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Pubblica amministrazione - Accesso alle liste di collocamento - 17 febbraio 1999 [40517]

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[doc. web n. 40517]

Pubblica amministrazione - Accesso alle liste di collocamento - 17 febbraio 1999

Le pubbliche amministrazioni, per poter diffondere e comunicare dati a privati o a enti pubblici economici, devono verificare se ciò sia previsto espressamente da una norma di legge o di regolamento (art. 27, comma 3 l. 675/1996)

Roma, 17 febbraio 1999

Sig. ( ... )


OGGETTO: Segnalazione ai sensi della legge 31/12/1996 n. 675

La S.V. ha segnalato a questa Autorità che l´Ufficio di collocamento di Roma non Le ha permesso di visionare le liste di collocamento che Lei ha chiesto di consultare per poter offrire lavoro a persone disoccupate.

Al riguardo occorre precisare che l´entrata in vigore della legge n. 675/1996 in materia di protezione dei dati personali ha sancito una nuova disciplina di riferimento per il trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici, i quali possono compiere le operazioni di trattamento solo per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti (art. 27, comma 1).

Le pubbliche amministrazioni non devono quindi richiedere il consenso degli interessati per poter trattare dati personali, ma devono solo verificare che i singoli trattamenti e le categorie di dati siano riconducibili nella sfera delle proprie finalità istituzionali e siano posti in essere rispettando gli eventuali limiti previsti dalle normative di riferimento.

La legge n. 675/1996 prevede inoltre una disciplina particolare per le operazioni di comunicazione e di diffusione dei dati personali da parte dei soggetti pubblici, che esclude anche in questo caso la necessità di raccogliere il consenso degli interessati. Più precisamente, in base a questa disciplina, le pubbliche amministrazioni devono verificare che la comunicazione e la diffusione dei dati a privati o a enti pubblici economici siano previste espressamente da una norma di legge o di regolamento (art. 27, comma 3).

In relazione al caso da Lei rappresentato, si osserva in via preliminare che la disciplina del collocamento, inteso in questa sede come sistema normativo per agevolare l´intermediazione e la mediazione fra domanda e offerta di lavoro in vista dell´assunzione della manodopera, costituisce una funzione pubblica che è stata esercitata direttamente dallo Stato, in via esclusiva, fino all´8 maggio 1998. Tale funzione è ora esercitata dalle regioni, alle quali sono state conferite le funzioni e i compiti relativi al collocamento (art. 2 d.lg. 469/1997). Con il medesimo d.lg. n. 469/1997 è stata poi riconosciuta alle agenzie private in possesso di determinati requisiti la possibilità di operare nel campo della mediazione di manodopera.

Nell´impianto della legge n. 264/1949, uno dei principali aspetti della procedura amministrativa del collocamento era, fra l´altro, quello della gestione da parte dello Stato delle liste di collocamento, di cui non risultava prevista espressamente la divulgazione.

Dopo l´introduzione del meccanismo dell´assunzione diretta di cui alla legge n. 608/1996, la riforma del collocamento attuata dal citato d.lg. 469/1997, pur avendo innovato la disciplina in materia, in quanto ha conferito compiti e funzioni alle regioni, non ha modificato il regime di pubblicità delle liste di collocamento.

La medesima disciplina, tuttavia, pur muovendosi su un piano del tutto distinto (attraverso l´istituzione di un autonomo sistema informativo lavoro - SIL), finisce per incidere in qualche modo sulla complessiva tematica della conoscibilità dei dati relativi ai lavoratori. Il d.lg. n. 469, prevedendo un obbligo di connessione e di scambio dei dati tra il Ministero del lavoro, le regioni, gli enti locali e i soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro, ha infatti reso possibile l´accesso alle banche dati, mediante convenzione, anche alle imprese di fornitura di lavoro temporaneo ed ai soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro (art. 11, commi 3, 4 e 5 d.lg. 469/1997).

Le disposizioni introdotte dagli artt. 4 e 5 del successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 8 maggio 1998 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 1998), sembrano peraltro escludere la pubblicità delle liste di collocamento in favore di altri privati, diversi da quelli sopra menzionati (si pensi al singolo datore di lavoro). In particolare, l´art. 4, co. 1, del decreto ministeriale del 1998 prevede che, a seguito della richiesta di ricerca di personale da parte del datore di lavoro, la ricerca su tutto il territorio nazionale sia diffusa attraverso il SIL in forma anonima, con l´indicazione che le candidature dei lavoratori interessati vanno presentate direttamente al soggetto che ha richiesto l´inserzione. Il successivo comma 2 dispone poi che ciascun curriculum sia diffuso dal SIL, in forma anonima se richiesta, con l´indicazione del soggetto che ha provveduto all´inserimento, mentre l´art. 5 del medesimo decreto ministeriale, rubricato accesso ai dati, stabilisce infine che la facoltà di accesso alle banche dati dei servizi d´incontro del SIL sia esercitabile dai soggetti autorizzati alla mediazione, previa stipula di apposite convenzioni.

In conclusione, deve ricordarsi che gli Uffici di collocamento, in quanto soggetti pubblici, possono comunicare o diffondere dati a privati solo quando ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento (art. 27, comma 3, legge n. 675/1996).
Dall´esame delle vigenti disposizioni in materia di collocamento non emergono norme che permettono di comunicare o di mettere a disposizione le liste degli iscritti al collocamento in favore di datori di lavoro privati che ne facciano richiesta e che siano diversi da quelli autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro (art. 11, commi 3, 4 e 5 d.lg. 469/1997).
Tuttavia, qualora anche questa forma di pubblicità sia ritenuta opportuna per agevolare l´inserimento lavorativo degli iscritti nelle liste di collocamento, il competente Ministero potrebbe promuovere l´adozione di una modifica della vigente normativa sul collocamento per disciplinare in modo omogeneo i presupposti, le finalità e le garanzie dell´eventuale rilascio ai datori di lavoro privati che ne facciano richiesta, dell´elenco degli iscritti al collocamento ai fini dell´assunzione, in tutto o in parte, a seconda dei dati trattati.
Nessun ostacolo di principio è in tal senso posto dalla legge n. 675.

IL PRESIDENTE
Rodotà