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Procedimento relativo ai ricorsi - Accesso a dati personali relativi al pagamento di bollette - 20 giugno 2001 [30975]

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 [doc web n. 30975]

Procedimento relativo ai ricorsi - Accesso a dati personali relativi al pagamento di bollette

È inammissibile il ricorso al Garante non preceduto dalla richiesta di accesso formulata dall´interessato, allegata al ricorso medesimo.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato dal sig. Carmelo Runcio nei confronti di WIND Telecomunicazioni S.p.a. e della Banca Popolare di Lodi, sede di Messina, in ordine alle modalità di addebito della propria bolletta telefonica;

RILEVATO che questa Autorità, con nota n. 5390 del 9 maggio 2001, ha invitato il ricorrente a regolarizzare il ricorso mediante invio di copia delle richieste precedentemente avanzate nei confronti dei citati titolari del trattamento in ordine all´esercizio dei diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675;

RILEVATO che il ricorrente ha inviato unicamente due istanze inoltrate a WIND Telecomunicazioni S.p.a. (contenenti richieste qualificabili come istanze di accesso ai dati personali detenuti dalla società, con specifico riferimento alle modalità di pagamento delle bollette), mentre non è pervenuto alcunché in ordine ai rapporti con la Banca Popolare di Lodi;

RICORDATO che il ricorso ai sensi dell´art. 29 può essere proposto solo nei confronti di un titolare del trattamento nei cui confronti sia stata previamente esperita una richiesta formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675 e che copia di tale richiesta deve essere allegata al ricorso ai sensi dell´art. 18 del d.P.R. n. 501/1998;

RILEVATO che nei confronti della Banca Popolare di Lodi non risulta essere stata inoltrata tale previa istanza e che pertanto il ricorso, per quanto concerne tale titolare del trattamento, deve essere dichiarato inammissibile;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota n. 6020 del 24 maggio 2001, con la quale questa Autorità ha invitato WIND Telecomunicazioni S.p.a., ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, ad aderire spontaneamente alle richieste dell´interessato, comunicando allo stesso i dati richiesti e inviando contestualmente all´Ufficio del Garante copia della comunicazione;

VISTA la nota di risposta anticipata via fax il 31 maggio 2001 con la quale WIND Telecomunicazioni S.p.a. ha riscontrato le richieste dell´interessato, fornendo allo stesso i dati personali richiesti;

RILEVATO che l´interessato non ha fatto pervenire ulteriori memorie o documenti;

RITENUTA la necessità di non dare ulteriore corso al procedimento nei confronti di WIND Telecomunicazioni S.p.a.;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile il ricorso con riferimento alle richieste formulate nei confronti di Banca Popolare di Lodi;

b) dichiara, ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso con riferimento alle richieste formulate nei confronti di WIND Telecomunicazioni S.p.a.


Roma, 20 giugno 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli