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Diritto di accesso - Accesso agli elementi per definire un premio di risultato nel rapporto di lavoro - 27 giugno 2001 [30971]

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 [doc. web n. 30971]

Diritto di accesso - Accesso agli elementi per definire un premio di risultato nel rapporto di lavoro

Sono accessibili i dati, gli indici e i fattori algebrici utilizzati per definire il parametro di partecipazione al risultato di una prestazione lavorativa. Nel caso in cui tale parametro sia frutto di una valutazione soggettiva svolta personalmente da un direttore e non documentata in note o atti, è infondato il ricorso non basato su elementi o circostanze che permettano di ritenere sussistenti altri dati personali oltre quelli resi accessibili.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato il 28 maggio 2001, proposto dal sig. Renzo Minotto nei confronti di ATER, Azienda Territoriale per l´edilizia residenziale della provincia di Venezia, in relazione al mancato riscontro all´istanza con la quale l´interessato stesso aveva chiesto di accedere ai propri dati personali, con specifico riferimento all´indicazione di "tutti i dati, criteri, indici, fattori algebrici" utilizzati per la definizione del "parametro di partecipazione al risultato" (elemento che concorreva alla definizione del premio di risultato per l´anno 1999);

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota n. 6229 del 30 maggio 2001, con la quale questa Autorità ha invitato il titolare del trattamento, ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, ad aderire spontaneamente alle richieste dell´interessato comunicando allo stesso i dati richiesti e inviando contestualmente all´Ufficio del Garante copia della comunicazione;

VISTA la nota di risposta in data 7 giugno 2001, con la quale il titolare del trattamento ha riscontrato le richieste dell´interessato, precisando che:

  • i dati personali, riferiti al parametro di presenza, al parametro di livello e all´entità finale del parametro di partecipazione al risultato, sarebbero già stati comunicati al ricorrente, con note in data 9 marzo e 24 aprile 2001;
  • il direttore dell´Azienda ha determinato il citato parametro di risultato in modo "soggettivo, discrezionale e sintetico", senza documentare le fasi di tale processo di elaborazione in formali note o atti;

PRESO ATTO delle dichiarazioni rese dalle parti in sede di audizione, svoltasi in data 13 giugno 2001, con le quali:

  • il titolare del trattamento ha ribadito che: a) in riferimento al personale dipendente, non vi sono "note di qualifica o altri atti formali" e che il valore matematico del predetto parametro di risultato è quindi, come sopra detto, l´esito di un semplice "percorso logico" interno svolto personalmente ed esclusivamente dal direttore dell´Azienda; b) il dato numerico finale del medesimo parametro è, pertanto, l´unico dato personale esistente al riguardo nella documentazione aziendale;
  • il ricorrente ha invece ribadito le proprie richieste;

RILEVATO che, dalla documentazione in atti, non sono emersi atti, elementi o circostanze che permettano di ritenere sussistenti altri dati personali rispetto a quelli posti a disposizione dell´interessato in data antecedente alla presentazione del ricorso, e di considerare quindi giustificata la richiesta del ricorrente;

RITENUTA, per questi motivi, la necessità di dichiarare l´infondatezza del ricorso;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

TUTTO CIÓ PREMESSO, IL GARANTE:

dichiara il ricorso infondato.

Roma, 27 giugno 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli