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Soggetti pubblici - Richiesta elenchi laureati da parte dell'Istat - 26 ottobre 1998 [42292]

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 [doc. web n. 42292]

Soggetti pubblici - Richiesta elenchi laureati da parte dell´Istat - 26 ottobre 1998

Tenuto conto che la legge n. 675/1996 ha fatto salve, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 recante norme sul Sistema statistico nazionale (art. 43, comma 2, legge n. 675), devono ritenersi assolte le condizioni poste dall´art. 27, comma 2, della stessa legge n. 675 e non si ravvisano ostacoli per la trasmissione all´Istat degli elenchi dei laureati da parte dell´Università statale.

Roma, 26 ottobre 1998

Università degli Studi di Milano
Via Festa del Perdono, 7
20122 Milano

OGGETTO: Richiesta elenchi laureati da parte dell´Istat

Codesta Università ha segnalato, ai sensi dell´art. 27, comma 2, della legge n. 675/1996, che l´Istat ha richiesto l´elenco dei laureati nell´anno 1996 per un´indagine sul loro inserimento professionale; ha altresì chiesto se è possibile ottenere dall´Istat l´impegno scritto a non distribuirli o diffonderli.

Occorre premettere che il decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale stabilisce che, "salvo diversa indicazione del comitato di cui all´art. 17, è fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti ed organismi pubblici di fornire tutti i dati e le notizie che vengono loro richiesti per rilevazioni previste dal programma statistico nazionale" (art. 7).

Sono esclusi da tale obbligo, ai sensi del comma 2 di tale articolo, "..i dati di carattere personale relativi all´origine razziale, alle opinioni politiche e ideologiche, alle convinzioni religiose, nonché i dati relativi allo stato di salute, alla vita sessuale, alle condanne penali di ciascun cittadino ed ad ogni altra ipotesi prevista da leggi nazionali o accordi internazionali ratificati dall´Italia".

La medesima norma in esame, al successivo comma 3, dispone che "coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del comma 1, non li forniscano, ovvero li forniscono scientemente errati o incompleti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui all´art. 11, che è applicata secondo il procedimento ivi previsto".

La legge n. 675/1996 permette ai soggetti pubblici di raccogliere dati ai fini dello svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nel rispetto dei limiti eventualmente stabiliti da altre leggi e regolamenti (art. 27, comma 1).

La comunicazione e la diffusione dei dati ad altre amministrazioni pubbliche sono ispirate ad una maggiore cautela, in quanto è richiesta, di regola, l´esistenza di una norma di legge o di regolamento che preveda la comunicazione o la diffusione: è tuttavia possibile divulgare i dati ad altre amministrazioni pubbliche anche quando la comunicazione e la diffusione, benché non previste da una norma, siano comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali (art. 27, comma 2, l. 675).

Nel caso di specie, tenuto conto che la legge n. 675/1996 ha fatto salve, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (art. 43, comma 2, legge n. 675), devono ritenersi assolte le condizioni poste dall´art. 27, comma 2, della legge n. 675/1996 e non si ravvisano ostacoli alla trasmissione all´Istat dei dati richiesti, sia che l´indagine rientri, come sembra, nel programma statistico nazionale, sia nel caso in cui ne sia estranea. In tale seconda ipotesi, infatti, gli scopi dell´originaria raccolta dei dati non appaiono incompatibili con quelli connessi all´indagine statistica (artt. 9 e 27, comma 2, legge n. 675), tenendo conto anche della recente tendenza dell´ordinamento a favorire la pubblicità dei dati relativi ai laureati (v. l´art. 6 del d. lg. 5 giugno 1998, n. 204).

Per quanto riguarda, infine, il quesito concernente la possibilità di richiedere all´Istat l´impegno a non divulgare i dati personali in questione, non si ritiene necessario porre tale condizione in quanto l´articolo 9, comma 1, del d.lg. 322/1989 stabilisce che "i dati raccolti nell´ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento individuale, e possono essere utilizzati solo per scopi statistici".

Più precisamente, per quanto attiene alla comunicazione, il successivo comma 2 del medesimo articolo 9 prevede che "i dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati, se non in forma aggregata sulla base di dati individuali non nominativi, ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, né ad alcun ufficio della pubblica amministrazione".

Va però tenuto conto che per effetto dell´art. 6, comma 4, del recente d.lg. n. 204/1988, determinati dati relativi ai laureati, ai dottori di ricerca, ai docenti, ecc. possono essere resi pubblici ed accessibili a chiunque, anche per via telematica, per finalità di promozione e sostegno della ricerca e della collaborazione in campo scientifico e tecnologico.

IL PRESIDENTE

Scheda

Doc-Web
42292
Data
26/10/98

Argomenti


Tipologie

Quesiti di soggetti pubblici e privati

Vedi anche (10)