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Trattamento dei dati - Casi di esclusione del consenso - 23 gennaio 1998

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[doc. web. n. 41047]

Trattamento dei dati - Casi di esclusione del consenso - 23 gennaio 1998

Il Fondo nazionale di garanzia ha chiesto chiarimenti sulle modalità di applicazione della legge n. 675/1996 all´attività del Fondo stesso, con particolare riferimento all´acquisizione del consenso.

Roma, 23 gennaio 1998

Dr. XX

Presidente del Fondo Nazionale di Garanzia
Via del Corso, 184
00186 Roma

OGGETTO: Quesito sulla legge n. 675/1996

Codesto Fondo ha formulato un quesito sull´applicazione di alcune disposizioni della legge n. 675/1996 alle attività e alle operazioni di trattamento di dati personali connesse allo svolgimento dei propri compiti, con particolare riguardo alla necessità di acquisire il consenso degli interessati.

Il Fondo nazionale di garanzia istituito dall´art. 15 della legge n. 1/1991 è un soggetto dotato di personalità giuridica di diritto privato e che opera nel settore dei valori mobiliari, riconosciuto quale "sistema di indennizzo" a tutela degli investitori (artt. 35 e 62 d. lg. n. 415 del 1996).

I soggetti abilitati a prestare i servizi di investimento possono esercitarli aderendo al sistema di indennizzo, versando un contributo annuale calcolato sulla base delle attività svolte (v. anche le disposizioni regolamentari contenute nel decreto del Ministero del tesoro del 30 settembre 1991 e nella nuova disciplina regolamentare sull´organizzazione e sul funzionamento dei sistemi di indennizzo adottata dallo stesso Ministero con il decreto 14 novembre 1997, n. 485, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio scorso).

Le predette disposizioni subordinano l´intervento del Fondo ad una dichiarazione di insolvenza derivante da una procedura concorsuale a carico dei soggetti che prestano i servizi d´investimento (dichiarazione di fallimento, accertamento giudiziale nella liquidazione coatta amministrativa e omologazione del concordato preventivo).

Inoltre, la citata disciplina regolamentare relativa al funzionamento del Fondo prevede che il sistema di indennizzo provveda a pagare i crediti degli investitori che ne abbiano fatto richiesta, se e nella misura in cui i crediti risultino accertati, in via definitiva, dagli organi della procedura concorsuale.

Si ritiene, pertanto, che per tutte le operazioni di trattamento dei dati personali necessarie per lo svolgimento delle indicate attività del Fondo, non occorra richiedere il consenso degli interessati, potendo tali operazioni rientrare nei casi di esclusione del consenso che la legge n. 675/1996 prevede in riferimento all´adempimento di obblighi di legge o di regolamento o derivanti dalla normativa comunitaria (artt. 12, comma 1, lett. a) e 20, comma 1, lett. c)).

L´esclusione del consenso si riferisce specificamente ai trattamenti dei dati relativi, da un lato, agli intermediari mobiliari aderenti al Fondo di garanzia e, da un altro, agli investitori che hanno presentato apposita istanza per il pagamento del proprio credito.

Va peraltro osservato che alcuni dati riguardanti gli intermediari mobiliari sono relativi allo svolgimento di attività economiche degli interessati e, come tali, non richiedono anch´essi il loro consenso (artt. 12, comma 1, lett. f) e 20, comma 1, lett. e)).

In base all´art. 9 della legge n. 675/1996, il trattamento potrà riguardare le categorie di operazioni e di dati che non hanno natura sensibile, e che siano pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità dell´adempimento degli obblighi previsti dalla legge. In particolare, i dati dovranno essere connessi all espletamento delle attività inerenti agli obblighi di adesione e di contribuzione, nonché a quelli riguardanti il procedimento di liquidazione dei crediti degli interessati.

In conclusione, questa Autorità ritiene che possano essere fatti rientrare nei casi di esclusione del consenso previsti dalla legge n. 675/1996 i dati indicati alle lettere A) e B) della nota del 16 giugno evidenziata a margine (intitolate, rispettivamente, "intermediari aderenti" e "titolari delle istanze di intervento" ).

Per tali trattamenti, nell´ipotesi in cui i dati vengano raccolti presso l´interessato, resta fermo l´obbligo dell´informativa ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675/1996. Laddove, invece, il trattamento sia effettuato in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria potranno essere applicate anche le altre disposizioni che stabiliscono particolari esoneri ed esenzioni (come, ad esempio, gli artt. 7, comma 5-ter, lett. a), 10, commi 3 e 4, e 28, comma 4, lett. c)).

Le considerazioni appena esposte non possono invece essere estese alle ipotesi di trattamento dei dati relativi ai fornitori e ai professionisti nonché al personale dipendente del Fondo.

Per tali trattamenti, che non riguardano direttamente le funzioni attribuite per legge al Fondo (quanto, piuttosto, le ordinarie attività di funzionamento dell´ente), quest´ultimo, al pari di ogni altro soggetto privato, dovrà verificare caso per caso se sussistano i presupposti che permettano di trattare le informazioni di carattere personale senza il consenso degli interessati, e dovrà ovviamente adempiere agli altri obblighi stabiliti dalla legge n. 675/1996.

Questa Autorità resta a disposizione per ogni ulteriore approfondimento in ordine all´applicazione delle disposizioni della predetta legge alle attività svolte da codesto Fondo.

IL PRESIDENTE

Scheda

Doc-Web
41047
Data
23/01/98

Argomenti


Tipologie

Quesiti di soggetti pubblici e privati