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Diritto di accesso - Necessità di un completo riscontro alle richieste dell'interessato - 28 settembre 2001 [41949]

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 [doc web n. 41949]

Diritto di accesso - Necessità di un completo riscontro alle richieste dell´interessato - 28 settembre 2001

Il titolare o il responsabile del trattamento deve fornire senza ritardo un riscontro compiuto ed analitico all´interessato in ordine a tutte le informazioni di carattere personale che lo riguardano comunicando i dati oggetto di richiesta, senza limitarsi ad una mera elencazione delle sole tipologie di dati detenuti. Ove l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa, la richiesta di accesso può essere evasa anche con l´esibizione o la consegna in copia della documentazione nella quale i dati sono contenuti.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato dal sig. XY nei confronti del Comune di WZ in relazione alla mancata risposta ad una richiesta formulata ai sensi della legge n. 675/1996 volta a conoscere i dati personali detenuti;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota n. 10273/17385 del 31/8/2001, con la quale questa Autorità ha invitato il titolare del trattamento, ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, ad aderire spontaneamente alle richieste dell´interessato, comunicando allo stesso i dati personali richiesti e inviando contestualmente all´Ufficio del Garante copia della comunicazione;

VISTA la nota di risposta pervenuta a questa Autorità il 7/9/01, con la quale il titolare ha chiarito di detenere solo i dati personali dell´interessato trasmessi dall´autorità giudiziaria competente per un procedimento in corso;

VISTE le ulteriori osservazioni (ribadite nell´audizione del 19 settembre 2001) con le quali l´interessato ha ribadito che la richiesta di accesso era volta a conoscere tutti i propri dati personali, anche in riferimento a "quelli utilizzati nella regolamentazione e strutturazione degli incontri", nonché a quelli "attinenti ad un preteso progetto terapeutico" cui il sottoscritto sarebbe sottoposto secondo quanto risulta anche da una nota del Coordinamento tecnico integrato WZ - ASL WZ depositata nel corso dell´audizione;

RICORDATO che per dato personale, ai sensi dell´articolo 1, comma 2, lettera c), della legge n. 675/1996, deve intendersi "qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica …" e che tale ampia accezione ricomprende ogni notizia, informazione o elemento che abbia un´efficacia informativa tale da fornire un contributo di conoscenza rispetto ad un soggetto identificato o identificabile, in riferimento sia ad informazioni oggettivamente caratterizzate, sia a descrizioni, giudizi, comportamenti, analisi o ricostruzioni di profili personali;

RILEVATO che il diritto di accesso ai dati personali deve essere distinto dal diverso diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi di cui alla legge n. 241/1990, richiamato dal ricorrente nella nota del 2 agosto 2001;

CONSIDERATO che nell´istanza presentata dall´interessato in data 2 agosto u.s. (pur formulata in modo generico, con il richiamo ad una pluralità di normative, fra cui quella in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui alla l. n. 241/1990) era però presente un esplicito riferimento alla legge n. 675/1996;

RILEVATO che il titolare o il responsabile del trattamento, ai sensi degli artt. 13 e 29 della legge n. 675/1996, deve fornire senza ritardo un riscontro compiuto ed analitico all´interessato in ordine a tutte le informazioni di carattere personale che lo riguardano, comunicando i dati richiesti senza limitarsi ad una mera elencazione dei tipi di dati detenuti;

RILEVATO che il Comune di WZ ha fornito un parziale riscontro all´interessato, confermando unicamente di detenere una particolare categoria di dati e senza mettere a disposizione né i dati medesimi, né tutti gli altri dati dell´interessato detenuti presso gli archivi del Municipio medesimo;

CONSIDERATO che quando l´estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa la richiesta di accesso può essere evasa anche con l´esibizione e/o la consegna in copia della documentazione, secondo quanto già precisato da questa Autorità (v. provvedimento riportato in Bollettino del Garante n. 16, pag. 17, nonché sul sito del Garante www.garanteprivacy.it);

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti, considerata l´ampiezza delle istanze rivolte dall´interessato al titolare del trattamento, formulate richiamando anche la normativa riguardante l´accesso ai documenti amministrativi, ingenerando così possibili equivoci sul tipo di riscontro da effettuare;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

RELATORE il dr. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina al titolare del trattamento di corrispondere entro la data del 31 ottobre 2001 alle richieste dell´interessato formulate con istanza del 2 agosto 2001, consentendo allo stesso di accedere a tutti i dati dello stesso personali detenuti negli archivi del Comune di WZ, anche in riferimento ai dati di tipo anche valutativo menzionati in motivazione;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 28 settembre 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
41949
Data
28/09/01

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso