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Provvedimenti a seguito di richieste di cancellazione, dai risultati resi da un motore di ricerca, dei collegamenti alle pagine web che contengono il nominativo dell'interessato - 4 dicembre 2014 [3624003]

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vedi anche Newsletter del 22 dicembre 2014

[doc. web n. 3624003]

Provvedimenti a seguito di richieste di cancellazione, dai risultati resi da un motore di ricerca, dei collegamenti alle pagine web che contengono il nominativo dell´interessato - 4 dicembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 558 del 4 dicembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTI il Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito Codice) e il codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (allegato A.1 al Codice);

VISTO il reclamo pervenuto a questa Autorità in data 13 novembre 2014 con il quale XY, insieme ai fratelli XX e YY, chiede la deindicizzazione delle url, http://..., http://..., http://..., http://..., http://..., rinvenibili mediante il motore di ricerca Google e contenenti articoli di stampa concernenti vicende di cronaca sfociate in procedimenti giudiziari nei quali risultano coinvolti i medesimi, in quanto le notizie in esse riportate "sono […] non veritiere, non pertinenti, in diversi casi allusive, offensive ovvero eccessive in rapporto alle finalità del trattamento";

VISTA la nota del 7 agosto 2014, allegata al citato reclamo, con la quale l´avvocato Francesco Leo, in nome e per conto del sig. XY, aveva chiesto a Google Inc. la deindicizzazione di tre delle url sopra indicate, in particolare http://..., http://..., http://....;

VISTA la nota dell´8 agosto 2014, anch´essa allegata al reclamo, con la quale Google Inc. ha ritenuto di non accogliere la richiesta di deindicizzazione avanzata dall´avvocato Francesco Leo, su delega conferita dal sig. XY, in quanto gli articoli segnalati riporterebbero notizie ancora pertinenti e di "sostanziale interesse pubblico", riferendosi gli stessi alla vita professionale del richiedente,  e, pertanto, potrebbero interessare "potenziali o attuali consumatori, utenti o fruitori dei […] servizi" curati dal medesimo;

CONSIDERATO che le ragioni addotte dai reclamanti non giustificano, nel caso in esame, la deindicizzazione degli articoli segnalati, tenuto conto del fatto che le notizie in essi contenute risultano essere di pubblico interesse in quanto riguardano il delicato settore dell´editoria ed investono aspetti di carattere finanziario, con ricadute su profili di trasparenza e correttezza di importanti progetti imprenditoriali; aspetti, questi, ancora attuali, in quanto la vicenda oggetto di cronaca risale al 2013;

RILEVATO che gli interessati, ritenendo che le notizie agli stessi riferibili sono "imprecise […] false, infondate e non documentate", possono chiedere l´aggiornamento, la rettificazione e l´integrazione dei dati che li riguardano contenuti negli articoli oggetto di reclamo rivolgendo nei confronti degli editori delle singole testate on line apposita istanza ai sensi dell´art. 7 del Codice, corredata della documentazione necessaria a provare gli eventi e gli sviluppi successivi che hanno modificato le situazioni oggetto di cronaca giornalistica;

VISTO l´art. 154, comma 1, lett. b), del Codice, in base al quale il Garante esamina i reclami e le segnalazioni;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

non accoglie la richiesta avanzata dai reclamanti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma 4 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia