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Soggetti pubblici - Anagrafe delle prestazioni di dipendenti pubblici - 23 ottobre 1997 [40117]

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 [doc. web. n. 40117]

Soggetti pubblici - Anagrafe delle prestazioni di dipendenti pubblici - 23 ottobre 1997

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ha chiesto un parere su come debba essere gestita, alla luce della legge sulla protezione dei dati personali, l´anagrafe delle prestazioni dei dipendenti pubblici.

Roma,  23 ottobre 1997

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento funzione pubblica
Roma

OGGETTO: Anagrafe delle prestazioni di dipendenti pubblici. Art. 24 l. n. 412/1991

Con riferimento al quesito formulato con la nota trasmessa il 22 u.s., si osserva che l´anagrafe indicata in oggetto può essere considerata come un archivio "pubblico" di dati personali, detenuto da un soggetto pubblico.

Le notizie attinenti agli incarichi e ai compensi attribuiti a vario titolo al personale delle amministrazioni pubbliche sono considerate dalla legge n. 675/96 come "dati personali" .

L´art. 24, comma 1, della legge n. 412/91 definisce l´archivio quale "anagrafe" e, nel descriverne le finalità, richiama l´attenzione sulla garanzia della trasparenza dell´azione amministrativa.

Tuttavia, la medesima norma non disciplina il profilo relativo alla conoscibilità dei dati contenuti nell´anagrafe, e induce a dubitare che essa sia accessibile a chiunque.

Nell´applicare la norma, il Dipartimento della funzione pubblica deve tener conto del nuovo quadro normativo introdotto dalla legge n. 675 del 1996.

L´articolo 27, comma 1, della medesima legge permette ai soggetti pubblici di raccogliere e di utilizzare dati personali ai fini dello svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nel rispetto dei limiti eventualmente stabiliti dalla normativa primaria e secondaria di riferimento.

La stessa disposizione, nei successivi commi, disciplina in modo specifico e più rigoroso la comunicazione e la diffusione di dati personali ad altri soggetti pubblici e a soggetti privati (art. 27, rispettivamente commi 2 e 3).

I soggetti pubblici possono comunicare o diffondere a privati i dati in loro possesso, qualora tali operazioni siano previste da precise norme di legge o di regolamento. La divulgazione di dati ad altre amministrazioni pubbliche, invece, richiede anch´essa l´esistenza di una puntuale norma primaria o secondaria ma, in via residuale, è comunque possibile, benché non prevista da una norma, quando sia necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

Alla luce di quanto poc´anzi esposto, si ritiene che i dati contenuti nell´anagrafe possano certamente formare oggetto di accesso ai documenti amministrativi in base alla legge n. 241/1990, ed essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

Qualora codesto Dipartimento intenda rafforzare la finalità di trasparenza sottesa all´anagrafe delle prestazioni, e assicurare l´accesso ai dati da parte del pubblico, dovrà promuovere una modifica dell´art. 24 della legge n. 412/1991, prevedendo espressamente la divulgabilità dei dati.

IL SEGRETARIO GENERALE