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Provvedimento del 25 luglio 2013 [2679104]

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[doc. web n. 2679104]

Provvedimento del 25 luglio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 373 del 25 luglio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato  in data 22 aprile 2013 nei confronti di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., con il quale XY, in qualità di erede della madre deceduta in data 15/11/2007, ha ribadito le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; di seguito "Codice"), chiedendo "ogni dato e atto riguardante, a qualsiasi titolo e comunque trattato, la propria congiunta posseduti" dalla resistente; ciò con particolare riguardo ai dati relativi ad un fondo comune di investimento, di cui la de cuius era cointestataria, sottoscritto dalla medesima il 27 agosto 1997 e rimborsato, su richiesta del cointestatario, il 14 novembre 2007; la ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 26 aprile 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 17 giugno 2013 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, datata 17 maggio 2013, con cui la resistente, nel rilevare di aver già fornito un riscontro alle richieste avanzate dalla ricorrente in data anteriore alla proposizione del ricorso, ha dichiarato che "l´unico rapporto intrattenuto dalla de cuius, riguarda il fondo comune di investimento n. (…) denominato "BNL TARGET RETURN LIQUIDITA´" del quale è stato fornito alla ricorrente "sia la copia del modulo di sottoscrizione (…) che le informazioni sulla liquidazione richiesta dal cointestatario in data 12/11/2007" e di cui  l´istituto di credito ha altresì trasmesso "il prospetto riassuntivo riportante la movimentazione eseguita sul fondo" medesimo; la resistente ha inoltre aggiunto che "da ulteriori indagini è emersa l´esistenza di un solo rapporto di conto corrente estinto il 15/09/1997, quindi 10 anni prima del decesso" della madre dell´interessata;

VISTA la nota, datata 12 giugno 2013, nonché il fax del 18 luglio 2013, con cui la ricorrente, nel rilevare l´incompletezza del riscontro fornito dalla resistente, ha lamentato, in particolare, la mancata trasmissione di "ogni documento descrittivo dell´andamento del fondo BNL T.R.L. n. (…)" di cui l´intestataria, congiunta della ricorrente, "avrebbe dovuto avere piena cognizione attraverso l´invio di comunicazioni periodiche" da parte della banca e ha chiesto pertanto di indicare l´eventuale esistenza di prelevamenti o rimborsi ulteriori rispetto a quelli contenuti nel prospetto riepilogativo inviato dalla banca; l´interessata ha altresì evidenziato l´esistenza di un´incongruenza, nelle varie comunicazioni trasmesse dalla resistente, in ordine alla data in cui sarebbe stata effettivamente richiesta la liquidazione delle quote in cui risultava suddiviso il predetto fondo (essendo indicata, nelle note della resistente, la data del 12/11/2007 come quella in cui vi sarebbe stata la richiesta di liquidazione del fondo da parte del cointestatario, mentre nel prospetto riepilogativo, trasmesso dalla società di gestione, sarebbe indicata la data del 13/11/2007);

VISTA la nota, datata 12 luglio 2013, con cui la resistente, nel confermare il contenuto del riscontro già fornito nella precedente memoria, ha dichiarato che le uniche movimentazioni intervenute sul fondo di investimento sono quelle indicate in una nota, trasmessa nel 2010 alla de cuius dalla società incaricata della gestione del fondo medesimo (BNP Paribas Investment Partners), di cui la ricorrente è stata resa edotta mediante trasmissione del relativo allegato da parte dell´odierno titolare del trattamento; in ordine alla questione relativa alla data di richiesta di rimborso totale delle quote del fondo, Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ha chiarito che la medesima, "in qualità di intermediario, deve inviare alla (…) società di gestione la richiesta del cliente entro il giorno lavorativo successivo, come previsto dal regolamento", confermando dunque "l´assenza di prelevamenti o rimborsi oltre a quelli" già comunicati; la resistente ha infine trasmesso, al fine di comprovare gli allegati movimenti, il modulo di sottoscrizione, nonché "tutte le rendicontazioni intercorse tra la Società Interbancaria Gestione" e la de cuius, compreso "il grafico dell´andamento del valore della quota dalla data di sottoscrizione (28/08/1997) fino al rimborso totale (14/11/2007)";

RILEVATO che occorre, preliminarmente, ribadire la distinzione, delineata dall´Autorità (vedi art. 5.2 delle "Linee guida per trattamenti dati relativi a rapporto banca-clientela" del 25 ottobre 2007 pubblicato su G.U. n. 273 del 23 novembre 2007) tra la richiesta di accesso a documenti contenenti dati bancari, che possono riguardare anche soggetti diversi dall´interessato, effettuata ai sensi dell´art. 119 del Testo Unico Bancario e le richieste, avanzate ai sensi degli artt. 7 e 9 del Codice, volte ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali riferiti all´interessato contenuti nei medesimi documenti; con riferimento a quest´ultimo tipo di richieste l´art. 10 del Codice prevede, in particolare, che i dati siano estratti a cura del responsabile o degli incaricati e comunicati all´interessato anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, o, se vi è specifica richiesta, comunicati mediante trasposizione dei medesimi su supporto cartaceo o informatico, in ogni caso previo oscuramento di eventuali dati relativi a terzi; rilevato inoltre che la previsione di cui all´art. 10, comma 4, del Codice, che attribuisce al titolare del trattamento, qualora l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa, la facoltà di fornire riscontro "attraverso l´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti", è diretta ad agevolare il riscontro da parte del titolare, senza per questo trasformare l´istanza di accesso ai dati personali in un´istanza di accesso a documenti;

RILEVATO che, nel caso di specie, la banca resistente ha comunicato tutti i dati bancari che ha dichiarato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") essere in suo possesso, riferiti alla madre defunta della ricorrente;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, secondo comma, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente mediante l´integrazione delle informazioni già fornite in epoca anteriore alla proposizione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle sole spese inerenti l´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500 considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del medesimo e ritenuto di porli a carico della resistente nella misura di euro 50, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazione del riscontro fornito all´interessata, seppure in parte solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese del procedimento posti, nella misura di 50 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 25 luglio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia