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Procedimento relativo ai ricorsi - Se i dati sono forniti solo dopo il ricorso vanno rimborsate le spese del procedimento - 12 dicembre 2001 [40233]

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 [doc. web n. 40233]

Procedimento relativo ai ricorsi - Se i dati sono forniti solo dopo il ricorso vanno rimborsate le spese del procedimento - 12 dicembre 2001

Qualora il riscontro alle richieste dell´interessato sia successivo all´invito ad aderire formulato dal Garante, il titolare del trattamento deve rimborsare al ricorrente che li abbia richiesti i diritti e le spese del procedimento definito con declaratoria di non luogo a provvedere (fattispecie in cui l´interessato aveva chiesto la cancellazione dei dati personali detenuti da una centrale rischi privata).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dal sig. ZY;

nei confronti di

INAIL, Centro operativo territoriale di Rho;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta che l´INAIL, Centro operativo territoriale di Rho, non abbia fornito riscontro alla richiesta avanzata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675, concernente l´accesso a dati personali detenuti dal predetto istituto con particolare riferimento a quelli contenuti in alcuni referti medici, nonché nella documentazione relativa ad un determinato procedimento.

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675, l´interessato chiede che il Garante ordini al titolare del trattamento la comunicazione in forma intelligibile dei dati richiesti, addebitando allo stesso le spese del procedimento.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 15 novembre 2001 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, INAIL, sede di Rho, ha risposto precisando:

  • di aver inoltrato in data 15 novembre 2001 una lettera di risposta all´interessato comunicando "che la … documentazione potrà essere visionata presso" la sede dell´Istituto alla presenza di un dirigente medico nominativamente indicato nella medesima lettera;
  • che l´interessato "potrà richiedere eventualmente copia della certificazione che riterrà opportuna, qualora l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa";

In relazione alla predetta comunicazione del titolare del trattamento non sono pervenute ulteriori memorie da parte dell´interessato che pure, alla data del 7 dicembre u.s., non risultava ancora essersi recato presso gli uffici dell´INAIL per accedere ai dati personali richiesti, come da disponibilità manifestata dall´Istituto.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sull´accesso ai dati personali di tipo prevalentemente sanitario detenuti da un istituto previdenziale.

In proposito deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501 del 1998, avendo il titolare del trattamento, fin dal 15 novembre 2001, comunicato il proprio intendimento di aderire alle richieste del ricorrente, mettendo a disposizione dello stesso i dati richiesti, ai fini della visione e dell´eventuale estrazione di copie.

Per quanto riguarda le modalità dell´accesso, va rilevato che, secondo quanto precisato da questa Autorità (vedi, fra l´altro, la decisione del 3 maggio 2001 in Bollettino del Garante, n. 20, pag. 28), qualora l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa, l´adempimento della richiesta di accesso può appunto avvenire anche tramite la modalità dell´esibizione e/o della consegna in copia della documentazione, come prospettato, nel caso di specie, dal titolare del trattamento il quale ha correttamente indicato il nome del medico al quale fare riferimento per l´esercizio del diritto di accesso (potendosi rendere noti all´interessato i dati sulla salute, ai sensi dell´art. 23, comma 2, della legge n. 675 "solo per il tramite di un medico designato dall´interessato o dal titolare").

La volontà adesiva del titolare si è peraltro manifestata solo dopo la proposizione del ricorso a questa Autorità. Considerata quindi la mancanza di un idoneo riscontro alla richiesta precedentemente avanzata dall´interessato ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675, va posto a carico di INAIL, Centro operativo territoriale di Rho, l´ammontare delle spese sostenute dal ricorrente, determinato nella misura forfettaria di lire 100.000, di cui lire 50.000 per diritti di segreteria, tenendo conto degli adempimenti connessi alla redazione e alla presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di lire 100.000, di cui lire 50.000 per diritti, l´ammontare delle spese e dei diritti posti a carico di INAIL, Centro operativo territoriale di Rho, che dovranno essere liquidati direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 12 dicembre 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli