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Procedimento relativo ai ricorsi - Chiarimenti forniti in un procedimento disciplinare e mancato esercizio dei diritti dell'interessato - 4 giugno...

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 [doc web n. 38945]

Procedimento relativo ai ricorsi - Chiarimenti forniti in un procedimento disciplinare e mancato esercizio dei diritti dell´interessato - 4 giugno 2001

Una mera risposta di un militare ad una richiesta di chiarimenti nel corso di un procedimento disciplinare non integra una richiesta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675. L´inammissibilità del ricorso non preclude al Garante la verifica della liceità del trattamento nell´ambito di un altro procedimento (fattispecie in caso di richiesta di un comando della Guardia di finanza di documentare la diagnosi anche in caso di brevi assenze o indisponibilità di militari).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. XY;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000;

RELATORE il Dr. Mauro Paissan;

PREMESSO:

L´interessato, maresciallo ordinario della Guardia di Finanza in servizio presso il Comando Compagnia di XZ, lamenta un trattamento illegittimo dei propri dati personali da parte del Comandante del reparto di appartenenza.

Il ricorrente precisa di aver presentato al predetto Comando, a seguito dell´assenza per malattia per alcuni giorni, due certificati medici, rilasciati dal medico curante senza l´indicazione della diagnosi. L´interessato è stato poi destinatario di una sanzione disciplinare non avendo ottemperato alle varie richieste con le quali gli era stato chiesto di dichiarare o documentare la diagnosi. Il ricorrente ha quindi chiesto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675 del 31 dicembre 1996 di intervenire ai fini dell´annullamento della sanzione disciplinare accertando anche eventuali responsabilità di carattere penale.

All´atto, poi, della regolarizzazione del ricorso il ricorrente ha evidenziato di volersi altresì opporre al modo in cui i suoi dati sensibili sono stati trattati, con particolare riferimento alla richiesta di comunicare la diagnosi per telefono ad appartenenti al Corpo non designati quali incaricati del trattamento. Ha inoltre ribadito la propria opposizione al provvedimento disciplinare e, in relazione alla richiesta dell´Ufficio, ha indicato nell´allegato n. 6 al ricorso il documento che ritiene utile quale istanza di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996.

A seguito dell´invito a fornire un riscontro formulato dall´Ufficio, il Comando Compagnia di XZ ha rilevato che il documento considerato dal ricorrente come richiesta ai sensi dell´art. 13 rappresenta, in realtà, la risposta fornita dall´interessato alle contestazioni rivolte nel procedimento disciplinare. Il ricorso sarebbe quindi inammissibile in quanto tale atto non potrebbe essere considerato "quale specifica richiesta ai sensi dell´art 13 della legge n. 675/1996". Inoltre, la richiesta del ricorrente volta ad ottenere l´annullamento della sanzione disciplinare non rientra nelle fattispecie di cui agli articoli 13 e 29 della citata legge. Il Comando ha specificato infine che l´indicazione della diagnosi nel certificato medico risulterebbe indispensabile per valutare lo stato di salute dell´interessato in rapporto alla detenzione dell´arma di ordinanza. Tale orientamento sarebbe confermato da specifiche normative (l n. 599/94) e da circolari il cui rispetto rappresenterebbe "per un militare un ordine la cui inosservanza produce serie conseguenze", e risulterebbe conforme anche ai principi espressi nel decreto legislativo n. 135/1999.

Nell´audizione 23 maggio u.s., l´interessato ha formulato riserve in ordine alle modalità di applicazione della citata normativa, la quale non autorizzerebbe il Comando Compagnia di XZ a conoscere le diagnosi contenute nei certificati medici, bensì, semmai, il solo Comando regionale. L´interessato ha evidenziato inoltre che i militari che hanno richiesto la comunicazione della diagnosi per telefono, non risultavano all´epoca incaricati del trattamento, ed ha presentato a tal fine copia della delibera d´incarico del 17 maggio u.s.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso è inammissibile per mancanza di una richiesta di esercizio dei diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675. Come ribadito dal Garante in diverse decisioni (v. ad es. il provvedimento dell´8 maggio 2001 pubblicato nel sito del Garante www.garanteprivacy.it), in sede di ricorso ai sensi dell´art. 29 possono essere fatte valere solo le posizioni giuridiche espressamente previste dall´art. 13 della medesima legge e rispetto alle quali sia stata già avanzata ritualmente una previa istanza al titolare o al responsabile del trattamento.

Nel caso di specie, a seguito della richiesta di regolarizzazione, il ricorrente ha indicato come istanza ai sensi dell´art. 13 solo un documento inserito negli allegati al ricorso (all. n. 6). Tale nota, come rappresentato dal titolare del trattamento e confermato dallo stesso ricorrente, contiene però solo una risposta del militare ad una richiesta di chiarimenti nell´ambito del procedimento disciplinare che non può essere considerata alla stregua di un atto di esercizio di taluna delle posizioni giuridiche tutelate dall´art. 13 della legge n. 675/1996.

La presenza di questa causa di inammissibilità rende superfluo esaminare altri motivi di inammissibilità del ricorso, quale quello relativo alla sostanziale richiesta di annullare la sanzione disciplinare, annullamento che non rientra tra le competenze del Garante.

Il Garante ritiene però necessario verificare d´ufficio nell´ambito di un distinto procedimento, per il quale verrà nuovamente interessato anche il Comando generale della Guardia di Finanza, la liceità e la correttezza della richiesta di documentare la diagnosi anche per brevi assenze o indisponibilità non rilevanti ai fini della valutazione della dipendenza di una infermità da causa di servizio o del ritiro di un´arma in dotazione.

Dalla documentazione acquisita nel corso del procedimento non sono emersi infine indizi di reità che impongono una denuncia di reato da parte di questa Autorità.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Roma, 4 giugno 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli