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Pubblica amministrazione - Comunicazione e diffusione delle liste di mobilità - 12 ottobre 1998 [42272]

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 [doc. web n. 42272]

Pubblica amministrazione - Comunicazione e diffusione delle liste di mobilità - 12 ottobre 1998

Le pubbliche amministrazioni non devono richiedere il consenso degli interessati per poter trattare dati personali, ma devono verificare che i singoli trattamenti e le categorie di dati siano riconducibili nella sfera delle proprie finalità istituzionali e siano posti in essere rispettando gli eventuali limiti previsti dalle normative di riferimento o da disposizioni speciali.

Roma 12 ottobre 1998

Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Direzione generale per l´impiego div. II
00100 Roma


OGGETTO: Richiesta chiarimenti in merito alla comunicazione e alla diffusione delle liste di mobilità


Codesta amministrazione ha posto alcuni quesiti in merito all´applicazione della legge n. 675/1996 al trattamento dei dati personali svolto dalle Agenzie regionali per l´impiego di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56.

1. Al riguardo si precisa che per la raccolta, la comunicazione e la diffusione dei dati dei lavoratori posti in mobilità, anche se di natura sensibile, non è necessario acquisire il consenso degli interessati né un´autorizzazione del Garante. Essendo l´Agenzia regionale un soggetto pubblico, deve tenersi presente, infatti, la speciale disciplina prevista per i soggetti pubblici dagli artt. 27 e 22, co. 3, della legge n. 675/1996, disciplina che fra l´altro non ha alcun collegamento con l´art. 12 della medesima legge che si applica all´attività di privati e di enti pubblici economici.

Ciò premesso, per ogni opportuno chiarimento si ricorda che:

  • la disciplina di riferimento per il trattamento dei dati da parte dei soggetti pubblici è contenuta nell´art. 27 della legge n. 675/1996, il quale consente di compiere le operazioni di trattamento solo per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti (comma 1). Le pubbliche amministrazioni non devono quindi richiedere il consenso degli interessati per poter trattare dati personali, ma devono verificare soltanto che i singoli trattamenti e le categorie di dati siano riconducibili nella sfera delle proprie finalità istituzionali e siano posti in essere rispettando gli eventuali limiti previsti dalle normative di riferimento o da disposizioni speciali;
  • la legge n. 675/1996 prevede inoltre una disciplina particolare per le operazioni di comunicazione e di diffusione dei dati personali da parte dei soggetti pubblici, che esclude anche in questo caso la necessità di raccogliere il consenso degli interessati. In base a questa disciplina, le pubbliche amministrazioni devono verificare che la comunicazione dei dati sia prevista espressamente da una norma di legge o di regolamento. Tuttavia, la divulgazione dei dati ad altri soggetti pubblici è ammessa, in via residuale, anche in assenza di una puntuale disposizione normativa, quando sia necessaria per svolgere le funzioni istituzionali delle amministrazioni interessate (in quest´ultimo caso, occorre per inviare un´apposita comunicazione al Garante una tantum: art. 27, comma 2);
  • ai sensi dell´art. 22, comma 3, della legge, il trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da un´espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite. Poiché molti di questi trattamenti già in essere non sono effettuati sulla base di norme pienamente rispondenti ai requisiti previsti da tale disposizione, è prevista una disciplina transitoria fino all´8 novembre p.v. per permettere un adeguamento legislativo ai princìpi sulla protezione dei dati anche attraverso la decretazione delegata di cui alla legge n. 676/1996. Più precisamente, ai sensi dell´art. 41, comma 5, della legge n. 675, come modificato dal decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135, i soggetti pubblici, previa comunicazione al Garante, possono continuare a trattare i dati sensibili anche in assenza di una espressa disposizione di legge, fino all´8 novembre 1998, data entro la quale dovranno essere emanate le norme integrative in materia di dati sensibili;
  • si richiama l´attenzione, per completezza, sull´obbligo di fornire le informazioni previste dall´art. 10 della citata legge ai soggetti ai quali i dati si riferiscono. Tali informazioni devono essere rese agli interessati in via preventiva se i dati sono forniti direttamente da essi. Qualora i dati non siano raccolti presso la persona alla quale si riferiscono, ma presso terzi, le predette informazioni possono essere fornite all´interessato al momento della registrazione dei dati o, se prevista, della prima comunicazione a terzi (art.10, commi 1 e 3), a meno che il trattamento sia effettuato in base ad un obbligo previsto da disposizioni normative (art. 10, comma 4). L´informativa di cui al citato art. 10 può essere peraltro fornita anche oralmente e può non contenere gli elementi già conosciuti dalla persona che fornisce i dati.

A questo proposito, questa Autorità suggerisce di adottare modalità semplificate di informazione, specie quando il trattamento dei dati sia effettuato in base ad obblighi di legge o di regolamento, predisponendo, ad esempio, modelli sintetici, da consegnare direttamente agli interessati allo sportello.

2. Per quanto concerne l´obbligo della notificazione di cui all´art. 7 della legge n. 675/1996, si fa presente che una larga parte dei trattamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni rientra nei casi di semplificazione o esonero previsti dal medesimo art. 7, commi 5 bis e ter, al cui contenuto si rinvia per brevità di esposizione.

3. L´ultimo quesito riguarda la possibilità di rendere pubbliche le liste di mobilità in favore di aziende o associazioni di categoria che ne fanno richiesta. Al riguardo si osserva che tali documenti hanno lo scopo di agevolare il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori, anche attraverso appositi programmi di riqualificazione professionale o iniziative promosse dalla Commissione regionale per l´impiego, in collaborazione con l´Agenzia per l´impiego (art. 6 legge 23 luglio 1991, n. 223).

In particolare, tale disciplina legislativa prevede che la lista dei lavoratori in mobilità sia compilata dall´Ufficio regionale del lavoro (ora la Direzione regionale del lavoro) sulla base di schede che contengano tutte le informazioni utili per individuare la professionalità, la preferenza per una mansione diversa da quella originaria e la disponibilità al trasferimento sul territorio.

Tale normativa (v. in particolare, gli artt. 6 ss. della legge n. 223/1991) sembrava non prevedere espressamente la divulgazione delle liste di mobilità.

Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, ha però innovato in parte la disciplina in materia, conferendo alle regioni alcune funzioni fra le quali quella della compilazione e tenuta della lista di mobilità dei lavoratori (art. 2, comma 2, lett. g). La nuova normativa non pare modificare il regime di pubblicità delle liste di mobilità, ma pur muovendosi su un piano del tutto distinto (attraverso l´istituzione di un autonomo sistema informativo lavoro - SIL), finisce per incidere in qualche modo, sulla complessiva tematica della conoscibilità dei dati relativi ai lavoratori. Il d.lg. n. 469, prevedendo infatti un obbligo di connessione e di scambio dei dati tra codesto Ministero, le regioni, gli enti locali e i soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro, rende possibile l´accesso alle banche dati, mediante convenzione, anche alle imprese di fornitura di lavoro temporaneo ed ai soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro (art. 11, commi 3, 4 e 5 d.lg. 469/1997).

Le disposizioni introdotte dagli artt. 4 e 5 del successivo decreto del Ministro del lavoro in data 8 maggio 1998 (per la cui emanazione il Garante non è stato consultato in violazione dell´art. 21, co. 2, della legge n. 675) sembrano peraltro escludere la pubblicità delle liste in favore di altri privati, diversi da quelli sopra menzionati (si pensi al singolo datore di lavoro ). In particolare, l´art. 4, co. 1, del decreto ministeriale del 1998 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 1998) prevede che a seguito di richiesta di ricerca di personale da parte del datore di lavoro, la ricerca su tutto il territorio nazionale sia diffusa attraverso il SIL in forma anonima, con l´indicazione che le candidature dei lavoratori interessati vanno presentate direttamente al soggetto che ha richiesto l´inserzione. Il successivo comma 2 dispone poi che ciascun curriculum sia diffuso dal SIL, in forma anonima se richiesta, con l´indicazione del soggetto che ha provveduto all´inserimento, mentre l´art. 5 del medesimo decreto ministeriale, rubricato accesso ai dati, stabilisce infine che la facoltà di accesso alle banche dati dei servizi d´incontro del SIL sia esercitabile dai soggetti autorizzati alla mediazione, previa stipula di apposite convenzioni.

Il Garante ha già segnalato al Ministro del lavoro e della previdenza sociale il vizio determinatosi a seguito della mancata consultazione (v. nota in allegato), ma conferma la propria disponibilità a fornire il proprio contributo alla piena attuazione dei principi della legge 675 (art. 11, comma 1, d.lg. n. 469), relativamente agli atti amministrativi di attuazioni del citato art. 11, per i quali è richiesto il parere di questa Autorità.

IL PRESIDENTE

Scheda

Doc-Web
42272
Data
12/10/98

Tipologie

Quesiti di soggetti pubblici e privati