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Attività giornalistica - Pubblicazione su un quotidiano di dati contenuti in una sentenza - 30 ottobre 2001 [42188]

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 [doc web n. 42188]

Attività giornalistica - Pubblicazione su un quotidiano di dati contenuti in una sentenza - 30 ottobre 2001

Non viola la disciplina posta a tutela della riservatezza in materia di trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (contenuta negli artt. 12, comma 1, lett. e), 20, comma 1, lett. d) e 25 della legge n. 675/1996, nonché nel codice deontologico del settore) la pubblicazione su un quotidiano dei dati (nome, età, professione) identificativi dell´interessato maggiorenne, tratti da una sentenza dell´autorità giudiziaria, ove la notizia, esposta in forma civile, si riferisca ad un fatto (nella specie, un tragico sinistro stradale) di cui non è controversa la verità, nè la rilevanza pubblica nell´ambito locale di diffusione della testata. Il trattamento dei dati in questione può avvenire senza il consenso dell´interessato.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dal Sig. XY, rappresentato e difeso dall´avv. Maurizio De Filippis presso il cui studio in Sondrio ha eletto domicilio;

nei confronti di

Poligrafici Editoriale S.p.A., in qualità di editore del quotidiano "IL GIORNO";

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

1. Il ricorrente lamenta che in data 1° marzo 2001, nel supplemento di cronaca locale della provincia di Sondrio del quotidiano "IL GIORNO", sia stato pubblicato un articolo che avrebbe divulgato illegittimamente alcuni dati personali, con specifico riferimento al contenuto di una sentenza della Corte d´appello di Milano che ha accolto talune richieste risarcitorie del medesimo interessato in ordine ad un sinistro stradale.

Il ricorrente, osservando che i dati in questione sarebbero stati trattati senza il proprio consenso, ha chiesto a questa Autorità di "accertare e dichiarare l´avvenuta violazione della legge n. 675/1996" da parte del predetto titolare, di disporre la "cancellazione dei dati personali" del ricorrente "presenti negli archivi del quotidiano e in qualsiasi altro luogo ove essi siano conservati", nonché di ottenere la pubblicazione sull´indicato quotidiano del "provvedimento emanando".

All´invito a fornire riscontro alle istanze dell´interessato inoltrato da questa Autorità in data 9 ottobre 2001, Poligrafici Editoriale S.p.A. ha risposto con note anticipate via fax rispettivamente il 16 ed il 22 ottobre 2001, nelle quali ha asserito che:

  • "presso la redazione del quotidiano non esiste una scheda contenente dati personali del sig. XY, che è stato citato solo in occasione dell´articolo in oggetto";
  • di aver comunque disposto, "per meri fini conciliativi" la cancellazione dell´articolo in questione "dall´archivio storico informatizzato e dal sito Internet del quotidiano";
  • il trattamento sarebbe stato effettuato lecitamente e correttamente nel rispetto delle disposizioni di cui all´art. 25 della legge n. 675/1996, in riferimento a dati tratti da un atto pubblico (sentenza emessa all´esito di un giudizio civile).

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

2. Il ricorso verte su un trattamento di dati personali svolto per finalità giornalistiche sul supplemento locale di un quotidiano.

A tale trattamento (ancora in essere al momento della presentazione del ricorso attraverso la possibilità di consultazione dell´articolo in questione sul sito Internet del quotidiano) si applicano in particolare le norme di cui agli artt. 12, comma 1, lettera e), 20, comma 1, lettera d) e 25 della legge n. 675, nonché quelle contenute nel codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1998. Tali disposizioni contengono regole specifiche in ordine all´informativa e che rendono superflua l´acquisizione del consenso, nonché altre prescrizioni volte a contemperare i diritti della personalità (in particolare il diritto alla riservatezza) con il diritto di cronaca.

3. Per quanto concerne le richieste avanzate nell´istanza ex art. 13 e ribadite nel ricorso, va anzitutto dichiarato non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati del ricorrente, avendo il titolare del trattamento provveduto a cancellare tali dati dall´archivio storico informatizzato e dal sito Internet del quotidiano (unici archivi nei quali venivano fino ad ora conservati dati personali del ricorrente).

4. In relazione alla predetta normativa, va poi rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il trattamento dei dati personali in questione può avvenire senza il consenso dell´interessato ai sensi del già citato art. 20, comma 1, lettera d) della citata legge n. 675.

Nel caso di specie, la richiesta dell´interessato (qualificabile alla stregua di una sostanziale opposizione al trattamento svolto dalla testata giornalistica, sebbene formulata in termini generici come richiesta di "dichiarare…la violazione della legge n. 675…") è poi infondata anche sotto un ulteriore profilo, risultando il trattamento svolto nei limiti posti al diritto di cronaca in riferimento alla riservatezza e richiamati dalle ricordate disposizioni normative afferenti l´attività giornalistica.

Dalla documentazione in atti risulta altresì pacifica la verità dei fatti rappresentati e la forma civile dell´esposizione. Non appare inoltre controversa la rilevanza pubblica, specie in ambito locale, di una notizia che trae spunto da un atto (sentenza civile della Corte d´appello) conoscibile non solo dalle parti costituite e che riguarda un tragico evento avvenuto in luogo pubblico.

La sentenza in questione, nel definire una vicenda risarcitoria che appare complessa, ha fissato un principio giuridico di possibile interesse per il pubblico, per la cui comprensione poteva risultare utile anche indicare, come è avvenuto nell´articolo in questione, l´età e la professione dell´interessato.

Esaminato il caso alla luce del principio di pertinenza (per valutare se l´identificazione dell´interessato fosse necessaria ai fini della completezza della notizia) non può ritenersi che nel caso di specie esistesse un obbligo, da parte dei giornalisti, di assicurare l´anonimato dell´interessato maggiorenne (cautela che le citate norme deontologiche prevedono semmai in favore di minori coinvolti in fatti di cronaca), specie in presenza, come nel caso in esame, di diffusione di dati personali non "sensibili" desunti da un documento che non risulta acquisito illecitamente.

5. Infine, la richiesta di pubblicazione sulla testata giornalistica del presente provvedimento del Garante deve essere dichiarata inammissibile in quanto non relativa ad una pretesa non azionabile ai sensi dell´art. 13, comma 1, della legge n. 675. Tale disposizione prevede semmai la diversa ipotesi della richiesta al titolare del trattamento di attestare che le operazioni di cancellazione, rettificazione ed integrazione dei dati sono state portate a conoscenza dei soggetti ai quali i dati erano stati in precedenza comunicati o diffusi.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dagli archivi del quotidiano "IL GIORNO" dei dati personali del ricorrente;

b) dichiara infondata, nei termini di cui in motivazione, l´opposizione al trattamento dei dati personali dell´interessato;

c) dichiara inammissibile la richiesta di pubblicazione sul predetto quotidiano della presente decisione del Garante.

Roma, 30 ottobre 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli