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[doc. web n. 1844167]

Parere sullo schema di convenzione tra il Centro coordinamento nazionale per la viabilità (Viabilità Italia) e gli operatori dei servizi di comunicazione elettronica, per la fornitura del servizio di invio di messaggi in situazioni di crisi della viabilità nazionale - 15 settembre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 333 del 15 settembre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero dell´interno;

Visto l´art. 154, comma 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

Il Ministero dell´interno ha richiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di convenzione tra il Centro coordinamento nazionale per la viabilità (infra: Viabilità Italia) e gli operatori dei servizi di comunicazione elettronica, per la fornitura del servizio di invio di messaggi in situazioni di crisi della viabilità nazionale.

E´ opportuno premettere che Viabilità Italia costituisce - ai sensi del decreto del Ministro dell´interno 27 gennaio 2005, recante “Istituzione presso il Ministero dell´interno di un Centro di coordinamento nazionale per fronteggiare le situazioni di crisi in materia di viabilità” – una struttura di coordinamento tecnico-amministrativo tenuta a disporre gli interventi operativi, anche di carattere preventivo, necessari a fronteggiare le situazioni di crisi derivanti da avversità atmosferiche o da altri eventi, anche connessi con l´attività dell´uomo, che interessino la viabilità stradale ed autostradale e siano suscettibili di avere riflessi sul regolare andamento dei servizi e della mobilità generale del Paese.

Oggetto dell´odierna convenzione è, in particolare, la fornitura, in nome e per conto di "Viabilità Italia", da parte degli operatori dei servizi di comunicazione elettronica, del servizio di invio, in presenza di situazioni di crisi della viabilità nazionale accertate con ordinanza contingibile ed urgente dell´autorità di pubblica sicurezza, di messaggi ad utenti, titolari di schede telefoniche attivate sul territorio nazionale, i quali si trovino nell´area interessata dalla situazione di crisi (art. 2, comma 1, della convenzione). Il servizio è attivato su richiesta di Viabilità Italia, in presenza di situazioni di crisi della viabilità, suscettibili di avere riflessi sul regolare andamento dei servizi e della mobilità generale del Paese (art. 2, comma 2).

Ai sensi del comma 4 dell´articolo 2 della convenzione, gli operatori sono legittimati a inviare messaggi agli utenti che si trovino nell´area geografica individuata dall´ordinanza, anche in assenza di uno specifico consenso al trattamento dei propri dati personali, come previsto nell´ordinanza contingibile e urgente.

Al fine di individuare gli utenti – presenti nell´area interessata dalla situazione di crisi – cui inviare i messaggi, gli operatori utilizzeranno come riferimenti identificativi i dati che risultano dai sistemi informativi in uso presso loro stessi e i dati rilevati per mezzo della tecnologia idonea ad individuare la presenza dei clienti nell´area di crisi (art. 3).

Ai sensi dell´articolo 4 della convenzione, Viabilità Italia e gli operatori, ciascuno per quanto di competenza, quali Titolari autonomi dei trattamenti rispettivamente effettuati, si impegnano a conformarsi alle disposizioni del Codice e ai provvedimenti adottati dal Garante in data 12 marzo 2003 e 7 luglio 2004 in tema di SMS di pubblica utilità.

RILEVATO

Come può evincersi dalla descrizione delle attività svolte da  Viabilità Italia - ai sensi del citato decreto del Ministro dell´interno del 27 gennaio 2005 – la richiesta agli operatori dell´attivazione del servizio di invio di messaggi è riconducibile ai compiti istituzionali dell´ente ed è funzionale alla gestione delle situazioni di crisi della viabilità che interessino parti del territorio nazionale.

La stessa attività di invio di messaggi agli utenti interessati, in presenza delle suddette situazioni di crisi della viabilità, configura un trattamento di dati personali legittimo, in quanto svolto in conformità a quanto disposto da un provvedimento - quale un´ordinanza contingibile e urgente emanata da un´autorità di pubblica sicurezza, idonea a derogare finanche alla legge - nei limiti di quanto ivi previsto.

Tale trattamento è peraltro svolto nel rispetto di quanto disposto dal Garante con il citato provvedimento del 12 marzo 2003 "SMS di pubblica utilità, le regole per il corretto uso" (doc. web n. 29844), secondo cui gli operatori possono inviare messaggi, per conto di soggetti pubblici, prescindendo dal consenso dell´interessato, in particolare, “in caso di disastri e calamità naturali nei quali l´invio dei messaggi in deroga alla disciplina di protezione dei dati sia specificamente disposto da un soggetto pubblico centrale o locale che adotti ai sensi di legge un provvedimento d´urgenza, con ordinanza o altro provvedimento contingibile ed urgente emanato da autorità centrale o locale, per ragioni di ordine pubblico, igiene e sanità pubblica, ad esempio ai sensi dell´art. 2 del t.u.l.p.s. (per ragioni di tutela dell´ordine pubblico e della sicurezza pubblica)" (punto 2, lett. B), del provvedimento).

Pertanto, il trattamento dei dati personali svolto dagli operatori per conto di Viabilità Italia ai fini dell´invio di messaggi di pubblica utilità, nei termini sopra descritti, risulta conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

CONSIDERATO

Il parere è reso su di una versione dello schema di convenzione che tiene conto degli approfondimenti e delle indicazioni suggeriti dall´Ufficio del Garante ai competenti uffici dell´Amministrazione interessata nel corso di riunioni e contatti informali, volti a rendere sotto ogni profilo effettivo il diritto alla protezione dei dati personali degli interessati, nell´ambito dei trattamenti previsti dal decreto.

Le osservazioni dell´Ufficio hanno riguardato, in particolare, i seguenti aspetti: la corrispondenza tra l´oggetto del messaggio e il contenuto dell´ordinanza, già pubblicata; l´esigenza di definire con precisione l´ambito oggettivo al cui interno individuare i soggetti destinatari del messaggio; la necessità di distinguere tra l´ordinanza – che abbia individuato la zona interessata dalla situazione di crisi – e la comunicazione con cui Viabilità Italia richiede agli operatori il servizio di invio dei messaggi; la più generale esigenza, infine, di una puntuale conformità della convenzione alla disciplina in materia di protezione dei dati personali e alle prescrizioni contenute nei citati provvedimenti adottati dal Garante in tema di SMS di pubblica utilità.

Le predette indicazioni rese dall´Ufficio sono state recepite dal testo in esame e pertanto non residuano ulteriori osservazioni da formulare.

IL GARANTE

esprime parere favorevole sullo schema di convenzione tra il Centro coordinamento nazionale per la viabilità e gli operatori dei servizi di comunicazione elettronica, per la fornitura del servizio di invio di messaggi nelle situazioni di crisi della viabilità nazionale.

Roma, 15 settembre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli