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Provvedimento del 18 ottobre 2012

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[doc. web n. 2130093]

Provvedimento del 18 ottobre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 305 del 18 ottobre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) inviata da Pier Luigi Maria Lucatuorto a Fastcon s.r.l., con la quale l´interessato, nel contestare la ricezione di una comunicazione promozionale tramite e.mail al proprio indirizzo di posta elettronica, ha chiesto di avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscerne l´origine, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, gli estremi identificativi del titolare e dell´eventuale responsabile, nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; visto che il ricorrente si è, altresì, opposto all´ulteriore trattamento di tali dati, di cui ha sollecitato la cancellazione (con relativa attestazione che tale operazione è stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati siano stati comunicati o diffusi);

VISTO il ricorso, pervenuto l´8 luglio 2012, proposto nei confronti di Fastcon s.r.l., con il quale Pier Luigi Maria Lucatuorto, non avendo ricevuto alcun riscontro, ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto, altresì, di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 12 luglio 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTE la email del 26 luglio 2012 e la nota del 5 settembre 2012 con le quali la resistente, nel fornire riscontro alle richieste avanzate dal ricorrente ai sensi dell´art. 7 del Codice, ha comunicato che "l´invio della mail è stata frutto di un errore" e di aver poi cancellato i dati in questione "dalla lista di distribuzione (…) per evitare il ripetersi di disguidi quali quello denunciato"; visto che il titolare del trattamento ha altresì sostenuto di inviare "informazioni commerciali solo ed esclusivamente ai propri clienti … agli iscritti alla newsletter e a coloro che hanno espresso il consenso tramite raccolta di moduli autocompilati";

VISTA la comunicazione del 30 luglio 2012 con la quale l´interessato ha manifestato alcune perplessità in ordine al riscontro di controparte;

VISTA la successiva comunicazione del 5 settembre 2012 con la quale il ricorrente, nel formulare un formale atto di rinunzia al procedimento, ha dichiarato di non aver "più alcun interesse alla prosecuzione dell´azione", avendo ottenuto positivo riscontro alle proprie richieste;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000:

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 ottobre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia