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Videosorveglianza - Parere sulle modalità di videosorveglianza presso un ospedale - 31 dicembre 1998 [40361]

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 [doc. web n. 40361]

Videosorveglianza - Parere sulle modalità di videosorveglianza presso un ospedale - 31 dicembre 1998

L´installazione di un sistema di videosorveglianza presso una struttura ospedaliera, richiede che siano osservate alcune prescrizioni specifiche poste dalla legge n. 675/1996, in attesa che la materia trovi in Italia specifica attuazione, con l´emanazione dei decreti ai sensi della legge n. 676/1996.

Roma, 31 dicembre 1998

Ospedale Luigi Sacco
Azienda ospedaliera-polo universitario
Via G. B. Grassi, 74
20157 Milano

OGGETTO: Parere sulle modalità di videosorveglianza nel nuovo monoblocco.


È pervenuta a questa Autorità una richiesta di parere in ordine alla compatibilità con il disposto della legge n. 675/1996 del progetto di installazione di apparecchiature di videosorveglianza presso il nuovo monoblocco di pronto soccorso e rianimazione di codesta Azienda ospedaliera.

In particolare viene prevista l´installazione di telecamere sia per effettuare un controllo di sicurezza dei corridoi e delle sale di attesa del pronto soccorso sia per consentire il monitoraggio continuo dei pazienti ricoverati nel reparto di rianimazione.

Al riguardo il Garante formula le seguenti osservazioni.

1) In via preliminare va evidenziato che non esiste ancora in Italia una disciplina specifica in materia di videosorveglianza. La direttiva comunitaria n. 95/46/CE del 1995 e la convenzione n. 108/1981 del Consiglio d´Europa rendono obbligatoria l´applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali anche ai suoni e alle immagini (quali quelle registrate nei controlli video) qualora permettano di identificare un soggetto anche in via indiretta (attraverso, cioè, il collegamento con altre informazioni).

La legge n. 675/1996, che ha attuato la convenzione n. 108 ed ha in buona parte recepito la citata direttiva comunitaria, considera anch´essa come "dato personale" qualunque informazione che permetta l´identificazione, anche in via indiretta, dei soggetti interessati, ivi compresi i suoni e le immagini (art. 1, comma 1, lettera c) legge n. 675/1996).

2) Più specificamente i dati personali che rilevano nel caso di specie sono in massima parte dati sensibili (art. 22 legge n. 675). Infatti le telecamere da installare riprenderanno essenzialmente immagini di persone ammalate.

3) Come noto i soggetti pubblici (e fra questi un´Azienda ospedaliera) possono trattare i dati personali sensibili solo in presenza di un´espressa previsione di legge (art. 22, comma 3). Peraltro, in assenza di tale preciso dettato normativo, il trattamento può essere proseguito fino all´8 novembre 1998 previa comunicazione al Garante (art. 41, comma 5 ).

Nell´ipotesi di specie il trattamento è ovviamente connesso all´assistenza e cura dei pazienti ricoverati che rientra nelle finalità istituzionali proprie degli organismi sanitari pubblici (legge 23/12/1978 n. 833 e successive integrazioni e modificazioni)

Tale generale compito di assistenza si specifica, nei reparti in questione, in un´attenzione continua ai ricoverati in rianimazione e in un doveroso controllo di sicurezza all´interno del pronto soccorso. Si tratta di operazioni che condotte da sempre con modalità tradizionali (controllo degli accessi, vigilanza dei locali, ecc.) verranno ora svolte con l´ausilio del sistema di videosorveglianza. Ricorrono, pertanto, i citati requisiti previsti dal combinato disposto degli art. 22, comma 3 e 41, comma 5 che legittimano codesta Azienda ospedaliera ad installare le telecamere in questione ed a trattare i relativi dati sensibili.

4) Peraltro l´installazione del sistema di videosorveglianza richiede che siano comunque osservate alcune prescrizioni specifiche poste dalla legge n. 675/1996 . Pertanto, prima di attivare le nuove apparecchiature di ripresa, la direzione di codesta Azienda ospedaliera dovrà opportunamente regolamentare i seguenti profili:

a) determinare con precisione la localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa in aderenza alle finalità che hanno suggerito l´installazione del sistema di videosorveglianza, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall´art. 9 della legge n. 675/1996 , specie in ordine alla pertinenza e non eccedenza dei dati rispetto agli scopi perseguiti;

b) definire con precisione i soggetti legittimati a trattare i dati personali in oggetto, individuando, eventualmente, un soggetto responsabile, ai sensi dell´art. 8 della legge, del sistema di videosorveglianza, nonché gli incaricati del trattamento (personale infermieristico, addetti alla vigilanza ecc.);

c) stabilire idonee misure di sicurezza (art. 15 legge n. 675 ) al fine di assicurare un corretto uso dei dati, evitando il rischio che gli stessi possano finire nella disponibilità di persone estranee alla struttura o comunque non autorizzate. In questo senso particolare attenzione andrà riservata alle modalità di accesso alle riprese video da parte dei familiari dei ricoverati in rianimazione ai quali andrà consentita, ove tecnologicamente possibile, la visione delle sole immagini del loro congiunto;

d) fissare parametri precisi per quanto riguarda l´eventuale necessità di conservazione delle immagini registrate, secondo il dettato dell´art. 9, comma 1, lettera e della legge che prescrive che i dati siano conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;

e) prevedere forme e modalità volte a fornire agli interessati le informazioni previste dall´art. 10 della legge n. 675/1996 .

Così precisati, con apposito atto assunto dalla direzione di codesta Azienda ospedaliera, i profili sopra evidenziati, si potrà legittimamente procedere all´installazione del sistema di videosorveglianza in questione.

 

IL PRESIDENTE

Scheda

Doc-Web
40361
Data
31/12/98

Argomenti


Tipologie

Parere del Garante