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Dati sensibili - Identificabilità dell'interessato tramite riferimenti contenuti in una rivista medica - 15 ottobre 1998 [39764]

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[doc. web n. 39764]

Dati sensibili - Identificabilità dell´interessato tramite riferimenti contenuti in una rivista medica - 15 ottobre 1998

Il trattamento dei dati riportati su una rivista medica, che hanno natura sensibile in quanto idonei a rivelare lo stato di salute, può essere effettuato solo sulla base del consenso scritto dell´interessato e nel rispetto dell´autorizzazione generale rilasciata dal Garante che esclude la diffusione di dati personali riguardanti lo stato di salute (si veda l´Autorizzazione generale n. 2/1998, pubblicata anche in fondo al presente bollettino).

Roma, 15 ottobre 1998

Prof.

e, p.c.
Sig.

OGGETTO: Identificabilità dell´interessato tramite riferimenti contenuti in una rivista medica


Con l´allegato ricorso, l´interessata ha lamentato di non aver ricevuto riscontro alla richiesta formulata il 10/7/1998 ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 e volta alla cancellazione dei propri dati personali, nonché alla cessazione di ogni forma di loro diffusione.

In particolare, la ricorrente ha segnalato che su una rivista medica sono state pubblicate alcune riproduzioni di radiografie a lei riferite, accompagnate dall´indicazione del suo nome di battesimo e della sua età.

Al riguardo, va osservato che tali informazioni, per quanto corredate di un riferimento nominativo incompleto, potrebbero permettere, in date circostanze, di identificare la ricorrente e devono pertanto essere considerate come "dati personali" ai sensi della legge n. 675/1996, in ragione della particolarità del caso, nel quale è menzionato un nome alquanto inusuale, specie nel contesto italiano.

Il trattamento dei dati riportati sulla rivista, che hanno natura sensibile in quanto idonei a rivelare lo stato di salute, può essere effettuato solo sulla base del consenso scritto dell´interessata e nel rispetto dell´autorizzazione generale rilasciata dal Garante (n. 2/1997 e ora n. 2/1998 che si allega in copia per opportuna conoscenza), che esclude la diffusione di dati personali riguardanti lo stato di salute.

Si evidenzia altresì che il citato art. 13 obbliga il titolare del trattamento a fornire senza ritardo un riscontro preciso all´interessato in ordine a richieste volte all´esercizio del diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge (comma 1, lettera c), n. 2).

Si invita pertanto a prendere immediatamente posizione rispetto alle richieste della sig.a Lemberg, e ad informare questa Autorità in ordine alle determinazioni adottate in proposito entro il 31 ottobre p.v.

Si invita, inoltre, a fornire contestualmente ogni elemento utile per una valutazione più compiuta del caso in esame, con particolare riferimento alla eventuale divulgazione dei dati a terzi o alla pubblicazione degli stessi su altre riviste mediche.

IL PRESIDENTE