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Trattamento dei dati personali - Difesa in sede giudiziaria di un diritto di pari rango - 31 dicembre 1998 [39608]

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 [doc. web n. 39608]

Trattamento dei dati personali - Difesa in sede giudiziaria di un diritto di pari rango - 31 dicembre 1998

L´art. 22, comma 4 della legge n. 675/1996 prevede la possibilità di prescindere dal consenso dell´interessato "per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell´interessato, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento".

Roma, 31 dicembre 1998

Sig. Armando Croce
Via Laiasso, 10/21
16141 Genova

OGGETTO: Segnalazione ai sensi della legge n. 675/1996


Si fa riferimento alla nota del 4 maggio u. s. con la quale la S. V. ha chiesto se questo Garante abbia autorizzato al trattamento dei propri dati sensibili una serie di soggetti (soc. AMGA, dott. Mosci, prof. Cerulli) che avrebbero trattato tali dati nell´ambito di una causa di lavoro.

Al riguardo si precisa che questo Garante non ha rilasciato in proposito autorizzazioni specifiche al trattamento dei dati sensibili a singoli soggetti, ed ha provveduto all´emanazione di autorizzazioni generali (pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale) per alcune categorie di soggetti e per alcuni tipi di trattamenti, secondo il disposto dell´art. 41, comma 7 della legge n. 675/1996.

Fra tali autorizzazioni standard si segnalano, in particolare, le autorizzazioni generali n. 1 e 2 del 1997, relative rispettivamente al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro e di quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (allegate in copia per opportuna conoscenza).

Va poi ricordato che l´art. 22, comma 4 della legge n. 675/1996 prevede la possibilità di prescindere dal consenso dell´interessato "per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell´interessato, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento".

Peraltro, da quanto affermato nella nota in questione, sembra emergere che il trattamento di alcuni dati sensibili del soggetto istante sia avvenuto ad opera di due consulenti tecnici d´ufficio, nominati a tal fine dal giudice.

I consulenti tecnici di cui agli artt. 191 ss. del c.p.c. coadiuvano l´autorità giudiziaria nello svolgimento delle proprie funzioni, in una posizione di indipendenza rispetto alle parti. Possono altresì essere autorizzati a domandare chiarimenti alle parti e ad assumere informazioni da terzi (art. 194 c.p.c.).

L´attività del consulente d´ufficio è, quindi, strettamente connessa e logicamente integrata con l´attività giurisdizionale in senso proprio e ad essa non si applicano le sopracitate disposizioni di legge in ordine ai dati sensibili.

Le perizie svolte dai consulenti d´ufficio rientrano, infatti, fra i trattamenti effettuati nell´ambito di uffici giudiziari, per ragioni di giustizia, che, ai sensi dell´art. 4 della legge n. 675/1996 sono sottratti all´applicazione delle disposizioni del citato art. 22.

Pertanto per l´effettuazione dei trattamenti in questione non occorre acquisire previamente il consenso dell´interessato

Si rammenta, peraltro, che l´interessato può comunque esercitare nei confronti del proprio ex datore di lavoro (nella specie l´azienda AMGA) i diritti di cui all´art. 13 della legge e chiedere di avere accesso ai propri dati personali, eventualmente ancora posseduti dall´azienda, di integrarli, modificarli e ottenerne anche la cancellazione, qualora trattati in violazione di legge.

A tale tipo di richiesta il titolare o il responsabile del trattamento sono tenuti a rispondere senza ritardo. In caso di mancata risposta sul punto, l´interessato può inoltrare un ricorso a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996.

IL PRESIDENTE