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Dati sensibili - Trattamento di dati effettuato in occasione di un procedimento disciplinare - 3 ottobre 2001 [41966]

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 [doc web n. 41966]

Dati sensibili - Trattamento di dati effettuato in occasione di un procedimento disciplinare - 3 ottobre 2001

Il trattamento effettuato dagli organi interni del Dipartimento della Polizia di Stato al fine di verificare, nell´ambito di un procedimento disciplinare, l´osservanza dei doveri inerenti alla funzione assegnata ai dipendenti (art. 68 legge n. 121/1981), non integra una ipotesi di "comunicazione" o di "diffusione" dei dati personali, anche di natura sensibile, ai sensi della legge n. 675/1996.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. XY nei confronti del Ministero dell´interno – Dipartimento della pubblica sicurezza;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000;

RELATORE il Prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente, ispettore della Polizia di Stato, sostiene che il Dipartimento della pubblica sicurezza avrebbe acquisito e trattato dati sensibili che lo riguardano, nell´ambito di un procedimento disciplinare, in asserita violazione delle disposizioni della legge n. 675/1996.

L´interessato ritiene in particolare che l´iniziale raccolta dei dati sarebbe stata effettuata da parte di colleghi del ricorrente che avrebbero agito al di fuori del servizio ed in veste "privata".

Il ricorrente ha presentato ricorso al Garante chiedendo che l´Autorità accerti l´illegittimità della condotta dell´amministrazione e dei singoli che avrebbero agito "al di fuori dell´attività di servizio", disponendo il blocco e la distruzione dei dati trattati.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il Dipartimento della pubblica sicurezza ha evidenziato che i propri dipendenti devono osservare i doveri inerenti alla loro funzione anche al di fuori del servizio (art. 68 legge n. 121/1981). In relazione al merito delle contestazioni disciplinari, nella memoria prodotta dal titolare del trattamento viene posto anche in rilievo che ciascun appartenente alla Polizia di Stato ha il dovere di attenersi al segreto d´ufficio (art. 34 d.P.R. n. 782/1985) e che tale obbligo è ovviamente previsto anche per i componenti del Consiglio provinciale di disciplina istituito presso la Questura (art. 16, ultimo comma, d.P.R. n. 737/1981).

Nella propria replica il ricorrente ha ribadito le proprie posizioni nei confronti sia del Ministero dell´interno, sia dei colleghi che avrebbero comunicato e diffuso i dati personali in questione.

Nell´audizione tenutasi il 24 settembre 2001 le parti hanno infine ribadito le proprie posizioni.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso non è fondato.

Il trattamento di dati personali del ricorrente effettuato nel caso di specie dal Dipartimento della pubblica sicurezza nell´ambito di un procedimento disciplinare non risulta svolgersi in violazione di legge. Non trova pertanto giustificazione la richiesta dell´interessato di procedere al blocco ed alla successiva distruzione dei dati.

Il trattamento in questione è stato svolto all´interno della struttura organizzativa del Dipartimento in relazione alle competenze di alcuni organi interni che hanno avuto, in successione, cognizione della vicenda.

Secondo la legge n. 675 (v. art. 1, comma 2, lett. g) e h)), nella vicenda in esame non si sono verificate ipotesi di "comunicazione" a terzi o di "diffusione" dei dati, avendo il trattamento "interno" coinvolto solo una serie di organi ed uffici della medesima amministrazione. Il trattamento svolto risulta inoltre conforme al dettato normativo applicabile in simili circostanze (artt. 27, comma 1 e 22, commi 3 e 3 bis, come modificato dal decreto legislativo n. 135 del 1999).

Il procedimento disciplinare in questione è stato inoltre attivato per una legittima verifica del rispetto di una previsione normativa secondo la quale "Gli appartenenti ai ruoli dell´Amministrazione della pubblica sicurezza sono comunque tenuti, anche fuori dal servizio, ad osservare i doveri inerenti alla loro funzione" (art. 68 legge n. 121/1981).

L´attività inizialmente posta in essere da un collega dell´interessato e, successivamente, dai suoi superiori rappresenta una possibile modalità di accertamento e di verifica di comportamenti ritenuti contrastanti con i doveri d´ufficio derivanti dall´appartenenza dell´interessato alla Polizia di Stato. Ciò con particolare riguardo alla denunciata riconoscibilità del ricorrente nell´ambito di situazioni ritenute dall´amministrazione non consone alla delicatezza delle funzioni rivestite.

Per quanto attiene infine il trattamento dei dati sensibili, si rileva che il predetto decreto legislativo n. 135/1999 ha individuato espressamente le operazioni di trattamento volte all´accertamento delle responsabilità, anche disciplinari, fra le finalità ritenute di rilevante interesse pubblico, per le quali detto trattamento è consentito.

I trattamenti in questione non appaiono in conclusione contrastanti con i riferiti parametri normativi, né sono emersi dalla documentazione in atti profili che possano rivelare l´esistenza di altri trattamenti eccedenti o non pertinenti da parte degli organi preposti al citato procedimento disciplinare.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara infondato il ricorso.

Roma, 3 ottobre 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli