi di attesa nelle operazioni di sportello;

- ha chiesto il pagamento in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTA la nota del 10 agosto 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente, nonché la nota del 14 novembre 2016 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le successive note trasmesse in sede istruttoria dalle parti;

VISTA in particolare la memoria trasmessa in data 24 novembre 2016 e la successiva nota pervenuta via e-mail il 29 novembre 2016 con la quale Poste ha dichiarato che per l´ufficio postale ove presta lavoro la ricorrente la migrazione al nuovo sistema "Gestione Attese", è stata programmata per i giorni 19-20 dicembre 2016;

RILEVATO che il trattamento dei dati non è ancora stato posto in essere e che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile;

RILEVATO che, comunque, da un primo esame della documentazione in atti e delle informazioni acquisite nel corso dell´istruttoria, sono emersi elementi che inducono ad avviare un autonomo separato procedimento per una valutazione più generale del trattamento dei dati effettuato da Poste attraverso il sistema "Gestione Attese";

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile il ricorso;

b) dichiara compensate le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 7 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
5947045
Data
07/12/16

Tipologie

Decisione su ricorso