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Procedimento relativo ai ricorsi - Interrogazione comunale sui sacchetti di plastica trasparenti e ricorso al Garante - 20 giugno 2001 [41806]

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[doc web n. 41806]

Procedimento relativo ai ricorsi - Interrogazione comunale sui sacchetti di plastica trasparenti e ricorso al Garante

È inammissibile il ricorso con il quale si lamenta una violazione di un diritto della personalità riferita ad un complesso di persone e senza una idonea richiesta al titolare del trattamento (fattispecie in caso di interrogazione al sindaco sulle modalità per la raccolta differenziata dei rifiuti)
Il procedimento previsto dall´art. 29 della legge n. 675/1996 ha infatti caratteri propri in quanto il ricorso può essere presentato solo per la tutela di una precisa richiesta (formulata in riferimento alle specifiche situazioni soggettive tutelate dall´art. 13, comma 1, della legge n. 675) inoltrata precedentemente al titolare o al responsabile del trattamento e da questi disattesa, anche in parte.
L´inammissibilità del ricorso preclude al Garante di attivare un autonomo procedimento di verifica.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dal Sig. Luigi Marino Pagliari

nei confronti di

Comune di Piadena;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

VISTA la documentazione in atti;

PREMESSO:

1. Il ricorrente, consigliere comunale del Comune di Piadena, lamenta che tale amministrazione, nel quadro delle iniziative finalizzate alla raccolta differenziata dei rifiuti, abbia deciso l´adozione di sacchetti di plastica trasparenti.

Tali modalità di raccolta contrasterebbero con la legge sulla protezione dei dati personali, in quanto i sacchetti trasparenti in polietilene da un lato renderebbero possibile l´identificazione dei proprietari (attraverso "biglietti, lettere, bollette"), dall´altro permetterebbero di associare alle persone stesse abitudini, stili di vita, ecc., determinando un trattamento di dati personali che potrebbero, in alcuni casi, anche essere di tipo sensibile. Con il ricorso si chiede pertanto che il Garante ordini al Comune di Piadena la cessazione di tale comportamento ritenuto illegittimo.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

2. Il d.P.R. 31/3/1998 n. 501 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1/2/1999), contenente il regolamento di organizzazione e funzionamento dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, ha introdotto negli artt. 18, 19 e 20 la disciplina relativa alla forma, alle modalità di presentazione ed al procedimento per l´esame dei ricorsi al Garante previsti dall´art. 29 della legge n. 675/1996.

Tale normativa disciplina, altresì, le ipotesi di inammissibilità dei ricorsi (art. 19, d.P.R. n. 501) e prevede che gli stessi siano dichiarati inammissibili o manifestamente infondati anche prima che il ricorso sia comunicato al titolare e al responsabile del trattamento con il connesso invito ad aderire (art. 20, comma 1, d.P.R. n. 501/1998).

Con deliberazione del 1 marzo 1999, n. 5 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1999), il Garante ha poi individuato ai sensi del citato art. 19 i casi in cui, anche su invito dell´Ufficio, il ricorso inammissibile può essere regolarizzato a cura del ricorrente.

3. Il ricorso è inammissibile.

L´atto, infatti, difetta dei presupposti previsti dall´art. 29 della medesima legge. Il procedimento previsto dall´art. 29 della legge n. 675/1996 ha caratteri particolari in quanto con il ricorso che lo introduce non si può lamentare qualsiasi violazione di un diritto della personalità fuori delle ipotesi di cui all´art. 13 della legge, come può avvenire invece in caso di segnalazioni e reclami che possono essere rivolti anch´essi al Garante. Il ricorso può essere infatti presentato solo per la tutela di una precisa richiesta (formulata in riferimento alle specifiche situazioni soggettive tutelate dall´art. 13, comma 1, della legge n. 675) avanzata precedentemente al titolare o al responsabile del trattamento e da questi disattesa anche in parte.

Il ricorrente che intenda utilizzare il particolare meccanismo di tutela di cui all´art. 29 della legge n. 675 deve quindi avanzare le proprie richieste, con riferimento appunto ai diritti riconosciuti dal citato art. 13 (diritto di accesso ai propri dati personali, di conoscere la loro origine, di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi; cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, ecc.), nei confronti dei titolari o dei responsabili del trattamento, ed attendere almeno cinque giorni dalla data della loro presentazione.

Va precisato infatti che la proposizione immediata del ricorso al Garante è possibile solo nell´ipotesi in cui il decorso del tempo necessario per interpellare il titolare o il responsabile "esporrebbe taluno a pregiudizio imminente e irreparabile".

Di questa evenienza non vi è alcun cenno nel ricorso in esame, nel quale viene ipotizzata solo in termini generale la violazione delle disposizioni della legge n. 675 da parte del titolare del trattamento, senza alcuna prova del previo esercizio dei diritti dell´art. 13 della legge n. 675.

Questa Autorità, con nota n. 5654 del 15 maggio 2001, ha invitato il ricorrente a regolarizzare il ricorso mediante invio di copia dell´istanza precedentemente rivolta al titolare del trattamento. In risposta, il ricorrente ha però unicamente ritrasmesso copia di una lettera datata 13 febbraio 2001 indirizzata al Sindaco del Comune di Piadena, già allegata all´atto di ricorso.

Tale lettera reca il testo di un´interrogazione presentata dal ricorrente, nell´esercizio delle proprie funzioni di consigliere comunale, al Sindaco di Piadena (che alla medesima nota ha risposto con lettera del 6 marzo 2001 parimenti acclusa al ricorso). L´interrogazione contiene solamente alcuni generici rilievi critici sull´iniziativa intrapresa dall´amministrazione comunale in ordine alla raccolta differenziata dei rifiuti. In essa non vi è traccia dell´esercizio di alcuna delle posizioni giuridiche specificamente tutelate dall´art. 13, comma 1, della legge n. 675, da parte di uno o più interessati e figura solo una richiesta, nella predetta veste istituzionale, "che la decisione presa dall´amministrazione comunale…venga modificata per la tutela della privacy". I dubbi relativi alla violazione della riservatezza vengono inoltre presentati come ipotesi eventuale e riferita genericamente al complesso delle famiglie interessate dall´iniziativa comunale, senza alcun riferimento all´effettiva violazione di diritti del diretto interessato.

Questo tipo di segnalazioni o reclami, benché insuscettibili, per il modo con cui sono postulati, di essere esaminati nel particolare procedimento di cui all´art. 29 della legge, possono però essere esaminati comunque dal Garante, sulla base dell´art. 31, comma 1, lettera d), della legge che attribuisce a questa Autorità il compito di esaminare appunto "segnalazioni e reclami…relativi a inosservanze di legge o di regolamento", nell´ambito di una diversa tipologia di procedimenti.

La liceità e la correttezza delle procedure adottate nell´ambito delle iniziative intraprese da diversi comuni per la raccolta dei rifiuti è peraltro questione di particolare rilevanza già oggetto di un attivato procedimento amministrativo, al quale va quindi unita copia degli atti del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile il ricorso;

b) dispone la riunione degli atti per connessione di materia agli atti del procedimento relativo alla raccolta dei rifiuti da parte di amministrazioni locali.


Roma, 20 giugno 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
41806
Data
20/06/01

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso