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Compiti del Garante - Creazione di indirizzi e-mail con procedure random: indagine su liceità e correttezza - 25 luglio 2002 [30004]

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Anche in caso di non luogo a provvedere sul ricorso, conseguente ad un idoneo riscontro del titolare del trattamento alle richieste dell´interessato, l´Autorità può instaurare un autonomo procedimento per verificare particolari modalità di effettuazione del trattamento (nella fattispecie, relative all´informativa e alla liceità e correttezza dell´utilizzo di indirizzi e-mail mediante procedure random basate su uno specifico software).

[doc. web n. 30004]


Compiti del Garante - Creazione di indirizzi e-mail con procedure random: indagine su liceità e correttezza

Anche in caso di non luogo a provvedere sul ricorso, conseguente ad un idoneo riscontro del titolare del trattamento alle richieste dell´interessato, l´Autorità può instaurare un autonomo procedimento per verificare particolari modalità di effettuazione del trattamento (nella fattispecie, relative all´informativa e alla liceità e correttezza dell´utilizzo di indirizzi e-mail mediante procedure random basate su uno specifico software). 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal sig. Filippo Forni

nei confronti di

Trisoft S.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente, destinatario di un messaggio promozionale inviato da TriSoft S.r.l. tramite una comunicazione e-mail non richiesta, lamenta di non aver ricevuto alcun riscontro in ordine ad una istanza formulata ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano, chiedendo alcune notizie relative in particolare all’origine dei dati.

Nel successivo ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, l’interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo anche il ristoro delle spese sostenute.

A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 4 luglio 2002, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente ha affermato di avere fornito riscontro all’istanza precedentemente formulata dal ricorrente ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996 e ha ribadito alcune precisazioni in merito all’origine dei dati e alle finalità del trattamento, provvedendo altresì ad indicare il nominativo del responsabile del trattamento designato. In particolare, con nota anticipata via fax in data 4 luglio 2002, la società medesima ha sostenuto:
- che “oltre all’indirizzo email … non è a conoscenza di nessun altro dato personale relativo al sig. Forni”;
- che “tale indirizzo è stato generato secondo procedure random, da uno speciale software sviluppato per questo preciso scopo, e prima di qualsiasi invio è stato convalidato in seguito ad un’interrogazione al server del provider in questione, che… ha confermato l’esistenza dell’indirizzo stesso”;
- di aver “provveduto tempestivamente a cancellare, su espressa richiesta dell’interessato, tutti i dati personali riguardanti l’interessato stesso”.
L’interessato, con nota datata 9 luglio 2002, ha ribadito le proprie posizioni.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l’invio di corrispondenza per finalità commerciali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell’interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all’art. 12 della legge n. 675/1996, all’art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all’art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

Il titolare ha riscontrato le istanze dell’interessato formulate ai sensi dell’art. 13 della citata legge, comunicando gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e attestando di non essere a conoscenza di alcun altro dato personale del ricorrente oltre all’indirizzo di posta elettronica. Lo stesso titolare ha altresì fornito alcune precisazioni sull’origine e le modalità del trattamento.

Inoltre la società ha dichiarato in data 4 luglio 2002 di aver cancellato tutti i dati personali riguardanti l’interessato, confermando quanto già comunicato al ricorrente con e-mail dell’11 giugno 2002 rivolta all’indirizzo di posta elettronica  in questione.

In relazione a tali dichiarazioni, della cui veridicità la società risponde anche sul piano penale (art. 37 bis legge n. 675/1996), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 che riguarda una modalità di trattamento per la quale, con separato provvedimento dell’Ufficio, è stato già instaurato autonomo procedimento rispetto all’informativa agli interessati ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996 e alla liceità e correttezza dell’utilizzazione dei dati.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento metà dell’ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione tra le parti per giusti motivi legati al contenuto dell’integrale riscontro, sia pure tardivo, alle richieste dell’interessato.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 nei termini di cui in motivazione;

b) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari alla metà, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di TriSoft S.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.


Roma, 25 luglio 2002


IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli