g-docweb-display Portlet

Informativa all'interessato - Informativa semplificata per le operazioni di cartolarizzazione dei crediti - 4 aprile 2001 [40763]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc web n. 40763]

[vedi anche: Provv.ti 26 novembre 1998 e 10 gennaio 2007]

Informativa all´interessato - Informativa semplificata per le operazioni di cartolarizzazione dei crediti - 4 aprile 2001

Le società che svolgono operazioni di cartolarizzazione dei crediti sono autorizzate ad informare gli interessati in forma semplificata mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e annunci su almeno due quotidiani nazionali ed uno locale. Ricordando un precedente provvedimento del 1998 nel quale erano stati indicati i presupposti per la richiesta di esonero dall´obbligo dell´informativa, l´Autorità ha ritenuto che l´informativa attraverso lettera ai singoli debitori ceduti avrebbe comportato un costo ed un impegno amministrativo manifestamente sproporzionato.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Vista la documentazione in atti;

Visto l´art. 10, commi 3 e 4 della legge n. 675/1996 ;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

Relatore il Prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO CHE:

  • alcune società hanno presentato istanze per poter effettuare in forma semplificata, in relazione ad alcune complesse operazioni, l´informativa agli interessati prevista dalle disposizioni in materia di protezione di dati personali;
  • le società hanno chiesto più precisamente, ai sensi dell´art. 10, comma 4, della legge n. 675/1996 , di poter rendere l´informativa nelle medesime forme previste per la notizia della cessione di rapporti giuridici in blocco dall´art. 58 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con d.lg. 1 settembre 1993, n. 385, e successivamente modificato, ossia mediante pubblicazione dell´informativa per classi di operazioni nella Gazzetta Ufficiale, utilizzando meccanismi di pubblicazione ripetuta e di agevole individuazione;
  • in ciascuno di tali casi l´informativa riguarda il trattamento dei dati collegato ad una o più operazioni di cartolarizzazione, ai fini dell´acquisto in blocco, da parte di altra società, di migliaia di posizioni creditizie, individuate ovvero individuabili secondo parametri obiettivi e predeterminati, sicché, secondo le società istanti, l´informativa tramite lettera ai singoli debitori ceduti comporterebbe un costo ed un impegno amministrativo manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato;
  • secondo quanto rappresentato dalle società istanti, cedenti o cessionarie, l´operazione si svolgerebbe secondo uno schema comune, per molti aspetti, ai diversi casi:
  • la società cedente avrebbe ricevuto dalla cessionaria l´incarico di procedere, per suo conto, alla gestione dei crediti;
  • i dati personali dei debitori ceduti dovrebbero essere registrati nel libro inventari della società e potrebbero rilevare ai fini dell´espletamento degli atti inerenti alle procedure esecutive finalizzate al recupero di detti crediti;
  • nell´ambito dell´operazione, in qualche caso un´altra società presterebbe taluni servizi di calcolo e di analisi relativi agli incassi su base aggregata dei crediti oggetto della cessione e potrebbe svolgere altri servizi di carattere amministrativo per conto della cessionaria;
  • la cessionaria avrebbe finanziato l´acquisto del portafoglio mediante l´emissione di titoli da collocarsi sul mercato nazionale ed internazionale, ai sensi dell´art. 5 della legge 30 aprile 1999 n. 130, che disciplina le operazioni di cartolarizzazione;
  • i sottoscrittori di tali titoli non sarebbero destinatari dei dati personali dei debitori ceduti, poiché i titoli rifletterebbero in aggregato le prestazioni del portafoglio sottostante;

CONSIDERATO CHE:

  • al caso sono tra l´altro applicabili gli artt. 1260 (in tema di trasferimento non consensuale del credito), 1262 (sulla consegna al cessionario dei documenti probatori del credito) e 1264 (riguardante l´efficacia della cessione rispetto al debitore ceduto) del codice civile, e che con le garanzie trasferite unitamente ai crediti sono altresì trasferiti diritti, ragioni, pretese, azioni ed eccezioni, facoltà o prerogative comunque inerenti ai suddetti crediti;
  • in deroga all´art. 1264 del codice civile, l´art. 58 del citato testo unico rende sufficiente, per le operazioni indicate, dare notizia della cessione di rapporti giuridici in blocco mediante pubblicazione di annuncio sulla Gazzetta Ufficiale, ferme restando le eventuali forme integrative di pubblicità disposte dalla Banca d´Italia;
  • la società cedente, quale originario titolare del trattamento, era già tenuta anteriormente alla cessione a rendere l´informativa ai propri clienti, ed ora continua a detenere i medesimi dati in forza del contratto di gestione dei crediti stipulato con la cessionaria;

CONSIDERATO ULTERIORMENTE CHE:

  • gli operatori aventi accesso ai dati in forza dell´operazione sono insediati nell´Unione europea, sicché il contesto normativo dell´operazione reca già un grado adeguato di garanzie per gli interessati;
  • la disciplina sostanziale contenuta nel citato art. 58 semplifica le modalità di svolgimento dell´operazione rispetto alle previsioni del codice civile, in ragione della pluralità delle posizioni debitorie cedute in blocco;
  • tale semplificazione degli adempimenti ordinariamente richiesti ha carattere generale atteso che, unitamente ai crediti, sono trasferite le garanzie, i diritti ed in generale ogni azione ed eccezione inerente ai crediti suddetti;
  • con provvedimento del 26 novembre 1998 (pubblicato sul Bollettino ufficiale del Garante "Cittadini e Società dell´Informazione", 1998, anno II, n. 6, p. 81), il Garante ha indicato i presupposti per la richiesta di esonero dell´informativa ai sensi dell´art. 10, comma 4, della legge n. 675 e per la conseguente decisione di questa Autorità;
  • con il medesimo provvedimento il Garante ha precisato che l´art. 10, comma 4, permette non solo eventuali "esoneri" dall´obbligo dell´informativa rispetto ai dati raccolti presso terzi, ma anche modalità di informazione sostitutive di quelle rivolte caso per caso a ciascun interessato, "attraverso forme adeguate ed equipollenti di informazione periodica di gruppi o categorie di interessati, i quali (quantomeno per i trattamenti che non presentano particolari rischi per la persona) potrebbero venire egualmente a conoscenza degli elementi indicati dal citato art. 10, comma 1, attraverso, ad esempio, avvisi pubblici o per pubblici proclami o annunci periodici specie sulla stampa nazionale o locale anche specializzate";
  • l´art. 10 cit. prevede, rispetto ai dati raccolti presso terzi, l´"esonero" dall´obbligo dell´informativa qualora questa comporti un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; che tale manifesta sproporzione può ravvisarsi sia caso per caso, sia, come rilevato con deliberazione del 26 novembre 1998 (pubblicata nel Bollettino ufficiale del Garante "Cittadini e Società dell´Informazione", 1998, anno II, n. 6, p. 81), "in riferimento a settori o tipi di trattamento"; che tale sproporzione viene ravvisata con la presente deliberazione in relazione ad operazioni che presentino caratteristiche omogenee, quali le operazioni di cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, esistenti e futuri, individuabili in blocco, di cui all´art. 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, recante disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti;
  • tenendo conto del quadro normativo sopra riassunto, e conformemente a quanto stabilito dal Garante il 9 settembre 1999 in riferimento ad una singola operazione di cessione, può quindi ritenersi che la singola informativa da parte della cessionaria a ciascun interessato comporterebbe un impiego di mezzi sproporzionato rispetto al diritto tutelato e allo specifico contesto in cui esso si colloca (art. 10, comma 4, legge n. 675), e che è però necessario assicurare una informativa generale adeguata;

RITENUTO ALTRESÌ:

  • congruo autorizzare il ricorso alle medesime modalità già utilizzate per informare gli interessati in base al citato testo unico, purché siano garantite modalità concorrenti di informazione volte ad assicurare l´effettiva conoscibilità dell´inserzione;
  • che in occasione di una precedente ed analoga istanza di una società bancaria relativa a crediti in sofferenza, per i quali la società non intratteneva rapporti con gli interessati all´interno della banca, quale concorrente modalità di informazione è stata individuata la pubblicazione dell´informativa su almeno due quotidiani nazionali e su un quotidiano del luogo in cui erano insediate le filiali della banca che avevano intrattenuto i rapporti con il maggior numero degli interessati;
  • che l´informativa così realizzata (che dovrà avere le caratteristiche di cui all´art. 10 della legge n. 675/1996) possa essere fornita anche nell´eventuale interesse di altri autonomi titolari del trattamento, ferma restando l´opportunità che gli istituti interessati adottino opportune iniziative per integrare l´informativa fornita ai propri clienti in modo che essa sia riferita, per il futuro, anche alla cessione dei crediti, rendendo così superflua la richiesta di esonero o di informativa equipollente;

TUTTO CIÓ PREMESSO IL GARANTE:

visto l´art. 10, comma 4, della legge 31 dicembre 1996 n. 675, autorizza le società cessionarie di crediti che si trovino nelle condizioni descritte in motivazione ad effettuare l´informativa prevista dall´art. 10, comma 3, della medesima legge mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale anche nell´eventuale interesse di altri autonomi titolari del trattamento, decorsi trenta giorni dal ricevimento da parte del Garante della richiesta di esonero senza che l´Autorità abbia chiesto chiarimenti o ne abbia comunicato il rigetto. Per le richieste già pervenute il predetto termine è fissato in giorni quindici a decorrere dalla data odierna.

L´informativa potrà essere data per classi di operazioni e dovrà avere caratteristiche analoghe all´avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell´art. 58 citato.

L´informativa - da trasmettere successivamente in copia a questa Autorità - dovrà essere messa altresì a disposizione degli interessati nelle filiali o negli uffici della società cessionaria che intrattengano rapporti con gli interessati medesimi, con opportune modalità che la rendano agevolmente visibile, e dovrà essere inoltre pubblicata con dimensioni che la rendano facilmente leggibile, su almeno due quotidiani nazionali ed uno locale individuato nei termini di cui in motivazione.

Roma, 4 aprile 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli