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Provvedimento del 14 febbraio 2013 [2414802]

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[doc. web n. 2414802]

Provvedimento del 14 febbraio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 72 del 14 febbraio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato il 7 novembre 2012 nei confronti di Santander Consumer Bank S.p.A. con il quale XY ha ribadito la richiesta – formulata con interpello ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)– volta ad ottenere la rettifica delle informazioni creditizie di tipo negativo comunicate dalla citata società al sistema di informazioni creditizie (s.i.c.) gestito da Crif S.p.A. in relazione ad un contratto di leasing auto stipulato in data 5 maggio 2008; il ricorrente, infatti, ha sostenuto di aver riconsegnato l´autovettura oggetto del finanziamento nel marzo 2011, previo accordo fra le parti, ma di aver successivamente appreso di essere segnalato al s.i.c. gestito da Crif S.p.A. in relazione a ritardi nei pagamenti delle rate di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2011;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 novembre 2012, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 2 gennaio 2013 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTE le note inviate in data 30 novembre 2012 e 5 dicembre 2012 con le quali Santander Consumer Bank S.p.A. ha sostenuto di aver comunicato al ricorrente, con lettera raccomandata dell´8 febbraio 2011, la risoluzione per inadempimento del contratto di leasing in questione a seguito di ripetuti ritardi nei pagamenti (che avevano generato in precedenza la contribuzione nel s.i.c. gestito da Crif S.p.A. delle informazioni creditizie negative a carico del ricorrente); successivamente, in data 16 marzo 2011, il ricorrente provvedeva a riconsegnare l´autovettura affinché la resistente potesse rivenderla "ed imputare il ricavato a deconto del debito, nel caso accreditando a favore del cliente l´eventuale importo eccedente"; in data 15 luglio 2011 l´autovettura è stata venduta ma, essendo il ricavato insufficiente a coprire integralmente il debito, il ricorrente è rimasto debitore per il restante importo come da comunicazione trasmessagli in data 2 febbraio 2012; recentemente la posizione debitoria del ricorrente è stata ceduta a Banca Ifis S.p.A.; data la complessità della situazione sopra descritta, caratterizzata da un protratto inadempimento, Santander inizialmente provvedeva a segnalare il ricorrente a Crif S.p.A. da febbraio a giugno 2011 in quanto a luglio 2011, "con la rivendita dell´autoveicolo, veniva soddisfatta una parte significativa del debito e definitivamente interrotta la segnalazione (ciò, benché a rigore il debito non potesse considerarsi estinto)"; tuttavia, ritenendo di attribuire "maggiore rilievo formale alla risoluzione del contratto" (comunicata in data 8 febbraio 2011)", la resistente ha recentemente provveduto a disporre "la cancellazione delle informazioni relative agli inadempimenti dei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2011" e "a mantenere il blocco della contribuzione in Crif a luglio 2011";

VISTO il report Crif aggiornato al gennaio 2013, fornito a questa Autorità in risposta a specifica richiesta di informazioni, nel quale, in relazione al finanziamento in questione, risultano cancellati i ritardi nei pagamenti indicati dal ricorrente e viene indicato nel febbraio 2011 il mese dal quale i pagamenti sono regolari;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito nel corso dell´istruttoria un adeguato riscontro alle richieste del ricorrente;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 14 febbraio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia