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Provvedimento del 24 novembre 2016 [5905569]

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[doc. web n. 5905569]

Provvedimento del 24 novembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 489 del 24 novembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice");

VISTO il codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (di seguito "codice di deontologia");

VISTO l´art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2007 del 14 dicembre 2007;

VISTO il reclamo presentato, in data 21 gennaio 2016, dall´avv. Monica Bertoglio, in nome e per conto dei sigg.ri XY e KW, successivamente integrato con note del 19 febbraio, 16 giugno, 26 luglio e 26 ottobre 2016;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal Segretario generale ai sensi dell´articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

PREMESSO

1.1. Con reclamo presentato in data 21 gennaio 2016, i sigg.ri XY e KW, tramite il loro legale, lamentano la violazione dei propri diritti in relazione ad alcuni articoli risalenti al 2014 e al 2015, pubblicati su "La Gazzetta di Mantova" e "La Voce di Mantova", i quali riferivano in merito agli sviluppi di un processo instaurato a loro carico per (presunti) illeciti compiuti ai danni di familiari e conoscenti.

In particolare i reclamanti denunciano: a) la violazione del principio di essenzialità dell´informazione in relazione alla «pubblicazione delle proprie generalità riportate per intero anziché delle sole iniziali»; b) l´assenza di interesse sociale della notizia in quanto gli articoli riguarderebbero «solo vicende interne alla famiglia»; c) la mancanza di un´accurata verifica dei fatti a scapito della loro immagine e reputazione.

1.2. Con successiva nota del 19 febbraio 2016 i reclamanti indicano altri articoli, reperibili anche on line, ritenuti lesivi dei loro diritti in quanto contenenti «attacchi personali» ed espressioni diffamatorie. Con riferimento agli articoli reperibili in internet, pubblicati a partire dal giugno 2014, viene lamentata la violazione del diritto all´oblio in ragione della «continua e rinnovata pubblicazione, a notevole distanza di tempo» di «vicende passate inerenti alla sfera più intima della propria storia personale».

2.1. Nell´ambito dell´istruttoria avviata dall´Ufficio, gli editori delle testate sopra menzionate, titolari del trattamento, hanno fornito i seguenti elementi:

a. Vidiemme soc. coop., editore de "La Voce di Mantova", fa presente che gli articoli oggetto di contestazione costituiscono espressione del legittimo esercizio del diritto di cronaca rispetto a fatti di interesse pubblico («processi riguardanti avvenimenti integranti reati gravi […] e connotanti un fenomeno, quale quello dello stalking, esponenzialmente cresciuto negli ultimi anni sia in termini numerici che in termini di disagio ed allarme sociale creati»); precisa inoltre che detti articoli si riferiscono a «procedimenti penali celebrati in pubblica udienza» riportando «esclusivamente i fatti emersi processualmente». La Società evidenzia poi la genericità delle doglianze relative al contenuto diffamatorio degli articoli mentre riguardo a quella concernente la pubblicazione delle generalità dei ricorrenti afferma che la stessa costituisce «diritto pacificamente rientrante nel diritto di cronaca e, nei casi in esame, pienamente giustificato non essendovi divieti o ragioni di opportunità che ne impedissero o sconsigliassero l´utilizzo»;

b. Finegil Editoriale s.p.a., editore de "La Gazzetta di Mantova", evidenzia che gli articoli oggetto di reclamo riguardano «un fatto per il quale era ravvisabile senz´altro, al momento del fatto, un interesse pubblico alla conoscenza della notizia […] ed è stato trattato nel rispetto del principio sancito in materia di essenzialità dell´informazione». Riguardo alla presenza degli articoli all´interno dell´archivio on line del quotidiano la Società fa presente che detto trattamento risponde a «fini documentaristici» e per tale ragione l´archivio «deve contenere tutti gli articoli pubblicati su tutte le edizioni e non potrebbe subire alcuna amputazione a pena di perdere tale carattere di storicità e completezza». Ciò posto, tuttavia «al fine di contemperare i diritti della persona […] con la libertà di manifestazione del pensiero […] ha provveduto a disabilitare l´accesso a tali articoli».

2.2. Nella nota integrativa del 16 giugno 2016 i reclamanti: a) segnalano ulteriori articoli de "La Voce di Mantova" e de "La Gazzetta di Mantova", pubblicati tra i mesi di marzo e giugno 2016, ritenuti lesivi della loro reputazione, nonché della loro sfera privata in quanto attinenti ad «informazioni di natura strettamente personale», diffuse in «violazione dei parametri dell´essenzialità rispetto al fatto di interesse pubblico narrato»; b) ribadiscono l´inutilità dell´identificazione personale; c) lamentano «la pubblicazione della fotografia del dott. XY senza che questi l´abbia mai autorizzato»; c) lamentano una modalità espressiva «autonoma e arbitraria, in chiave per lo più colpevolista, tanto nei confronti del dott. XY quanto della moglie peraltro assolta con la recente sentenza del 3.6.2016».

2.3. Con successiva nota del 26 luglio 2016 i reclamanti lamentano che «a fronte dell´impegno spontaneo del 26.4.2016 dell´Editoriale Finegil s.p.a. […] l´editore non ha provveduto […] a rimuovere e disabilitare on line gli articoli lesivi dei diritti degli odierni reclamanti»; inoltre segnalano un nuovo articolo pubblicato da "La Gazzetta di Mantova" per il quale ribadiscono le doglianze già manifestate.

2.4. Con ulteriore nota del 26 ottobre 2016 i reclamanti rilevano  nuovamente che Editoriale Finegil s.p.a. «non ha ancora provveduto ad oggi a rimuovere e/o disabilitare dalle pagine on line dell´archivio Gazzetta di Mantova gli articoli lesivi dei diritti degli odierni reclamanti».

Inoltre allegano due nuovi articoli de La Gazzetta di Mantova (edizioni del 16 luglio e 15 ottobre 2016) relativi ad altro processo che ha interessato i reclamanti di cui evidenziano: a) il «contenuto diffamatorio» e non rispondente a verità in quanto gli articoli predetti fanno «subito apparire il dentista imputato per una fattispecie di reato che non è quella relativa alla vicenda processuale citata [negli articoli]»); b) l´uso di un «linguaggio che […] trasmette ai lettori, anche al di là di una formale ed apparente correttezza espositiva, giudizi negativi sulla persona che mira sostanzialmente a mettere in cattiva luce i reclamanti». Nella predetta nota i reclamanti, nel richiamare le precedenti doglianze, ribadiscono, anche rispetto agli articoli testé menzionati, la lesione della loro reputazione, dell´onore, del diritto all´immagine, al nome e alla riservatezza.

3.1. Nel caso di specie trovano applicazione le disposizioni che regolano il rapporto tra attività giornalistica e protezione dei dati personali (contenute negli artt. 136-139 del Codice e nell´allegato codice di deontologia).

In particolare, l´art. 137, comma 3, del Codice, dispone che in caso di diffusione di dati personali per finalità giornalistiche restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all´articolo 2 del medesimo Codice (dignità, riservatezza, identità personale e protezione dei dati personali) e, in particolare, il limite dell´«essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico». Quest´ultimo limite trova applicazione anche con riferimento al trattamento di dati personali nell´ambito delle cronache relative a procedimenti penali (art. 12 codice di deontologia) e va interpretato, caso per caso, tenendo conto del contesto di riferimento e dei parametri forniti dall´art. 6 del codice di deontologia (indispensabilità di una notizia dettagliata in ragione dell´originalità del fatto, della descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, della qualificazione dei protagonisti).

3.2. Gli articoli oggetto del reclamo si riferiscono a una vicenda di interesse generale nel pur circoscritto ambito territoriale che è stato teatro delle vicende riprese dalla cronaca locale (un comune di poco più di 2000 abitanti) in ragione della gravità dei fatti contestati (atti persecutori, molestie, diffamazione), soggetti al vaglio del giudice penale, che vedono coinvolti una pluralità di persone, per lo più appartenenti alla ristretta cerchia familiare. In tale cornice, la scelta effettuata dai giornali di pubblicare anche i dati identificativi dei reclamanti, acquisiti lecitamente nel corso di pubbliche udienze, non può ritenersi contraria al principio di essenzialità dell´informazione, come invece affermato nel reclamo, anche in ragione della visibilità dei reclamanti a livello locale in ragione della professione svolta, in particolare, dal dott. XY (medico odontoiatra).

3.3. La liceità della diffusione dei dati relativi a persone interessate da procedimenti penali è stata peraltro affermata dal Garante in numerosi pronunciamenti nei quali si è affermato che la pubblicazione dei nomi di persone interessate da un procedimento penale in qualità di indagati, imputati o condannati non è preclusa dall´ordinamento vigente e che essa va inquadrata nell´ambito delle garanzie volte ad assicurare trasparenza e controllo da parte dei cittadini sull´attività di giustizia (in tema cfr. documento del Garante del 6 maggio 2004, Privacy e giornalismo. Alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell´Ordine dei giornalisti, doc. web n. 1007634; Relazione 2008, p.106, Relazione 2010, p. 100, Relazione 2012, p. 150, Relazione 2013, p. 87. Tale orientamento è stato confermato anche dalla giurisprudenza: cfr. Cass. civ., Sez. I, 19 marzo 2008, n. 7261, Cass. civ., Sez. III, 9 gennaio 2014, n. 194).

3.4. Anche con riferimento alla diffusione di immagini ritraenti tali soggetti la legge pone limiti puntuali in relazione a quelle che ritraggono persone in manette o in stato di detenzione (art. 114, comma 6 bis, c.p.p., art. 8, commi 2 e 3, codice di deontologia cit.), dovendo altrimenti il giornalista attenersi al citato principio di essenzialità dell´informazione e garantire comunque il rispetto della dignità della persona ritratta (Cass. civ. n. 7261/2008 e 194/2014 cit. e Cass. civ., Sez. III, 6 giugno 2014, n. 12834).

Al riguardo si ritiene che l´immagine del dott. XY oggetto di reclamo ─ pubblicata a corredo dell´articolo che (su "La Gazzetta di Mantova" del 4 giugno 2016) informa sulla sentenza di condanna di quest´ultimo per fatti penalmente rilevanti e dell´assoluzione della moglie (per la quale non è pubblicata alcuna immagine) ─ si conformi ai suddetti parametri.

3.5. Nel caso di specie non può d´altra parte invocarsi il diritto all´oblio ai fini di ottenere la cancellazione degli articoli in contestazione ovvero la loro deindicizzazione. Trattasi infatti di notizie relative a vicende processuali recenti (udienze tenutesi a partire dal 2014 sino all´anno in corso), per le quali può ritenersi sussistente un interesse pubblico attuale (tra i tanti, v. provv. 21 aprile 2016, n. 187, doc. web n. 5146073 e Linee sull´attuazione della sentenza della Corte di giustizia dell´Unione Europea nel caso C-131/12, adottate dal WP29 il 26 novembre 2014).

Sussistendone i presupposti e alla luce dei futuri sviluppi giudiziari, potrà eventualmente chiedersi l´aggiornamento della notizia (cfr. art. 7, comma 3, lett. a), Codice; Cass. civ, Sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525), così come d´altra parte già risulta essere stato effettuato dalle testate con riferimento alla posizione processuale della sig.ra KW rispetto al primo filone processuale che ha interessato i reclamanti (cfr. "La Voce di Mantova" del 4 giugno 2016 e "La Gazzetta di Mantova" del 4 giugno e 15 ottobre 2016) e, come pure è avvenuto in relazione agli esiti dell´ulteriore processo a carico dei reclamanti di cui si dà conto negli articoli allegati nella citata nota del 26 ottobre 2016.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. b), 143 e 144 del Codice, dichiara infondato il reclamo.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 24 novembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia